Cassazione Penale, Sentenza n. 31732/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha confermato il diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle diverse sentenze e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha inoltre disposto, in caso di diffusione del provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di assise di appello di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza con cui il condannato chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di tre sentenze emesse dal Tribunale di Arezzo il 23 febbraio 2021, dal Tribunale di Prato il 15 aprile 2021 e dalla Corte di appello di Firenze il 21 giugno 2022. Il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente valorizzato la propria tossicodipendenza, l’assenza di attività lavorativa e la necessità di procurarsi denaro per acquistare stupefacenti. Ha inoltre richiamato l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità delle condotte, la sistematicità delle abitudini di vita e l’asserita programmazione iniziale dei fatti. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, affermando che le condotte fossero collegate dalla tossicodipendenza, dalla comune finalità lucrativa e, quanto a una delle condotte, dalla sua protrazione da un luogo a un altro. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati. Ha rilevato che il giudice dell’esecuzione deve verificare concretamente l’esistenza di una preventiva programmazione unitaria, anche solo nelle linee essenziali, senza che siano sufficienti la mera omogeneità dei reati, la vicinanza temporale o spaziale, ovvero un comune movente. La tossicodipendenza può rilevare, ma non determina automaticamente la continuazione e deve essere accompagnata dagli ulteriori indici richiesti. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva valorizzato la differente tipologia dei reati, i diversi modi di procedere, i contesti geografici e la distanza temporale, escludendo l’unicità del disegno criminoso. Il ricorrente aveva prospettato una diversa lettura degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità, e non aveva allegato dati concreti idonei a dimostrare la preventiva programmazione unitaria. Inoltre, la tossicodipendenza risultava certificata con riferimento a un periodo successivo di anni rispetto alla commissione dei reati.
Norme richiamate
In sede esecutiva, il giudice deve valutare la sussistenza della continuazione tra reati oggetto di più sentenze sulla base di concreti elementi rivelatori di una preventiva programmazione unitaria.
Il reato continuato presuppone che le diverse violazioni costituiscano l’esecuzione di un unico disegno criminoso, già ideato almeno nelle sue linee essenziali al momento della commissione del primo reato.
Il giudice dell’esecuzione può acquisire d’ufficio le sentenze rilevanti ai fini della valutazione della continuazione.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
codice in materia di protezione dei dati personali
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate, ricorrendone le condizioni.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la prova di una preventiva programmazione unitaria dei reati, anche solo delineata nelle linee essenziali al momento della commissione del primo fatto; non è sufficiente che i reati siano omogenei o accomunati da modalità, luoghi o tempi parzialmente vicini.
- La tossicodipendenza può concorrere a dimostrare l’unicità del disegno criminoso solo quando i reati siano concretamente collegati e dipendenti da tale stato e ricorrano anche gli ulteriori indici richiesti; essa non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione.
- Il comune fine di lucro o la necessità di procurarsi denaro per acquistare stupefacenti costituiscono, di regola, elementi riferibili al movente dei reati e non dimostrano, da soli, l’originaria ideazione unitaria delle diverse violazioni.
- In sede esecutiva incombe sul condannato che chieda il riconoscimento della continuazione l’onere di allegare elementi specifici e concreti idonei a ricondurre anche i reati successivi a una medesima preventiva risoluzione criminosa, evitando che la continuazione diventi un beneficio automatico derivante dalla mera reiterazione dei reati.
- La mera vicinanza temporale o spaziale tra i reati, considerata isolatamente, non costituisce elemento unificatore sufficiente ai fini della continuazione.
- Non è consentito in sede di legittimità sostituire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa lettura degli stessi elementi, quando la motivazione sia congrua e logicamente coerente.
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