Ordinanza n. 4314/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del Verbale n. 2 della seduta del 6 febbraio 2025 relativo alle prove di correzione della prova scritta di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato svolte per conto del Ministero della Giustizia presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, ad opera della Commissione 16° presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, per la parte in cui viene espressa la valutazione insufficiente pari a 14/30 sull’elaborato del ricorrente contrassegnato con n. 465, con conseguente ammissione all’esame orale per la sessione del 2024/2025 presso il Distretto di Corte di Appello di -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione insufficiente di 14/30 attribuita all'elaborato scritto n. 465 nella correzione delle prove dell'esame di abilitazione forense per la sessione 2024/2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale n. 2 della seduta del 6 febbraio 2025, limitatamente alla valutazione di 14/30 assegnata al suo elaborato scritto, chiedendone l'annullamento e la conseguente ammissione alla prova orale. Il TAR rileva che il giudizio pone una questione di diritto analoga a quella già sottoposta alla Corte costituzionale in un altro procedimento: la legittimità, rispetto all'art. 3 Cost., dell'art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e della legge di conversione n. 18/2024, nella parte in cui differiscono anche per la sessione 2024 l'entrata in vigore della disciplina dell'art. 46 della legge n. 247/2012. Il provvedimento non riferisce ulteriori specifici vizi dedotti contro la valutazione dell'elaborato.
La decisione
Il TAR non decide in questa ordinanza né la questione di costituzionalità né il merito della valutazione. Poiché le medesime norme devono applicarsi e la questione è analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale nel giudizio R.G. n. 1509/2025, valuta la sospensione impropria del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Richiamando i principi del Consiglio di Stato n. 4/2024, dispone che la sospensione impropria in senso lato sia preceduta dal contraddittorio ex art. 73, comma 3, c.p.a. e sia adottata solo se le parti, o almeno una di esse, non chiedano di interloquire dinanzi alla Corte costituzionale. Assegna quindi alle parti 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie sui profili indicati, riservando la decisione alla scadenza del termine. Dispone inoltre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
nel presente giudizio, vertente su questione di diritto analoga a quella oggetto del giudizio avente R.G. n. 1509/2025
La disposizione, insieme alla legge di conversione, è indicata come norma della quale deve farsi applicazione nel giudizio; la questione di costituzionalità che la riguarda è già stata sollevata in un giudizio analogo.
art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18
nel presente giudizio, vertente su questione di diritto analoga a quella oggetto del giudizio avente R.G. n. 1509/2025
La legge di conversione è indicata come norma applicabile nel giudizio, la cui questione di legittimità costituzionale è analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale.
art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247
ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell’art. 1 della L. 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione, nella parte in cui dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47
La disciplina dell'art. 46 della legge professionale forense è il riferimento normativo la cui entrata in vigore è stata differita anche per la sessione d'esame 2024; la questione sulla legittimità di tale differimento è stata rimessa alla Corte costituzionale in un giudizio analogo.
delle medesime norme deve farsi applicazione nel presente giudizio, vertente su questione di diritto analoga a quella oggetto del giudizio avente R.G. n. 1509/2025 e il Tribunale deve quindi valutare di procedere alla sospensione impropria di questo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
In presenza di una questione analoga, relativa a norme applicabili anche nel giudizio in esame e già rimessa alla Corte costituzionale in altro procedimento, il TAR valuta la sospensione impropria del giudizio.
secondo i principi declinati dalla pronuncia del Consiglio di Stato 22 marzo 2024, n. 4, la sospensione impropria “in senso lato” va adottata previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e solo se le parti o almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti la Corte costituzionale
La sospensione impropria in senso lato richiede il previo contraddittorio e può essere disposta soltanto se nessuna parte chiede, o almeno una parte non chiede, di intervenire davanti alla Corte costituzionale.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
ha quindi sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione dell’incidente di costituzionalità
Nel giudizio parallelo, la questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata è stata sottoposta alla Corte costituzionale mediante sospensione del giudizio e trasmissione degli atti.
Massime di principio
- Quando in un giudizio debbano applicarsi le stesse disposizioni la cui legittimità costituzionale è già stata rimessa alla Corte costituzionale in un procedimento relativo a una questione di diritto analoga, il giudice può valutare la sospensione impropria del giudizio.
- La sospensione impropria in senso lato deve essere preceduta dal contraddittorio previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.; va disposta solo se le parti, o almeno una di esse, non chiedono di poter interloquire davanti alla Corte costituzionale.
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