Cassazione Civile, Ordinanza n. 23872/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società in accomandita semplice e il suo socio accomandatario, quali correntisti, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo negativo di un conto corrente chiuso in sofferenza. Hanno contestato la debenza di varie poste del saldo, deducendo l'illegittimità di interessi anatocistici, interessi ultralegali non validamente pattuiti, commissioni di massimo scoperto e altri oneri non dovuti, chiedendo la rideterminazione del dare-avere e la condanna della banca alla restituzione dell'indebito. In appello la banca ha insistito sull'eccezione di prescrizione del credito restitutorio e ha contestato la ricostruzione del rapporto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 166 c.p.c. per tardività della costituzione della banca e conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione; 2) vizi di violazione di legge e omessa/apparente valutazione dei fatti quanto alla decorrenza della prescrizione, sostenendo che le rimesse fossero ripristinatorie e che la prescrizione dovesse decorrere dalla cessazione del rapporto; 3) violazione delle norme sugli interessi, per avere la corte territoriale sostituito alla clausola nulla di rinvio agli usi di piazza gli interessi ex art. 117 t.u.b. anziché quelli legali; 4) erronea esclusione dell'usurarietà degli interessi per ritenuta inapplicabilità dell'art. 1815, comma 2, c.c. all'usura sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo; ha accolto il terzo motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla disciplina degli interessi. Decidendo nel merito, ha stabilito che, per il contratto di conto corrente stipulato nel 1985 con clausola di interessi rinviata agli usi di piazza, la sostituzione non va operata con il tasso previsto dall'art. 117 t.u.b., ma con gli interessi legali. Sono rimaste ferme le statuizioni di merito e sulle spese dei precedenti gradi; le spese del giudizio di cassazione sono state compensate. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della tardività della costituzione non era stata dedotta in appello, con formazione di giudicato interno.
Richiamati dai ricorrenti per contestare la valutazione dei fatti e della documentazione, ma le censure sono state ritenute di merito e quindi inammissibili in cassazione.
Non si applica, come tasso sostitutivo, ai contratti bancari preesistenti alla legge sulla trasparenza bancaria; per la clausola nulla di rinvio agli usi di piazza resta applicabile il tasso legale ex art. 1284 c.c.
Richiamato nel motivo sul regime degli interessi, senza accoglimento della tesi ricorrente.
È il criterio sostitutivo applicabile agli interessi dovuti in mancanza di valida pattuizione del tasso superiore al legale nei contratti anteriori alla disciplina di trasparenza bancaria.
È richiamato come conferma della non retroattività della disciplina del t.u.b. per i contratti già conclusi.
La Corte ribadisce l'irrilevanza del superamento sopravvenuto del tasso soglia nel corso del rapporto, escludendo l'applicazione della norma all'usura sopravvenuta.
È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che presuppongono una rivalutazione del merito o della documentazione già apprezzata dai giudici di merito, salvo che si denunci un vero error in iudicando o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a saldo di conto corrente, se la banca eccepisce la prescrizione del credito restitutorio, la parte che agisce in ripetizione deve provare l'esistenza di un'apertura di credito o di un fido idoneo a qualificare le rimesse come ripristinatorie e non solutorie.
- Ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito bancario, la decorrenza va collegata alle singole rimesse solutorie quando manchi la prova di un affidamento; la mera tolleranza della banca negli sconfinamenti o l'applicazione di commissioni non bastano, da soli, a dimostrare un fido.
- Nei contratti bancari anteriori alla disciplina sulla trasparenza, una clausola che rinvii agli usi di piazza per determinare gli interessi è nulla per indeterminatezza del tasso; in tale ipotesi il tasso sostitutivo è quello legale ex art. 1284 c.c., non quello introdotto successivamente dall'art. 117 t.u.b.
- Il superamento sopravvenuto del tasso soglia nel corso del rapporto non integra, di per sé, usura rilevante ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23804/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23813/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23814/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23816/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23817/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23820/2022 del 01/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →