Cassazione Civile, Ordinanza n. 17133/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
L'istituto di credito aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento del socio accomandatario, deducendo crediti verso la società fallita derivanti da saldo passivo di conto corrente e da residuo di mutuo chirografario, entrambi assistiti da garanzie personali del fallito e da pegni su obbligazioni dell'istituto. Il giudice delegato aveva respinto la domanda; in sede di opposizione allo stato passivo la banca aveva poi formulato, oltre a una domanda subordinata di ammissione con prelazione pignoratizia, anche una domanda di compensazione tra il proprio debito verso il fallito per il controvalore dei titoli in pegno e il proprio credito per revoca degli affidamenti. Il curatore aveva eccepito la novità della domanda di compensazione e la revocabilità delle garanzie pignoratizie. Con il ricorso per cassazione la banca ha denunciato: 1) omessa pronuncia del tribunale sulla domanda, sostenendo che la sua pretesa fosse stata comunque documentata; 2) violazione delle norme processuali e fallimentari per avere il tribunale qualificato come mutatio libelli la domanda di compensazione e per aver ritenuto che essa fosse nuova rispetto all'insinuazione originaria; 3) violazione dell'art. 67 l.fall., sostenendo che i pegni erano anteriori o contestuali ai crediti e quindi non revocabili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il tribunale aveva comunque deciso in senso negativo sulla pretesa creditoria, sicché non vi era omessa pronuncia. Ha respinto il secondo motivo osservando che la censura non aggrediva specificamente la ratio decidendi sulla novità della domanda di compensazione e si limitava a critiche rivolte ad argomentazioni svolte ad abundantiam; inoltre ha ribadito che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non sono ammissibili domande nuove rispetto a quelle formulate con l'istanza di insinuazione. Ha respinto anche il terzo motivo ritenendo corretto il rilievo del tribunale secondo cui le garanzie pignoratizie erano state pattuite ex novo in data 8.8.2016 come scorporo di una pregressa garanzia, quindi in funzione di debiti preesistenti e non contestuali; per questo erano soggette alla revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 3, l.fall. Non essendosi costituito il curatore, la Corte non ha statuito sulle spese, ma ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
la domanda di ammissione al passivo delimita titolo e oggetto della pretesa, che non possono essere ampliati con domande nuove in sede di opposizione
nell'opposizione allo stato passivo non sono ammissibili domande nuove rispetto a quelle formulate nella fase di verifica del passivo
richiamato dalla ricorrente in tema di compensazione, ma la Corte non accoglie la censura perché la domanda era nuova
art. 67, 1° co., n. 3, l.fall.
è revocabile la garanzia reale concessa per debiti preesistenti non contestualmente sorti
invocato dalla ricorrente per sostenere la contestualità della garanzia, ma la Corte esclude che ricorressero i presupposti
la disciplina della mutatio libelli nel primo grado non si applica al giudizio di opposizione allo stato passivo come giustificazione di domande nuove
l'omessa pronuncia ricorre solo se manca ogni decisione su un capo di domanda; qui il tribunale aveva deciso in senso negativo
art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.
il vizio denunciato per omessa pronuncia è stato escluso
art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
la violazione di legge è stata esclusa per difetto di corretta aggressione della ratio e per infondatezza nel merito
richiamato dalla ricorrente in tema di compensazione bancaria, ma senza accoglimento
richiamato dalla ricorrente in tema di compensazione legale, ma senza accoglimento
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è consentito introdurre domande nuove rispetto a quelle formulate con l'istanza di insinuazione: l'opposizione non può essere usata per ampliare il perimetro del credito o per mutare radicalmente il titolo dedotto.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo autonomo di domanda o eccezione; se il giudice ha respinto la pretesa in modo espresso o comunque inequivoco, il motivo è infondato.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve investire specificamente la ratio decidendi della decisione impugnata; sono inammissibili o irrilevanti le doglianze dirette contro argomentazioni meramente aggiuntive o svolte ad abundantiam.
- Una garanzia reale è revocabile quando sia stata costituita ex novo per un debito preesistente e non contestualmente sorto; ai fini dell'art. 67 l.fall. rileva la sostanza dell'operazione e non la sola data formale richiamata dalla parte.
- La contestualità tra nascita del credito e costituzione della garanzia va valutata in concreto: se il pegno è scorporato o rinegoziato in un momento successivo rispetto al sorgere dell'obbligazione, esso può integrare garanzia per debiti preesistenti e quindi essere assoggettato a revocatoria.
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