Cassazione Civile, Ordinanza n. 18059/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a ICI per l’annualità 2010, notificata nel 2017 via PEC, sostenendo di non avere ricevuto validamente il presupposto avviso di accertamento e deducendo, per conseguenza, decadenza e prescrizione della pretesa tributaria. In primo e secondo grado il ricorso è stato respinto, sul rilievo che l’avviso di accertamento era stato notificato nel dicembre 2014 presso la sede sociale con raccomandata e che il successivo trasferimento di sede non incideva sulla validità della notifica perché gli effetti fiscali del trasferimento si producevano solo dopo il decorso del termine previsto. In cassazione la società ha articolato tre motivi: (1) falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che quel procedimento notificatorio presupporrebbe l’irreperibilità del contribuente in luogo sconosciuto e non una mera irreperibilità temporanea, e che la notifica avrebbe dovuto essere fatta al legale rappresentante; (2) violazione degli artt. 145 c.p.c. e 60, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, per non avere il Comune seguito la pretesa gradualità della notificazione alle società e per non avere notificato prima al rappresentante legale; (3) omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla nullità dell’avviso di accertamento ICI in ragione di una precedente sentenza della CTR che avrebbe accertato l’omessa notifica di atti di classamento e il loro improprio utilizzo ai fini ICI. Il Comune ha resistito eccependo anche la novità di alcune deduzioni in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché indirizzati contro una ricostruzione della notificazione come eseguita ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 lett. e), mentre dalla sentenza impugnata risultava che la notifica dell’avviso di accertamento era stata effettuata a mezzo posta presso la sede sociale e si era perfezionata per compiuta giacenza. La ricorrente non si è confrontata con tale accertamento di fatto e non ha censurato la mancata esibizione o valutazione della documentazione idonea a provare il perfezionamento notificatorio, né ha scalfito il principio per cui la notifica dell’atto impositivo, pur soggetta a regole processuali, ha natura sostanziale e non può essere riesaminata direttamente in cassazione come fatto processuale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la notifica dell’atto tributario alla persona fisica che rappresenta la società presso residenza, domicilio o dimora è una mera facoltà alternativa per l’ente impositore e non un obbligo, sicché la mancata notifica al legale rappresentante non invalida la notifica effettuata alla sede sociale. Il terzo motivo è stato respinto perché, essendo stata validamente notificata l’avviso di accertamento, la mancata tempestiva impugnazione dell’atto preclude la deduzione in sede di impugnazione della cartella di vizi riferiti all’accertamento stesso, anche se prospettati come motivi aggiunti; inoltre la sentenza invocata dalla società risultava comunque non passata in giudicato e, secondo la difesa del Comune, oggetto di impugnazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
non è la base fattuale della notifica scrutinata in sentenza, perché la Corte rileva che la notificazione dell’avviso di accertamento risulta avvenuta a mezzo posta presso la sede sociale con compiuta giacenza; i motivi che presuppongono una diversa modalità notificatoria sono quindi inammissibili
art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
la notifica degli atti tributari alle società può avvenire secondo le regole richiamate dal sistema tributario, ma la notifica al legale rappresentante presso residenza, domicilio o dimora resta una facoltà alternativa e non un obbligo dell’ente impositore
la notificazione alle persone giuridiche può essere eseguita, in alternativa alla sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta, purché nell’atto siano indicati qualità e luogo di residenza/domicilio/dimora; tale modalità è facoltativa e non necessaria
in caso di notifica a mezzo posta e irreperibilità relativa, il perfezionamento va provato mediante esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, a tutela dell’effettiva conoscenza e del diritto di difesa
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
la notifica a mezzo posta dell’avviso di accertamento ICI è ritenuta legittima
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
richiamato a conforto della legittimità della notifica a mezzo posta degli atti impositivi in materia ICI
la disciplina degli avvisi e atti da notificare al contribuente fa salvo l’art. 60 d.P.R. n. 600/1973
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro formale dei motivi di ricorso per falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato nel ragionamento sulla non rivedibilità in cassazione dell’accertamento di fatto in presenza di doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di atti impositivi notificati a mezzo posta, la validità del perfezionamento della notifica va verificata sulla base dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa ricostruzione del procedimento notificatorio se il ricorso non si confronta specificamente con esso.
- La notifica dell’avviso di accertamento a una società presso la sede sociale resta valida anche se la sede sia stata trasferita, quando il trasferimento non abbia ancora prodotto effetti fiscali secondo la disciplina applicabile e quando la notificazione risulti perfezionata secondo le regole della compiuta giacenza.
- La notifica dell’atto tributario al legale rappresentante della persona giuridica presso residenza, domicilio o dimora è una modalità alternativa e facoltativa, non un onere necessario per l’amministrazione; pertanto la sua omissione non invalida di per sé la notifica effettuata alla sede dell’ente.
- Se l’avviso di accertamento è stato validamente notificato, la mancata impugnazione tempestiva dell’atto preclude, nel successivo giudizio contro la cartella, la deduzione di vizi propri dell’accertamento o di questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere con l’impugnazione dell’atto presupposto.
- In materia di notifica a mezzo posta, il perfezionamento deve poter essere provato con la documentazione che consenta di verificare l’effettiva conoscenza del deposito dell’atto, in funzione di tutela del diritto di difesa.
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