Cassazione Civile, Sentenza n. 16789/2020 del 06/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Roma (sezione fallimentare) n. 669/2016 che aveva accolto l'opposizione di Gaetano Esposito e riconosciuto, nello stato passivo di Alitalia Servizi in amministrazione straordinaria, il credito di euro 139.153,00 a titolo di indennita' supplementare prevista dall'Accordo collettivo del 27.4.1995, con ammissione in prededuzione e privilegio. Alitalia deduceva: erronea attribuzione della presunzione di mancata riassunzione (art. 2729 c.c.), errato onere della prova (art. 2697 c.c.) gravato sulla procedura, ammissione di documento tardivo in violazione dell'art. 99 co. 2 legge fall., e infine errata qualificazione del credito come prededucibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Alitalia Servizi e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Esposito. La Corte ha confermato il principio secondo cui, ai sensi dell'Accordo 27.4.1995 e della giurisprudenza consolidata, la condizione necessaria e sufficiente per l'indennita' supplementare e' che il recesso datoriale sia stato causato da riorganizzazione/ristrutturazione/crisi aziendale; non e' richiesto al dirigente di provare la mancata riassunzione o lo stato di disoccupazione. Inoltre la Corte ha ribadito che l'indennita' in esame costituisce credito ammissibile in prededuzione perche' funzionale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa. Spese compensate; accertata la obbligatorieta' del versamento aggiuntivo del contributo unificato nelle misure indicate.
Norme richiamate
art. 98 legge fallimentare
Norma richiamata quale base procedurale delle opposizioni promosse ai sensi della legge fallimentare; usata per inquadrare il procedimento di ammissione del credito nello stato passivo
art. 2729 cod. civ.
Usata dal giudice di merito per valorizzare elementi presuntivi relativi alla mancata riassunzione (assenza di prospettazione di reimpiego nella lettera di licenziamento, dichiarazione della società subentrata), ma la Corte precisa che la mancata riassunzione non e' condizione costitutiva del diritto all'indennita'
art. 2697 cod. civ.
Richiamato nell'ambito della discussione sull'onere della prova: la Corte afferma che non puo' essere imposto al dirigente l'obbligo di provare la mancata riassunzione quando il titolo collettivo richiede solo la causa del recesso (ristrutturazione/crisi)
art. 99 comma 2 legge fallimentare
Richiamato rispetto alla contestazione sull'ammissione di documentazione tardiva; la Corte ritiene che il deposito del documento da parte della controparte fosse giustificato e non in contrasto con le preclusioni, alla luce delle esigenze probatorie suscitate
art. 111 legge fallimentare
Fondamento normativo per la prededuzione: la Corte conferma che l'indennita' supplementare, trovando origine nella prosecuzione del rapporto di lavoro funzionale alla continuazione dell'impresa, rientra nei crediti prededucibili
art. 20 d.lgs. n. 270/1999
Richiamato nella definizione dei crediti correlati alla continuazione dell'esercizio d'impresa in amministrazione straordinaria; la Corte lo collega alla prededuzione dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro
art. 8 d.l. 347/2003 conv. dalla L. 39/2004
Richiamato quale norma di raccordo che contribuisce a giustificare la prededucibilita' dei crediti originati dalla prosecuzione dell'attivita' aziendale durante la procedura
art. 5 comma 2-ter d.l. 347/2003 (introdotto dal d.l. n. 134/2008)
Richiamato nelle censure incidentali in tema di trasferimento/riassunzione dei lavoratori nell'ambito della procedura; la Corte non estende da questo una regola che obblighi il dirigente a provare la mancata riassunzione
art. 384 cod. proc. civ.
La Corte dichiara di poter correggere la motivazione di merito (senza mutare il dispositivo) ai sensi di questa norma, quando la decisione e' conforme al diritto ma presenta vizi di motivazione
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo processuale del versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte dei ricorrenti secondo le disposizioni sul contributo
Massime di principio
- L'indennita' supplementare prevista dall'Accordo del 27.4.1995 spetta quando il recesso datoriale abbia causa nella riorganizzazione/ristrutturazione/crisi aziendale: non e' necessario che il lavoratore dimostri la mancata riassunzione o il proprio stato di disoccupazione
- Il fatto che il lavoratore non sia stato riassunto nell'ambito della procedura puo' essere considerato dal giudice attraverso presunzioni e documenti prodotti, ma tale mancata riassunzione non costituisce elemento costitutivo del diritto all'indennita' laddove il testo contrattuale richieda solo la causa del recesso
- Le indennita' correlate alla prosecuzione del rapporto di lavoro in amministrazione straordinaria possono essere ammesse in prededuzione se risultano funzionalmente connesse alla continuazione dell'esercizio dell'impresa
- L'onere della prova deve essere interpretato alla luce del contenuto dell'accordo collettivo: non sempre e' corretto trasferire sul lavoratore l'onere di provare circostanze non richieste dal titolo che fonda la pretesa
- Documenti prodotti tardivamente possono essere ammessi se il loro deposito e' giustificato dalle difese e dalle esigenze probatorie emergenti nel processo, ma resta fermo il rispetto delle regole sulle preclusioni
- Una parte totalmente vittoriosa nel merito non ha interesse ad impugnare la decisione in cassazione: i ricorsi incidentali volti solo a modificare la motivazione senza incidere sul dispositivo possono essere dichiarati inammissibili
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