Ordinanza n. 2892/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 5944 del 23 ottobre 2020, quale atto genetico e illegittimo introduttivo della figura dell’ispettore ausiliario; - della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 28227 del 13 settembre 2021, nella parte in cui disciplina l’utilizzo, i requisiti e il compenso degli Ispettori Ausiliari; - del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 novembre 2021, n. 446, come modificato dal D.M. 21 settembre 2023, n. 237, nelle parti in cui definisce, presuppone e disciplina la figura dell’ispettore ausiliario, ammettendone l’impiego per i controlli tecnici; - della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili prot. n. 33774 del 28 ottobre 2022, nella parte in cui disciplina le modalità di iscrizione nel Registro Unico degli Ispettori (RUI) della figura degli ispettori ausiliari; - della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 7127 del 2 marzo 2023, nella parte in cui riconosce formalmente la figura dell’ausiliario all’interno del RUI e stabilisce criteri di priorità per l’assegnazione delle sedute che ne legittimano l’impiego; - della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 32982 del 3 novembre 2023, nella parte in cui, pur non innovando, presuppone e conferma l’operatività degli ispettori ausiliari nel sistema; - del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del 9 giugno 2025, n. 198, nella parte in cui, istituendo il Registro Unico degli Ispettori (RUI), prevede e presuppone l’iscrizione della figura degli ispettori ausiliari rinviandone la disciplina a successivi decreti; Della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 22068 del 31 luglio 2025, nella parte in cui, fornendo istruzioni sul RUI, conferma l'operatività di un sistema che include illegittimamente gli ispettori ausiliari; - della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 22651 del 6 agosto 2025, nella parte in cui, pur modificando il criterio di priorità, continua a menzionare e includere tra le figure impiegabili il personale ausiliario, legittimandone l’esistenza; - della Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 7434 del 12 marzo 2026, quale provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame in autotutela; - della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 7547 del 13 marzo 2026, recante Criteri di assegnazione delle sedute esterne nella parte in cui legittima e disciplina l’impiego degli ispettori ausiliari, ponendoli in un ordine di priorità; - nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ove lesivo degli interessi dei ricorrenti; e per l’accertamento - dell’illegittimità e/o nullità degli Ordini di Servizio/Prospetti di assegnazione turni dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli relativi ai giorni 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31 marzo 2026 e 02 Aprile 2026, nella parte in cui impiegano ispettori ausiliari in violazione dei criteri di priorità e in pregiudizio degli ispettori autorizzati; - dell’illegittimità e/o nullità della prassi consolidata e sistematica dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli, consistente nella reiterata violazione dei criteri di priorità nell’assegnazione delle sedute di revisione a favore degli ispettori ausiliari; - dell’illegittimità e/o nullità dell’impiego di ispettori ausiliari nelle operazioni di revisione dei veicoli in assenza della preventiva e documentata verifica dell’assolvimento degli obblighi di formazione e aggiornamento periodico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Pluralità di circolari e decreti ministeriali relativi alla figura degli ispettori ausiliari, nonché ordini di servizio e prospetti di assegnazione delle sedute di revisione presso la Motorizzazione Civile di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti ministeriali che hanno introdotto e disciplinato la figura dell'ispettore ausiliario, nonché gli atti applicativi relativi all'iscrizione nel Registro Unico degli Ispettori e all'assegnazione delle sedute di revisione. Hanno inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità o nullità degli ordini di servizio e della prassi dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli, deducendo la violazione dei criteri di priorità nell'assegnazione delle sedute, l'impiego di ispettori ausiliari in pregiudizio degli ispettori autorizzati e l'assenza di una preventiva verifica documentata degli obblighi di formazione e aggiornamento. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti e di adozione di misure propulsive. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso e ne hanno contestato la fondatezza. L'interveniente ad opponendum ha chiesto il rigetto. In sede cautelare, il TAR ha rilevato significativi profili di possibile irricevibilità degli atti generali e regolamentari, in particolare perché la circolare del 2020 e i decreti ministeriali del 2021 e del 2023 risultavano pubblicati e applicati da tempo prima della proposizione del ricorso. I ricorrenti hanno sostenuto che la lesione fosse divenuta concreta soltanto con gli ordini di servizio, ma tale questione è stata ritenuta bisognosa di approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria. È stata inoltre prospettata, senza adeguato superamento allo stato degli atti, l'inidoneità degli ispettori autorizzati a operare sulle categorie di veicoli ADR, ATP e autobus oggetto delle sedute contestate.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non manifestamente infondati i rilievi relativi alla possibile irricevibilità degli atti generali e regolamentari impugnati tardivamente, osservando che gli atti amministrativi generali immediatamente lesivi dell'organizzazione del servizio e della platea dei soggetti abilitati sono autonomamente e immediatamente impugnabili, senza necessità di attendere gli atti applicativi. Non ha escluso che la disciplina degli ispettori ausiliari avesse portata lesiva immediata, mentre ha rinviato al merito l'approfondimento della tesi secondo cui la lesione sarebbe emersa solo con gli ordini di servizio. Ha inoltre considerato non adeguatamente superata la contestazione secondo cui le sedute riguardassero categorie di veicoli per le quali gli ispettori ricorrenti non erano abilitati. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio allegato è stato ricondotto alla perdita di opportunità lavorative e al danno economico-patrimoniale, ritenuto non grave né irreparabile perché suscettibile di ristoro per equivalente. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha rigettato la domanda cautelare.
Massime di principio
- Gli atti amministrativi generali che incidono immediatamente sull'organizzazione di un servizio e sulla platea dei soggetti legittimati a svolgere determinate attività sono autonomamente e immediatamente impugnabili, senza che il destinatario debba attendere l'adozione degli atti applicativi.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere rigettata quando emergano significativi profili di tardività dell'impugnazione di atti generali o regolamentari già pubblicati e stabilmente applicati prima della proposizione del ricorso, qualora la loro immediata portata lesiva non sia prima facie esclusa.
- La perdita di opportunità lavorative e il conseguente pregiudizio economico-patrimoniale non integrano, di regola, un periculum in mora grave e irreparabile quando il danno sia suscettibile di ristoro per equivalente all'esito del giudizio di merito.
Come è indicizzato
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