Cassazione Civile, Ordinanza n. 24342/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione emesso ai sensi dell'art. 52 d.P.R. n. 131/1986 in relazione alla compravendita di un terreno edificabile: il prezzo dichiarato nell'atto notarile era di euro 95.000, mentre l'Ufficio ha ritenuto il valore venale in comune commercio molto più elevato, rettificandolo e liquidando la maggiore imposta. Il contribuente ha impugnato l'atto e sia il primo giudice sia la Corte tributaria regionale hanno annullato la pretesa fiscale. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello era stato erroneamente ritenuto generico nonostante la riproposizione delle stesse difese di primo grado soddisfacesse il requisito di specificità; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., deducendo motivazione apparente della sentenza di appello; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., lamentando la mancata considerazione di un giudicato esterno formatosi in un diverso giudizio tra l'Ufficio e la parte venditrice della stessa compravendita; 4) violazione dell'art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986, contestando l'affermazione dei giudici di merito secondo cui l'Ufficio avrebbe illegittimamente integrato postumamente la motivazione dell'avviso con il riferimento al valore del bene emerso in una precedente successione mortis causa, mentre tale elemento era stato richiamato solo come ulteriore argomento difensivo a sostegno della congruità della stima.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo infondate sia la censura sulla asserita genericità dell'appello sia quella sulla motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo sufficiente e il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che la valutazione del giudicato esterno e delle risultanze probatorie rientra nei poteri del giudice di merito e che il ricorrente, in sostanza, mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio. È invece stato accolto il quarto motivo: la Corte ha affermato che l'avviso di rettifica indicava già in modo specifico il criterio del valore venale in comune commercio, fondato sulla delibera comunale IMU e sui correttivi applicati; pertanto, il richiamo in giudizio al diverso valore attribuito al terreno in sede di successione del venditore non costituiva integrazione postuma della motivazione dell'atto, ma elemento difensivo aggiuntivo a supporto della incongruenza del prezzo dichiarato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'avviso di rettifica di maggior valore è legittimo se indica in modo specifico il criterio astratto di stima adottato e le necessarie specificazioni; in giudizio l'Ufficio può poi offrire elementi ulteriori a sostegno della congruità della pretesa, purché non introduca un nuovo fondamento motivazionale postumo.
L'appello deve essere specifico, ma la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado può soddisfare il requisito di specificità in presenza di devoluzione piena della controversia.
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di comprendere il percorso decisorio, senza necessità di confutare tutti gli argomenti difensivi.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur esistente graficamente, non renda percepibile il fondamento della decisione; è escluso il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove inesistenti o non introdotte nel processo; non è denunciabile il mero dissenso sulla valutazione delle prove.
La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune di esse rientrano nel potere del giudice di merito e non integrano di per sé vizio di legittimità.
Il ricorrente ha evocato il giudicato esterno, ma la Corte ha ritenuto che la questione, nel caso concreto, attenesse alla valutazione delle risultanze probatorie e non a una violazione della regola del giudicato.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro utilizzato per denunciare i vizi processuali di nullità della sentenza o del procedimento, come motivazione apparente o violazione delle regole sull'appello.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale, in particolare la disciplina della motivazione dell'avviso di rettifica di valore.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente, mancante o obiettivamente incomprensibile; non basta che sia sintetica o non confuti ogni singolo argomento difensivo.
- La specificità dei motivi di appello deve essere valutata in concreto: la riproposizione delle stesse censure e difese già articolate in primo grado può essere sufficiente se consente di individuare chiaramente il thema decidendum devoluto.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non acquisite o su informazioni non ricavabili dal materiale probatorio; non può essere usata per contestare la semplice valutazione del merito delle prove.
- In materia di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro, l'avviso è validamente motivato se espone il criterio astratto di stima e gli elementi essenziali utilizzati; in giudizio l'Ufficio può produrre argomenti e dati ulteriori a supporto della pretesa, purché non sostituisca o integri ex novo la motivazione originaria dell'atto.
- Un precedente giudicato relativo ad altra parte del medesimo rapporto può costituire elemento di valutazione, ma non impone automaticamente una decisione identica se il giudice di merito ritiene, con motivazione adeguata, che non sia decisivo o non sia opponibile nel caso concreto.
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