Cassazione Civile, Ordinanza n. 24984/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata e della rinuncia al contenzioso pendente in adempimento dell'impegno assunto con la "rottamazione". Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente ai sensi dell'art. 391 c.p.c., richiamando il comma 6 dell'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 emesso a seguito di indagini finanziarie per IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso; in appello l'Ufficio aveva ottenuto la riforma della decisione con accoglimento del proprio gravame e rigetto dell'appello incidentale della contribuente. La ricorrente proponeva poi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio depositava memoria con istanza di estinzione, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 193 del 2016, con documentazione attestante l'importo dovuto, il pagamento integrale e l'avvio delle pratiche di cancellazione dell'ipoteca.
Norme richiamate
La rinuncia del ricorrente determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018
L'adesione alla definizione agevolata e la conseguente rinuncia al contenzioso pendente comportano l'estinzione del giudizio.
La Corte richiama la definizione agevolata alla quale la contribuente aveva aderito.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata dei carichi fiscali, se accompagnata da documentazione attestante il pagamento e la rinuncia al contenzioso, comporta l'estinzione del giudizio pendente.
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia del ricorrente è causa di estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia del ricorrente, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
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