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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05266/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di risoluzione di un contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore, promosso dalla promissaria acquirente. In appello la parte poi ricorrente in cassazione ha dedotto la nullità della notificazione dell'atto di riassunzione, sostenendo che l'atto fosse stato indirizzato a una società che nel tempo aveva mutato denominazione e composizione soggettiva, passando da una s.a.s. a un'altra e poi a un'ulteriore denominazione, con conseguente incertezza sul destinatario. Il motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'errata applicazione degli artt. 145 c.p.c. e 2314 c.c., censurando il rigetto dell'eccezione di nullità della notificazione. La ricorrente sosteneva che la variazione della persona fisica indicata quale rappresentante della società rendesse invalida la notificazione dell'atto di riassunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la nullità della notificazione, valorizzando la continuità storica tra le società coinvolte e l'assenza di incertezza sull'ente destinatario, nonostante l'erronea indicazione della persona fisica che lo rappresentava. Inoltre, ha osservato che, anche a voler configurare una nullità, questa sarebbe stata sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., poiché l'atto era stato notificato al medesimo difensore, che si era costituito e aveva depositato memoria. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimata. Disposto l'obbligo, in capo alla ricorrente, del versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge.

  • art. 145 c.p.c.

    La notificazione agli enti deve essere letta in funzione dell'esatta individuazione del destinatario; l'erronea indicazione della persona fisica rappresentante non determina nullità se non genera incertezza sull'ente destinatario.

  • art. 2314 c.c.

    Richiamato in relazione alla vicenda di modificazione della compagine e della denominazione sociale, senza che ciò incidesse sulla validità della notifica ove resti identificabile la continuità dell'ente.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato nella massima citata: l'errore nella indicazione del rappresentante legale non comporta nullità della notificazione salvo incertezza sul destinatario dell'atto.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La eventuale nullità della notificazione risulta sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, come avvenuto nel caso concreto tramite notifica al difensore comune e successiva costituzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di riferimento per l'importo ulteriore richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nella notificazione alle società e agli enti collettivi, l'erronea indicazione della persona fisica che li rappresenta non determina nullità se il destinatario dell'atto è comunque certo e non vi è incertezza sull'ente da raggiungere.
  • La nullità della notificazione è comunque sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo processuale, anche attraverso la notificazione al difensore della parte e la successiva costituzione in giudizio.
  • In sede di legittimità, la censura sulla validità della notificazione deve misurarsi con l'effettiva identificabilità del destinatario e con l'eventuale avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto, non con mere irregolarità formali prive di pregiudizio.
  • La continuità storica tra enti sociali che abbiano mutato denominazione o assetto non comporta di per sé invalidità degli atti processuali se permane certa l'individuazione del soggetto destinatario.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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