Cassazione Civile, Ordinanza n. 00336/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato, in forma scritta, da una delle società del gruppo rispetto al quale i giudici di merito hanno accertato una situazione di codatorialità. La lavoratrice ha impugnato il recesso chiedendo, in sintesi, la tutela reintegratoria e contestando sia la validità/efficacia del licenziamento nei confronti delle diverse società codatrici, sia la valutazione del requisito dimensionale per l'applicazione dell'art. 18 St. lav. Nel giudizio di merito il Tribunale aveva riconosciuto la codatorialità, escluso il giustificato motivo oggettivo e ordinato la reintegrazione, mentre la Corte d'appello aveva confermato la codatorialità ma ridotto la tutela alla sola riassunzione o a un'indennità, ritenendo: da un lato, che il licenziamento scritto intimato dalla datrice formale spiegasse effetti anche verso le altre codatrici; dall'altro, che nel giudizio di opposizione la domanda di reintegra per manifesta insussistenza del fatto fosse stata limitata o comunque non coltivata in modo tale da rendere ultrapetitiva la decisione di primo grado; inoltre, che il requisito dimensionale per la tutela reale andasse verificato separatamente per ciascuna società. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 18, comma 1, l. n. 300/1970, per avere la Corte d'appello negato l'inefficacia del licenziamento orale nei confronti delle società che non avevano intimato formalmente il recesso; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 414, 18 commi 7 e 8 St. lav., per avere la Corte territoriale ritenuto non riproposta la domanda di reintegrazione per manifesta insussistenza del fatto e per avere escluso che, in caso di codatorialità, il requisito dimensionale dovesse essere calcolato sul complesso dei lavoratori delle società coinvolte; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per aver esteso anche alle società non reclamanti l'effetto del motivo di appello relativo all'ultrapetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo nei limiti concernenti sia l'erronea declaratoria di ultrapetizione sia l'errore sul criterio di computo del requisito dimensionale in presenza di codatorialità, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché riesamini la domanda alla luce del principio secondo cui, quando il rapporto è caratterizzato da codatorialità, il requisito dimensionale rilevante ai fini della tutela reale ex art. 18 St. lav. deve essere valutato considerando complessivamente i lavoratori dipendenti dalle società codatrici. La Corte di legittimità ha invece confermato che il licenziamento scritto intimato dalla sola datrice formale produce effetti sull'intero rapporto plurisoggettivo e che non occorrono distinte comunicazioni scritte da parte di ciascun codatore sostanziale. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. n. 300/1970
in presenza di un rapporto di codatorialità, il licenziamento intimato per iscritto dal datore formale spiega effetti sull'intero rapporto e non richiede una ulteriore manifestazione scritta di recesso da parte degli altri codatori sostanziali.
art. 18, commi 4, 7 e 8, l. n. 300/1970
la tutela reintegratoria per licenziamento illegittimo richiede, oltre ai presupposti di illegittimità, il rispetto del requisito dimensionale; in caso di codatorialità tale requisito va riferito all'insieme delle società codatrici e non a ciascuna singolarmente.
l'ultrapetizione va valutata in modo obiettivo rispetto al contenuto complessivo degli atti e delle conclusioni; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la domanda di reintegra fosse stata comunque riproposta nelle note autorizzate, per cui la decisione d'appello che aveva ravvisato ultrapetizione è stata censurata.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il contenuto complessivo dell'atto introduttivo e degli atti difensivi reiterava la domanda di reintegrazione.
invocato per sostenere che la pronuncia di primo grado non impugnata da alcune società fosse passata in giudicato nei loro confronti; il motivo è stato dichiarato assorbito.
la codatorialità comporta una responsabilità solidale dei soggetti datoriali rispetto alle obbligazioni discendenti dal medesimo rapporto di lavoro.
in presenza di pluralità di debitori e di un unico rapporto lavorativo, opera la presunzione di solidarietà passiva tra i co-datori.
il licenziamento deve essere comunicato per iscritto a pena di inefficacia; nel caso concreto l'adempimento da parte della datrice formale ha soddisfatto l'obbligo per l'intera parte datoriale complessa.
richiamato dalla Corte d'appello per quantificare l'indennità sostitutiva in base alla durata del rapporto e alle circostanze del licenziamento.
Massime di principio
- Quando un rapporto di lavoro è accertato come caratterizzato da codatorialità o da unicità del centro di imputazione, le obbligazioni derivanti dal rapporto gravano solidalmente su tutti i soggetti datoriali coinvolti, senza che ciò comporti la creazione di più rapporti distinti o di tutele cumulative.
- Il licenziamento intimato per iscritto dal datore di lavoro formale, in un assetto di codatorialità, è idoneo a produrre effetti sull'intero rapporto e soddisfa l'obbligo di forma scritta anche rispetto agli altri codatori sostanziali; non è necessaria una separata comunicazione di recesso da parte di ciascuno di essi.
- Ai fini dell'applicazione della tutela reale ex art. 18 St. lav., il requisito dimensionale va verificato considerando complessivamente i lavoratori impiegati dalle società codatrici, quando il rapporto sia inserito in una struttura datoriale plurisoggettiva unitaria.
- La verifica dell'ultrapetizione richiede un esame del contenuto complessivo degli atti processuali e non può arrestarsi al solo tenore letterale delle conclusioni, specie quando dagli atti e dalle note difensive emerga la reiterazione della domanda originaria.
- In presenza di una domanda di reintegrazione riproposta, anche in forme non perfettamente grafiche ma desumibili dal complesso degli atti, il giudice non può escluderne l'esame solo per una lettura formalistica del petitum.
- L'estensione della responsabilità solidale ai co-datori non consente però di moltiplicare le tutele sostanziali per il lavoratore oltre la prestazione principale dovuta, che resta unitaria e riferita al medesimo rapporto di lavoro.
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