Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2260/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione ex art. 275, comma 3 c.p.p.: si contestava la mancata motivazione in ordine all'inadeguatezza degli arresti domiciliari a scongiurare il pericolo di reiterazione del reato. Si sosteneva inoltre la carenza di motivazione circa la percezione di profitti illeciti e l'assenza del dolo, dato che il ricorrente avrebbe ammesso i trasporti ritenendoli leciti e avrebbe un modesto livello culturale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto adeguata e articolata la motivazione del Tribunale distrettuale: esisteva gravità indiziaria sulla base di filmati, attività di osservazione e controllo, discrepanze nei formulari di identificazione dei rifiuti, quantitativi trasportati ben superiori alla soglia autorizzata, assenza di denunce di cantieri correlati alla produzione di rifiuti, assenza formale di dipendenti rilevata in banca dati INPS e riprese del ricorrente in più occasioni mentre caricava, lavorava e scaricava rifiuti. La Corte ha inoltre richiamato la presunzione relativa di pericolosità prevista per il reato di cui all'art. 452‑quaterdecies e ha osservato che il ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a smentirla. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Rilevata dal ricorrente per vizio di motivazione: la norma riguarda gli obblighi di motivazione sulle misure cautelari e sulla sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive; la critica era che il Tribunale non aveva adeguatamente motivato il rifiuto degli arresti domiciliari.

  • art. 452‑quaterdecies cod. pen.

    Fattispecie di reato contestata (traffico illecito di rifiuti). La sua previsione tra le ipotesi di cui all'art. 51, comma 3‑bis alimenta la presunzione cautelare relativa di pericolosità sociale.

  • art. 27, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.

    quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3‑bis (...) e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure

    Introduce una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere per determinate fattispecie; sposta sull'indagato/ricorrente l'onere di produrre elementi concreti che escludano le esigenze cautelari o dimostrino l'adeguatezza di misure alternative.

  • art. 51, comma 3‑bis, cod. proc. pen.

    Elenca le fattispecie cui si applica la presunzione relativa di pericolosità; comprende, tra le ipotesi richiamate, il reato di cui all'art. 452‑quaterdecies, giustificando l'applicazione della misura carceraria salvo valida prova contraria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione agli effetti dell'inammissibilità del ricorso e alle conseguenze procedurali; utilizzata per affermare l'imposizione delle spese e della sanzione pecuniaria quando non si ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

    Norma formale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della sentenza.

Massime di principio

  • Per il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 452‑quaterdecies) opera una presunzione relativa di pericolosità che rende più agevole l'applicazione della custodia in carcere: il difensore deve fornire elementi specifici e concreti per confutarla, non argomentazioni generiche.
  • La mancata sostituzione della custodia in carcere con misure alternative va motivata in modo puntuale: se si invoca l'adeguatezza di misure sostitutive occorre indicare fatti o prove che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari o l'efficacia delle misure proposte (es. sequestro del mezzo, documentazione che prova la liceità dell'attività, elementi sulla persona che escludono il pericolo di reiterazione).
  • Prove tecniche come filmati, attività di osservazione e controllo, discrepanze nei formulari e dati INPS costituiscono elementi robusti ai fini della gravità indiziaria; la valutazione è complessiva e il giudice può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione anche in presenza di ammissioni parziali del soggetto.
  • Un ricorso generico indirizzato a contestare la motivazione senza indicare elementi nuovi e concreti rischia l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie; è quindi fondamentale che il difensore specifichi e documenti le circostanze che, a suo avviso, smentiscono la presunzione cautelare.
  • Quando opera una presunzione cautelare relativa, l'onere di indicare elementi idonei a escluderne l'efficacia grava sul ricorrente: il giudice verifica se siano prodotti elementi nuovi o ricavabili dagli atti tali da far ritenere soddisfatte le esigenze cautelari con misure meno afflittive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.