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Ordinanza

Ordinanza n. 1113/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento -del Decreto M_D AB05933 REG2023 0049821 2023-01-26 con cui si determina una detrazione anzianità dal 03-01-2022 al 24-03-2022, per un totale di giorni ottantuno (81) per gli effetti del DL 44/2021; -del Provvedimento di sospensione; -dell'atto propulsivo / procedimento (in possesso della PA); -delle Direttive dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 e n. M_D SSMD REG2021 0230767 del 14 dicembre 2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano, la Corrispondente perdita di anzianità di servizio; -della Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021, così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”; -della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”; -delle circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0185892 del 12 ottobre 2021 e n. M_D SSMD REG2021 0218790 del 26 novembre 2021, secondo cui i giorni di “assenza ingiustificata” comportano, tra l'altro, la corrispondente perdita di anzianità di servizio; -delle circolari n. M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021 e M_D AB05933 REG2022 0241229 del 2 maggio 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare, secondo cui il militare “assente ingiustificato” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico; -della circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021 della Direzione Generale per il Personale Militare, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico; -degli atti presupposti, i quali costituiscono il fondamento degli effetti degli atti sopra chiesti, e per l'ostensione dei cedolini paga in riferimento ai mesi di “febbraio”, “marzo” e “aprile” 2022; con istanza al Tribunale Amministrativo di sollevare le questioni di legittimità costituzionale, come richiesto in ricorso.

Giustizia amministrativa202306477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di detrazione di anzianità per 81 giorni, provvedimento di sospensione e atti amministrativi presupposti relativi all'obbligo vaccinale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui gli è stata detratta l'anzianità di servizio dal 3 gennaio 2022 al 24 marzo 2022, per complessivi 81 giorni, nonché il provvedimento di sospensione, il procedimento presupposto, le direttive e circolari ministeriali e dello Stato Maggiore della Difesa che collegavano la sospensione o l'assenza ingiustificata alla perdita di anzianità di servizio. Ha inoltre chiesto l'ostensione dei cedolini paga relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2022 e ha domandato al TAR di sollevare questioni di legittimità costituzionale. Dal testo dell'ordinanza emerge che il Collegio aveva rilevato un profilo di possibile inammissibilità del ricorso e aveva assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie; la decisione su tale profilo e sul merito non è stata ancora assunta.

La decisione

Il Collegio non ha deciso né il merito del ricorso, né il profilo di inammissibilità rilevato, né la richiesta di accesso ai cedolini o di rimessione delle questioni di costituzionalità. Poiché la camera di consiglio fissata non ha potuto svolgersi per l'assenza di un componente del Collegio, è stata disposta la riconvocazione della camera di consiglio al 20 maggio 2026, con la presenza dei soli magistrati. È stato inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità della parte ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • d.l. 44/2021

    Il decreto impugnato richiama tale normativa quale fondamento della sospensione e della conseguente detrazione di anzianità; l'ordinanza non ne esamina però l'interpretazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 quale base per l'oscuramento delle generalità; l'ordinanza non sviluppa ulteriori profili interpretativi.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo

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