Cassazione Civile, Sentenza n. 16788/2020 del 06/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sull'ammissione al passivo, in prededuzione e con privilegio, dei crediti vantati dal dirigente Giovanni Dembech, in particolare dell'indennita' supplementare prevista dall'Accordo collettivo 27/4/1995, nonche' questioni connesse all'onere della prova circa la mancata riassunzione del lavoratore nella societa' subentrata, alla corretta qualificazione del motivo di recesso (se riconducibile all'amministrazione straordinaria) e alla prededucibilita' del credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Alitalia in amministrazione straordinaria e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha confermato l'accertamento del Tribunale di Roma che aveva ammesso al passivo, in prededuzione e con privilegio, i crediti richiesti da Dembech (indennita' supplementare e saldi vari). La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento di fatto del giudice di merito e ha chiarito in diritto che: l'indennita' supplementare prevista dall'Accordo 27.4.1995 e' riconoscibile quando il recesso e' concretamente causato da ristrutturazione/riorganizzazione/crisi o dall'amministrazione straordinaria; il lavoratore non e' onerato di provare la propria mancata riassunzione; la voce in questione, se derivante dalla prosecuzione del rapporto successiva all'ammissione alla procedura, e' prededucibile. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2697 cod. civ.
Principio generale sull'onere della prova. La Corte chiarisce che, pur essendo principio generale l'onere della prova a carico di chi deduce fatti, alla luce dell'Accordo collettivo la prova della mancata riassunzione non incombe sul dirigente in quanto la condizione rilevante e' il nesso causale tra recesso e ristrutturazione/crisi; l'onere di allegare e provare l'eccezione della riassunzione spetta alla procedura/ datore.
art. 2729 cod. civ.
Regole sulle presunzioni. Il Tribunale aveva valorizzato piu' elementi di fatto ex art. 2729 per dedurre la mancata riassunzione (assenza di prospettazione nella lettera di recesso, dichiarazione della societa' subentrata, mancanza di allegazioni dalla procedura). La Corte ha ritenuto ammissibile tale apprezzamento di fatto.
Accordo collettivo 27.4.1995 (Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale)
La Corte interpreta l'accordo nel senso che il diritto all'indennita' supplementare sorge quando il recesso datoriale sia concretamente causato da ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione o crisi aziendale (anche amministrazione straordinaria); il diritto non e' condizionato alla sola prova dello stato di disoccupazione o alla prova della mancata riassunzione da parte del lavoratore, e va riconosciuto sulla base del nesso causale sostanziale.
art. 111 legge fallimentare
Norma che disciplina l'ammissione dei crediti in prededuzione. La Corte, richiamando la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 29735/2018), ha confermato che l'indennita' supplementare, se originata in funzione della continuita' aziendale e laddove il lavoratore cessi dal rapporto dopo l'ammissione alla procedura, costituisce credito prededucibile.
art. 20 d.lgs. n. 270/1999
Norma collegata alla disciplina dei crediti correlati alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa. La Corte ha ritenuto che l'indennita', per la sua funzionalita' alla prosecuzione del rapporto, rientri nell'ambito dei crediti riconducibili alla continuazione dell'esercizio e quindi nella prededucibilita'.
art. 5, comma 2-ter d.l. 347/2003 (introdotto dal d.l. 134/2008)
Norma speciale sulla disciplina del trasferimento dei lavoratori nelle procedure di amministrazione straordinaria (anche mediante licenziamento e successiva riassunzione). La Corte ha ricordato che tale istituto non esclude di per se' il diritto all'indennita' quando il recesso sia in realta' causalmente collegato alla procedura; la circostanza della possibile riassunzione rientra nella cognizione di fatto che la procedura puo' eccepire e provare.
art. 99, comma 2 legge fallimentare
Norma sulle preclusioni probatorie nella procedura fallimentare. La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione tardiva di documenti ove la loro acquisizione sia stata resa necessaria dalle difese avversarie e giustificata dal principio di vicinanza e disponibilita' della prova.
art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e art. 12 delle Preleggi
Limiti al sindacato della motivazione in Cassazione. La Corte ha ribadito che il controllo sulla motivazione e' ridotto al cd. minimo costituzionale: la motivazione impugnata deve avere vizi macroscopici quali mancanza assoluta di motivi, apparente inesistenza della motivazione o contrasti insanabili.
Massime di principio
- Quando un contratto collettivo riconosce un'indennita' per licenziamenti dovuti a ristrutturazione/riorganizzazione/crisi, rileva il nesso causale reale tra recesso e vicende aziendali, non la mera motivazione formale adottata dal datore.
- Il lavoratore non e' generalmente tenuto a provare la propria mancata riassunzione; se la procedura o il datore eccepiscono la riassunzione o la continuazione del rapporto, grava su di essi l'onere di allegare e provare tale circostanza.
- L'indennita' supplementare puo' rientrare nella prededucibilita' se il credito trae origine dalla prosecuzione del rapporto di lavoro dopo l'ammissione alla procedura concorsuale, per la sua funzionalita' alla continuazione dell'attivita' aziendale.
- Documentazione prodotta tardivamente in fase concorsuale puo' essere ammessa se la sua acquisizione e' stata resa necessaria dalle difese avversarie e secondo il principio della vicinanza e disponibilita' della prova.
- In cassazione il sindacato sulla motivazione e' limitato: si censurano solo vizi motivazionali macroscopici (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili).
- La qualificazione formale del motivo di licenziamento (es. cessazione dell'attivita') non esclude automaticamente l'esistenza del nesso causale con la procedura concorsuale: l'accertamento concreto del nesso e' decisivo.
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