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Ordinanza

Ordinanza n. 1114/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento dei seguenti atti: -decreto M_D AB05933 REG2023 0199557 2023-03-31 con cui si determina una detrazione anzianità dal 20-12-2021 al 30-04-2022, per un totale di giorni centotrentadue (132) per gli effetti del DL 44/2021, notificato in data 21-04-2023; -provvedimento di sospensione M_D E21525 REG2021 0008015 20-12-2021; -dell'atto propulsivo / procedimento M_D E21525 REG2021 0007864 15-12-2021; -delle Direttive dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 e n. M_D SSMD REG2021 0230767 del 14 dicembre 2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano, la Corrispondente perdita di anzianità di servizio; -della Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.202, così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”; -della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”; -delle circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0185892 del 12 ottobre 2021 e n. M_D SSMD REG2021 0218790 del 26 novembre 2021, secondo cui i giorni di “assenza ingiustificata” comportano, tra l'altro, la corrispondente perdita di anzianità di servizio; -delle circolari n. M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021 e M_D AB05933 REG2022 0241229 del 2 maggio 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare, secondo cui il militare “assente ingiustificato” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico; -della circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021 della Direzione Generale per il Personale Militare, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico; con istanza al Tribunale Amministrativo di sollevare le questioni di legittimità costituzionale, come richiesto in ricorso.

Giustizia amministrativa202307932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di detrazione di anzianità conseguente alla sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, unitamente agli atti presupposti e alle direttive e circolari applicative

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui gli è stata applicata una detrazione di anzianità di 132 giorni, riferita al periodo dal 20 dicembre 2021 al 30 aprile 2022, nonché il provvedimento di sospensione, l'atto propulsivo del procedimento e le direttive e circolari del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Difesa relative all'applicazione al personale militare delle misure connesse all'emergenza epidemiologica e all'obbligo vaccinale. Ha inoltre chiesto al TAR di sollevare questioni di legittimità costituzionale, come dedotto nel ricorso. Dall'ordinanza emerge che il Collegio aveva rilevato un profilo di inammissibilità del ricorso e aveva assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie sul punto. Non è tuttavia indicato il contenuto delle censure di legittimità dedotte né il profilo di inammissibilità individuato.

La decisione

Il Collegio non ha deciso il merito del ricorso, non ha definito il profilo di inammissibilità e non si è pronunciato sulle questioni di legittimità costituzionale. Poiché la camera di consiglio già fissata non ha potuto svolgersi per l'assenza di un magistrato componente del Collegio, ha disposto la riconvocazione della camera di consiglio per il 20 maggio 2026, con la presenza dei soli magistrati, ordinando alla segreteria di darne comunicazione alle parti. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata in relazione all'oscuramento delle generalità.

  • d.l. 44/2021

    Indicato nell'atto impugnato quale normativa cui è stata ricondotta la sospensione e la conseguente detrazione di anzianità; l'ordinanza non ne esamina l'interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDecadenza e tardività

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