Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24545/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una infermiera dipendente di un'azienda sanitaria regionale aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di maggiorazioni retributive per lavoro straordinario prestato in giornate corrispondenti a festività infrasettimanali. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione e il tribunale, pur rigettandola, aveva riconosciuto il diritto dell'azienda a ripetere somme già corrisposte a titolo di indennità di turno per festività infrasettimanali non godute. In appello entrambe le impugnazioni erano state accolte, con revoca del decreto ingiuntivo e diniego del diritto dell'azienda alla ripetizione. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e errore di percezione sul contenuto dei cartellini marcatempo, sostenendo che la Corte d'appello avesse travisato i documenti e il loro significato probatorio circa il godimento dei riposi compensativi; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 del comparto sanità e dell'art. 1287, comma 2, c.c., assumendo che, in assenza di una scelta del lavoratore, dovesse essere corrisposto lo straordinario maggiorato e non il riposo compensativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto non contro un errore di percezione del documento, ma contro la valutazione della prova e l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, attività insindacabili in cassazione. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni unite sul travisamento della prova, ribadendo che la svista sul contenuto oggettivo del documento può semmai rilevare in revocazione per errore di fatto, mentre la lettura del significato probatorio del documento resta riservata al merito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: accertato in fatto che la lavoratrice non aveva formulato alcuna richiesta e aveva comunque fruito dei riposi compensativi, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 9 del CCNL integrativo, che pone sullo stesso piano riposo compensativo e compenso per straordinario festivo, con conseguente operatività dell'art. 1287, comma 2, c.c. sull'obbligazione alternativa. Inoltre, anche ove si optasse per un'interpretazione diversa, essa condurrebbe comunque al riposo compensativo, che non può essere escluso dal datore di lavoro in difetto di specifica rinuncia o diverso accordo. La ricorrente è stata condannata alle spese e viene dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo che lo invocava è stato ritenuto inammissibile perché mirava in realtà a contestare la valutazione della prova e l'accertamento di fatto, non una violazione del principio di disponibilità delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata usata come norma processuale di riferimento per la censura di nullità della sentenza; la Corte ha escluso che il vizio dedotto integrasse una nullità deducibile in cassazione, trattandosi di critica alla valutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata richiamata come base formale del secondo motivo, ma la censura è stata respinta perché la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina collettiva e dell'obbligazione alternativa.

  • art. 9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 comparto Sanità

    l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo

    La disposizione pone riposo compensativo e compenso maggiorato su un piano di equivalenza; in mancanza di richiesta del dipendente entro il termine, opera la disciplina delle obbligazioni alternative e la scelta può passare al datore di lavoro.

  • art. 1287, comma 2, c.c.

    Richiamato per affermare che, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel termine stabilito, la scelta passa al debitore; nel caso concreto ha giustificato la validità della soluzione adottata dal datore di lavoro.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel principio delle Sezioni unite sul travisamento del contenuto oggettivo della prova, quale possibile rimedio attraverso la revocazione per errore di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto del presupposto del raddoppio del contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il travisamento del contenuto oggettivo di un documento o di un mezzo di prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, non è deducibile come vizio di legittimità sulla valutazione della prova, ma trova il proprio rimedio nello strumento della revocazione per errore di fatto, ricorrendone i presupposti di legge.
  • La critica che investe il significato probatorio attribuito dal giudice di merito a un documento, anche se prospettata come errore di percezione o violazione dell'art. 115 c.p.c., attinge in realtà l'accertamento di fatto ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti propri dei vizi motivazionali o processuali dedotti secondo legge.
  • Quando una clausola collettiva prevede in alternativa un riposo compensativo o un compenso maggiorato per lavoro festivo, e il lavoratore non esercita la scelta entro il termine previsto, opera la disciplina delle obbligazioni alternative di cui all'art. 1287, comma 2, c.c., con trasferimento della facoltà di scelta al debitore.
  • Se la norma contrattuale o collettiva è interpretabile in modo da preservare il diritto del lavoratore al riposo in corrispondenza delle festività infrasettimanali, l'opzione per il riposo compensativo è comunque conforme alla ratio della disciplina, salvo specifica richiesta o valido accordo contrario del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.