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Ordinanza

Ordinanza n. 1424/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: differimento parziale dell'accesso documentale e silenzio parziale su istanza di accesso relativa agli atti di una procedura concorsuale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, candidato idoneo nella selezione pubblica per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari, ha contestato la graduatoria regionale siciliana per il mancato riconoscimento di un titolo di preferenza e per l'asserita erronea applicazione delle riserve di posti. Nell'ambito del giudizio di annullamento ha proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., un'istanza di accesso avente a oggetto i verbali della commissione relativi alla valutazione dei titoli di preferenza e di riserva, gli atti concernenti la determinazione delle quote di riserva, i dati sui candidati riservisti, le domande di partecipazione dei candidati vincitori con pari punteggio e titoli di preferenza, nonché ulteriori atti della procedura. L'Amministrazione aveva trasmesso la graduatoria e alcune informazioni, dichiarando di differire l'accesso ai verbali non ancora nella propria disponibilità. Successivamente ha depositato tali verbali. Il ricorrente ha quindi insistito per l'accesso alle domande di partecipazione dei candidati con il medesimo punteggio collocati in posizione migliore, agli atti sulle quote di riserva e agli ulteriori verbali relativi ai titoli di preferenza.

La decisione

Il Tribunale ha preliminarmente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, ritenendo competente il TAR Sicilia sia sulla controversia concorsuale sia sulla domanda di accesso. L'impugnazione del bando non ha modificato la competenza, poiché il bando era contestato solo in via tuzioristica e non per effetti lesivi propri; inoltre, la graduatoria produceva effetti limitati alla Regione Siciliana. Quanto all'accesso, è stata dichiarata cessata la materia del contendere relativamente ai verbali depositati dall'Amministrazione il 6 marzo 2026, rispetto ai quali l'accesso era stato inizialmente differito. L'istanza è stata rigettata per i presunti ulteriori verbali concernenti l'inserimento digitale dei titoli di preferenza, perché il Collegio ha ritenuto che tali verbali non esistessero e che le informazioni fossero già desumibili dalla graduatoria e dalla nota amministrativa. È stata inoltre respinta la richiesta relativa agli atti di determinazione delle quote di riserva e al numero dei candidati riservisti, poiché le quote derivavano direttamente dalla legge e i dati richiesti erano già ricavabili dalla documentazione nella disponibilità del ricorrente e dalle informazioni fornite dall'Amministrazione. È stata invece accolta la richiesta di accesso alle domande di partecipazione dei candidati collocati nelle posizioni 109, 110 e 111, aventi lo stesso punteggio del ricorrente e una migliore collocazione per titoli di preferenza, con possibilità di oscurare eventuali dati sensibili. L'Amministrazione è stata ordinata di esibire e rilasciare copia delle domande di partecipazione relative ai tre candidati indicati, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese della fase incidentale sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    differimento/diniego dell'accesso

    Il differimento dell'accesso è venuto meno, con cessazione della materia del contendere, quando l'Amministrazione ha successivamente depositato i verbali precedentemente non disponibili; l'accesso è stato invece valutato con riferimento agli ulteriori documenti ancora richiesti.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza incidentalmente proposta nell'ambito del giudizio

    Consente di proporre nel giudizio pendente l'istanza relativa all'accesso e di ottenere, ove sussistano i presupposti, un ordine di esibizione e rilascio di copia dei documenti.

  • art. 133 c.p.a.

    materia appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

    La controversia in materia di accesso documentale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 5 d.P.R. 487/1994

    La disposizione è richiamata quale base normativa del titolo di preferenza rivendicato dal candidato e dei titoli utilizzati per la collocazione in graduatoria.

  • art. 8 del bando di concorso

    trasmissione dei titoli di preferenza

    La disposizione del bando disciplina la comprovabilità dei titoli di preferenza, costituendo il parametro della controversia principale sulla mancata valorizzazione del titolo.

  • art. 7, comma 2, l. 12 marzo 1999, n. 68

    quattro vincitori sono titolari di riserva

    È una delle disposizioni legislative richiamate dall'Amministrazione per indicare la base delle riserve applicate nella graduatoria.

  • artt. 1014, comma 1, e 678, comma 9, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    undici vincitori sono titolari di riserva

    Le disposizioni sono richiamate quale base normativa di una parte delle riserve applicate nella graduatoria.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40

    venticinque vincitori sono titolari di riserva

    La disposizione è richiamata quale base normativa della riserva a favore degli operatori volontari del servizio civile concluso senza demerito.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando l'Amministrazione deposita successivamente i documenti il cui accesso era stato differito, relativamente a tali documenti si determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l'interesse attuale alla decisione sull'ordine di esibizione.
  • La domanda di accesso non può essere accolta con riferimento a documenti inesistenti o ad attività amministrative che non richiedono una specifica verbalizzazione; il giudice può ordinare l'esibizione soltanto di documenti effettivamente formati e detenuti dall'Amministrazione.
  • Non sussiste un diritto di accesso a ulteriori atti interni quando le informazioni richieste risultano già integralmente desumibili dalla graduatoria, dagli atti trasmessi e dai chiarimenti forniti dall'Amministrazione.
  • Le quote di riserva previste dalla legge non costituiscono necessariamente il risultato di una determinazione discrezionale o di una specifica attività della commissione esaminatrice; quando derivano direttamente dalla disciplina legislativa, l'accesso deve essere riferito agli atti concretamente esistenti e non a una pretesa verbalizzazione inesistente.
  • È specifica e non eccessivamente estesa la richiesta di accesso alle domande di partecipazione dei candidati collocati in posizione migliore, a parità di punteggio, per effetto di titoli di preferenza, quando tale documentazione è pertinente alla verifica della corretta formazione della graduatoria; l'accesso può essere disposto con oscuramento dei dati sensibili.
  • L'impugnazione meramente tuzioristica del bando, priva di contestazione di effetti lesivi propri del bando stesso, non sposta la competenza territoriale radicata presso il giudice del luogo cui si riferiscono gli effetti della graduatoria impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentaleAccesso difensivoCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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