Cassazione Civile, Ordinanza n. 11539/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 1171 c.c. promosso dal proprietario di un fondo vicino per ottenere l'inibitoria di lavori di costruzione avviati sul fondo confinante, ritenuti in violazione delle distanze legali previste dal fabbricato di sua proprietà e dal piano di fabbricazione comunale. Il giudice di primo grado e poi la Corte d'appello hanno però ritenuto che la disciplina urbanistica applicabile non impedisse la costruzione in aderenza, anche in considerazione della distanza del fabbricato preesistente dal confine. In Cassazione gli eredi del proprietario originario hanno dedotto un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. in relazione al piano di fabbricazione del Comune, sostenendo che la nuova costruzione avrebbe dovuto rispettare la distanza minima di cinque metri dal confine e che, in assenza di una specifica deroga, non poteva operare la costruzione in aderenza né il meccanismo della prevenzione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato, in via pregiudiziale, la nullità della notificazione del ricorso nei confronti di uno degli eredi della parte originaria deceduta. In particolare, per la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mancava la prova del perfezionamento, essendo stata prodotta solo l'attestazione di deposito e spedizione della raccomandata informativa, ma non anche la ricevuta di spedizione e quella di ricevimento richieste per verificare la ritualità della notifica. Poiché non era stata richiesta tempestivamente rimessione in termini per rinnovare la notifica, la nullità ha determinato l'inammissibilità dell'intero ricorso. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come base del ricorso originario inibitorio volto a impedire la prosecuzione di lavori ritenuti pregiudizievoli per il fondo vicino.
È invocato dai ricorrenti come norma sulle distanze tra costruzioni, ma il motivo non viene esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Perfeziona la notificazione solo con il compimento degli adempimenti previsti e, nel caso esaminato, richiede prova della raccomandata informativa e del suo ricevimento; la mancanza di tali prove rende nulla la notificazione.
È richiamato come fondamento del termine concesso per rinnovare la notificazione nei confronti del destinatario non validamente raggiunto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È la base del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è valida solo se risultano provati tutti gli adempimenti prescritti, compresa la notizia del deposito tramite raccomandata e il relativo perfezionamento; in mancanza della relativa prova documentalmente verificabile, la notificazione è nulla.
- Quando la Corte dispone la rinnovazione della notificazione nei confronti di una parte necessaria o di suoi eredi, la mancata ottemperanza rituale comporta l'inammissibilità del ricorso, precludendo l'esame del merito.
- Nei giudizi sulle distanze legali tra costruzioni, la censura di violazione dell'art. 873 c.c. e della disciplina urbanistica resta assorbita se il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
- La parte che intenda avvalersi della notificazione ex art. 140 c.p.c. deve conservare e produrre in giudizio la documentazione idonea a dimostrare il perfezionamento della procedura notificatoria; in difetto, la sanatoria non può essere presunta.
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