Ordinanza n. 1117/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, 1. della delibera n. 601 del 22 dicembre 2025, comunicata per soli estremi sul portale gare di Busitalia in data 24.12.2025, recante aggiudicazione del lotto 1 (CIG B8AC0322EB) della gara a procedura negoziata indetta ai sensi del d. lgs. 36/2023 per l’affidamento in appalto della fornitura di servizi di autotrasporto di persone su gomma di supporto al trasporto ferroviario di persone – Basilicata allo “operatore economico Robertazzi Service”; 2. della “comunicazione di esito della procedura”, recante approvazione della graduatoria finale; 3. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale della procedura di evidenza pubblica, ancorché allo stato non conosciuto; con espressa richiesta di tutela in forma specifica, mediante declaratoria di inefficacia del contratto e/o dei contratti, ove stipulati, e subentro della ricorrente nell’esecuzione del servizio; 4. nonché della nota prot. 12 del 2.1.2026, trasmessa a mezzo pec in pari data, recante riscontro parziale all’istanza di accesso agli atti trasmessa da Eredi Palmentieri in data 16.12.2025; e per il consequenziale accertamento del diritto di Eredi Palmentieri di ottenere integrale accoglimento dell’istanza di accesso agli atti; e la condanna dell’Amministrazione all’integrale ostensione degli atti richiesti con istanza del 16.12.2025 e non ancora ostesi, quali le offerte tecniche ed economiche nonché la documentazione amministrativa dei concorrenti graduatisi in posizione anteriore ad Eredi Palmentieri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 di una procedura negoziata per servizi di autotrasporto di persone, unitamente all'esito della procedura e al parziale diniego di accesso agli atti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 1 della procedura negoziata indetta ai sensi del d.lgs. 36/2023, nonché la comunicazione dell'esito e della graduatoria finale, chiedendo l'annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro nell'esecuzione del servizio. Ha inoltre impugnato la nota con cui la stazione appaltante ha dato riscontro soltanto parziale all'istanza di accesso agli atti, chiedendo l'accertamento del diritto all'integrale ostensione delle offerte tecniche ed economiche e della documentazione amministrativa dei concorrenti collocati in posizione anteriore. Dopo la fissazione della camera di consiglio per la domanda cautelare, è stato concesso un rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti. Alla data dell'ordinanza, tuttavia, non risultavano depositati motivi aggiunti; la Segreteria aveva chiesto aggiornamenti senza ricevere riscontro e gli unici depositi successivi riguardavano il contributo unificato.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito delle impugnazioni. Ha disposto incombenti istruttori, rilevando che, trattandosi di controversia soggetta al rito appalti ex art. 120 c.p.a., il Presidente deve fissare d'ufficio l'udienza. Ha ordinato a ricorrente e resistente, ciascuna per quanto di competenza, di riferire entro 20 giorni dalla comunicazione via PEC sulle attività eventualmente svolte con riferimento alla procedura di gara e di chiarire se permanga l'interesse della ricorrente a ottenere una decisione di merito. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
La controversia è qualificata come soggetta al rito speciale in materia di contratti pubblici; il giudice rileva inoltre l'obbligo del Presidente di fissare d'ufficio l'udienza per i ricorsi rientranti in tale rito.
d.lgs. 36/2023
È indicato quale disciplina normativa della procedura negoziata per l'affidamento dei servizi oggetto della gara, senza che l'ordinanza applichi specifiche disposizioni sostanziali del decreto.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette al rito appalti, il Presidente deve fissare d'ufficio l'udienza prevista per la trattazione del ricorso, senza che la mancata proposizione di motivi aggiunti impedisca tale adempimento.
- Quando, nel corso del giudizio, non risultino chiari gli sviluppi della procedura amministrativa o il permanere dell'interesse del ricorrente alla decisione, il giudice può disporre incombenti istruttori nei confronti delle parti, assegnando un termine per riferire sulle attività svolte e sull'attuale interesse alla pronuncia di merito.
Come è indicizzato
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