Cassazione Civile, Ordinanza n. 05083/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento e fideiussori)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo debitore di due rapporti bancari, un conto corrente ordinario e un conto anticipo fatture, garantiti da fideiussioni prestate da soggetti terzi. I debitori e i fideiussori hanno proposto opposizione deducendo l'erroneità del quantum, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e altre voci non dovute, e chiedendo la revoca del decreto nonché la liberazione dei fideiussori. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d'appello ha accolto il gravame ritenendo non generiche le difese, gravante sulla banca l'onere di provare il credito e insussistente la possibilità di richiamare al rapporto del 2005 le condizioni del conto del 2011. In cassazione la cessionaria del credito ha dedotto, con il primo motivo, omessa pronuncia/inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e violazione degli artt. 112, 348-bis, 342 e 345 c.p.c.; con il secondo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto insufficiente la prova del credito tramite estratti conto e per avere escluso l'applicabilità al finanziamento del 2005 delle condizioni di un diverso contratto del 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare sulla legittimazione della cessionaria, affermando che in caso di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. il cessionario deve provare l'inclusione del credito, ma che nel caso concreto l'avviso di cessione consentiva l'individuazione del credito perché la locuzione "deteriorati" era ritenuta espressione tecnico-contabile riferita ai crediti insoluti. Tuttavia, i due motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili: il primo perché l'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito comporta implicitamente il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello; il secondo perché formulato in modo diffuso e promiscuo, mescolando censure ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., e comunque perché la censura si risolveva in una mera contrapposizione interpretativa rispetto alla valutazione della Corte d'appello, la quale aveva ritenuto non dimostrata l'applicabilità al rapporto del 2005 delle condizioni del contratto del 2011. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
Nella cessione in blocco di rapporti bancari, il cessionario che agisce in giudizio deve dimostrare l'inclusione del credito nella cessione, provando così la propria legittimazione sostanziale.
La dedotta non contestazione non può essere invocata se il motivo di ricorso è formulato in modo generico o promiscuo; inoltre, la mancata espressa statuizione su un motivo non integra omessa pronuncia se la decisione lo rigetta implicitamente.
La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile se si traduce in una diversa lettura del materiale probatorio senza evidenziare un vizio specifico.
Il ricorrente che contesta la decisione sul credito deve censurare in modo specifico la ripartizione e l'assolvimento dell'onere probatorio; non basta contrapporre una lettura alternativa dei documenti.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo in caso di totale pretermissione di un punto decisivo, non quando la decisione di merito sia incompatibile con la pretesa della parte e ne comporti il rigetto implicito.
È richiamato nel motivo per sostenere l'inammissibilità dell'appello, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
La deduzione circa la mancanza di specificità dei motivi d'appello non è scrutinabile se formulata in modo confuso e promiscuo nel ricorso per cassazione.
Il divieto di nuove domande o eccezioni in appello è invocato dalla ricorrente, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
L'approvazione, anche tacita, dell'estratto conto preclude contestazioni sulle singole annotazioni, ma non impedisce di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza un'espressa statuizione, comporti necessariamente il rigetto della questione dedotta; occorre una totale omissione su un punto decisivo.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli e sovrapponga censure eterogenee ex art. 360 c.p.c. senza consentire di distinguere con precisione le singole violazioni dedotte.
- La censura contro l'interpretazione di documenti o contratti non può risolversi in una mera contrapposizione tra lettura del ricorrente e lettura del giudice di merito: occorre indicare uno specifico vizio giuridico o logico della motivazione.
- Nelle controversie relative a crediti bancari ceduti in blocco, il cessionario deve dimostrare documentalmente che il credito azionato rientra nell'operazione di cessione; la mera esistenza dell'avviso di cessione non è sempre sufficiente, ma può esserlo se consente l'identificazione del credito.
- L'approvazione dell'estratto conto preclude contestazioni sulle singole annotazioni, ma non impedisce di eccepire l'illegittimità sostanziale degli addebiti fondati su rapporti o clausole invalide o inefficaci.
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