Cassazione Civile, Sentenza n. 16791/2020 del 06/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato a Di Marco per tre addebiti: 1) reiterata e prolungata sospensione dell'attività per motivi estranei; 2) uso improprio dell'autovettura aziendale; 3) insufficiente espletamento dei sopralluoghi affidati. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, che la fattispecie doveva essere valutata alla luce del codice disciplinare del CCNL che prevedeva una sanzione conservativa e che la Corte avrebbe errato nel valorizzare la relazione investigativa rispetto alla testimonianza che ne negava integralmente i fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudizio di proporzionalità della sanzione per giustificato motivo soggettivo attiene a nozioni di diritto e può prescindere dalla collocazione astratta della fattispecie nel codice disciplinare collettivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la dichiarazione testimoniale invocata non smentisce radicalmente la relazione investigativa e che la valutazione dei rilievi investigativi rientra nel libero apprezzamento del giudice del merito. In sostanza la Corte territoriale aveva provato l'omissione dei sopralluoghi (accertata nella relazione investigativa) e ritenuto tale addebito idoneo a ledere il vincolo fiduciario giustificando il licenziamento. Spese di giudizio a carico del ricorrente, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 4.500,00 per compensi oltre oneri.
Norme richiamate
Legge n. 604/1966 (artt. 3 e 12)
Le nozioni legali di giusta causa e giustificato motivo richiedono una valutazione di proporzionalità della sanzione e della concreta idoneita della condotta ad ledere il vincolo fiduciario; tale valutazione puo prescindere dalla classificazione della fattispecie nel codice disciplinare collettivo.
CCNL settore Gas-Acqua (1.3.2002), art. 21, punto 1, n. 4
Richiamato dal ricorrente come norma piu favorevole che classificava la fattispecie come sanzione conservativa; la Corte ha pero ritenuto che la previsione collettiva non vincoli il giudice nella valutazione della proporzionalita e dell'incidenza della condotta sul rapporto fiduciario.
Codice disciplinare del CCNL
Pur essendo la collocazione disciplinare rilevante, non esclude la possibilita che una condotta, nella sua concreta dimensione, giustifichi una sanzione piu grave se compromette il rapporto fiduciario.
Rinviano alle regole sulla prova e sulla valutazione delle attestazioni; la Corte ha ritenuto ammissibile e valutabile la relazione investigativa come elemento di prova atipica, e ha escluso che la testimonianza contrastante ne smentisca radicalmente il contenuto, essendo questione di libera valutazione del giudice del merito.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, co. 1 quater
Previsione procedurale sulla contribuzione unificata: la Corte ha rilevato l'eventuale obbligo del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo si valuta in base alla proporzionalità della sanzione e all'effettiva idoneità della condotta ad ledere il vincolo fiduciario, indipendentemente dalla classificazione astratta della fattispecie nel codice disciplinare collettivo.
- Le relazioni investigative e altre prove atipiche possono essere valutate dal giudice e, se ritenute credibili, prevalgono su resistenze testimoniali; la valutazione della prova è rimessa al libero apprezzamento del giudice del merito.
- Se l'addebito riguarda omissioni funzionalmente rilevanti per l'attività aziendale (es. mancati sopralluoghi che assicurano il controllo dei cantieri), anche una singola tipologia di inadempimento può giustificare il licenziamento se dimostra menomazione del rapporto fiduciario.
- L'opposizione del lavoratore che si limita a proporre una lettura alternativa delle dichiarazioni di prova senza individuare vizi di diritto o specifici errori logico-giuridici nella valutazione del giudice del merito è spesso insufficiente in Cassazione.
- In fase di impugnazione è importante contestare in modo specifico e documentato le risultanze probatorie ritenute decisive dal giudice di merito; semplici contraddizioni non sono automaticamente idonee a riformare la decisione.
- Il soccombente in Cassazione può essere condannato alle spese di giudizio e al versamento del contributo unificato secondo le norme processuali vigenti.
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