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Ordinanza

Ordinanza n. 943/2026 - Salerno, Sezione 3

per l''ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1015/2019, pubblicata il 06.06.2019, del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202300926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro e alla successiva sentenza di ottemperanza del TAR

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta, rilevando che era inutilmente decorso il termine di sessanta giorni assegnato con la sentenza del TAR n. 2825/2023 del 2025 per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro n. 1015/2019. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha sostenuto di non essere titolare dei crediti previdenziali oggetto delle cartelle e di operare quale mero agente esecutivo, privo del potere di disporre l’annullamento o lo sgravio delle partite iscritte a ruolo. L’INPS non ha depositato difese e, secondo il TAR, l’inottemperanza al giudicato persisteva.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza e ha nominato il Prefetto della provincia di Salerno quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario idoneo anche di altra amministrazione. Il commissario dovrà insediarsi e provvedere in via sostitutiva entro sessanta giorni dall’effettivo insediamento, compiendo tutti gli atti necessari per la completa ed esatta esecuzione del giudicato. Dovrà inoltre trasmettere al TAR una relazione dettagliata sugli adempimenti eseguiti. Gli atti commissariali e il compenso del commissario sono posti a carico dell’amministrazione inadempiente; il compenso sarà liquidato con successivo provvedimento. L’ordinanza non individua espressamente quale amministrazione debba sostenere il compenso, mentre accerta la persistenza dell’inottemperanza e dispone l’intervento sostitutivo.

Massime di principio

  • Quando, decorso inutilmente il termine assegnato dal giudice amministrativo per l’esecuzione di un giudicato, l’amministrazione permane inadempiente, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva entro un termine fissato nel provvedimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo amministrativo territoriale, con facoltà di delega a un funzionario idoneo, purché siano assicurate la completa esecuzione del giudicato e la successiva rendicontazione al giudice dell’attività svolta.
  • Le spese necessarie per l’attività commissariale e il compenso del commissario devono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente e possono essere liquidati con un successivo provvedimento al termine dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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