Cassazione Civile, Sentenza n. 16787/2020 del 06/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pocobelli, dirigente ex dipendente di Alitalia, aveva chiesto l'ammissione in prededuzione e privilegio di un credito di €101.884,00 dovuto a titolo di indennità supplementare prevista dall'Accordo collettivo 27/4/1995 in relazione al recesso datoriale intervenuto dopo l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria. Il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione riconoscendo il diritto e la prededucibilità. Alitalia ha impugnato la decisione in Cassazione con plurimi motivi (tra cui la ripartizione dell'onere della prova sulla mancata riassunzione, la tardività di documenti prodotti, la mancata riconducibilità del licenziamento alla procedura di amministrazione straordinaria e l'irricevibilità della prededucibilità dell'indennità). Pocobelli ha proposto un ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Alitalia e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Pocobelli. In motivazione la Corte ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui l'indennità supplementare prevista dall'Accordo 27.4.1995 è dovuta quando il recesso sia concretamente causato da ristrutturazione/risanamento/crisi o dall'amministrazione straordinaria, indipendentemente dalla motivazione formale del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è onerato di provare la mancata riassunzione (tale questione è, piuttosto, materia di eccezione a carico della procedura). La Corte ha inoltre ritenuto che l'indennità, essendo funzionale alla continuazione dell'attività aziendale dopo l'apertura della procedura, debba essere ammessa in prededuzione (richiamando sent. Cass. n. 29735/2018 e altra giurisprudenza). Sono compensate le spese di lite; è disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato secondo le norme richiamate.
Norme richiamate
Accordo collettivo 27/4/1995 (Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale)
La Corte interpreta l'Accordo nel senso che l'indennità supplementare è dovuta se il recesso ha causa concreta in ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale o in amministrazione straordinaria; la motivazione formale del recesso è secondaria rispetto alla effettiva ragione del licenziamento
art. 98 legge fallimentare
Norma richiamata in ordine alle opposizioni e alla composizione del passivo nella procedura concorsuale; il decreto impugnato è stato emanato in sede di sezione fallimentare sulla base di questa disciplina
art. 111 legge fallimentare
Richiamato con riferimento alla disciplina della prededuzione: la Corte conferma che crediti nati in funzione della continuazione dell'esercizio dell'impresa possono essere ammessi in prededuzione
art. 20 d.lgs. n. 270/1999
Utilizzato per individuare i crediti prededucibili nell'amministrazione straordinaria; la Corte lo collega alla funzionalità della prestazione lavorativa alla continuazione dell'impresa
art. 5, comma 2-ter d.l. n. 347/2003 (introdotto dal d.l. n. 134/2008)
Norma citata in relazione alle ipotesi di "trasferimento dei lavoratori" nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria; la Corte valuta la rilevanza di tale disciplina rispetto alla configurazione del diritto all'indennità
art. 2697 cod. civ.
Richiamato in tema di onere della prova: la Corte precisa che, alla luce del tenore dell'Accordo e della giurisprudenza consolidata, l'onere di provare la causa organizzativa del recesso non grava sul dirigente richiedente l'indennità
art. 2729 cod. civ.
Usato per l'impiego di elementi probatori presuntivi: la Corte valorizza una pluralità di elementi (es. contenuto della lettera di licenziamento, dichiarazioni della cessionaria) per desumere l'assenza di riassunzione
art. 2727 e art. 2739 cod. civ.
Richiamati dalle censure di parte in tema di presunzioni e valutazione della prova; la Corte li esamina nel contesto della correttezza dell'apprezzamento probatorio di merito
art. 99 legge fallimentare
Citato con riferimento ai termini e alle preclusioni sulla produzione documentale; la Corte ritiene giustificato il deposito in corso di causa di documenti necessari per il contraddittorio
art. 4 D.L. 31/07/1981 n. 414 (conv. L. 2/10/1981 n. 544)
Riferimento storico/interpretativo in tema di crediti derivanti da rapporto di lavoro cessato dopo provvedimento di continuazione dell'esercizio: tali crediti possono essere considerati debiti contratti per la continuazione dell'esercizio e ammessi in prededuzione
art. 360 cod. proc. civ.
Rilevante per i limiti del sindacato di legittimità sui fatti: le valutazioni di fatto del giudice di merito sono sindacabili in Cassazione entro i limiti di legge, e alcune valutazioni sono riservate al giudice di merito
art. 384 cod. proc. civ.
Richiamato per la possibilità della Corte di Cassazione di correggere la motivazione di merito senza incidere sul dispositivo, quando il vizio non inficia il risultato di fatto
art. 12 delle Preleggi
Utilizzato per i canoni ermeneutici: la Corte richiama i limiti del sindacato sulla motivazione, ridotto al "minimo costituzionale" dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c.
art. 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamati in rapporto al contraddittorio e alla ripartizione degli oneri probatori; la Corte valuta l'adeguatezza della motivazione rispetto ai principi processuali richiamati
Massime di principio
- Quando un contratto collettivo riconosce un'indennità per licenziamenti dovuti a ristrutturazione/chiusura/crisi o a procedure concorsuali, conta la reale causa del recesso più della formulazione formale della lettera di licenziamento
- Il lavoratore che chiede l'indennità prevista dall'Accordo 27.4.1995 non è onerato di provare la mancata riassunzione; la mancata ricollocazione è tipicamente questione che la procedura può eccepire e provare
- Un credito nato in funzione della continuazione dell'attività aziendale dopo l'apertura della procedura concorsuale (amministrazione straordinaria) può essere ammesso in prededuzione se è funzionalmente connesso alla prosecuzione dell'impresa
- La valutazione delle prove e delle presunzioni spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione entro i limiti di cui all'art. 360 c.p.c.; la Cassazione corregge l'argomentazione solo se manca il "minimo costituzionale" di motivazione o sussistono errori di diritto
- La tardiva produzione documentale in materia fallimentare può essere ammessa se resa necessaria dalle difese di controparte e se conforme ai limiti della normativa processuale specifica
- Un soggetto totalmente vittorioso nel merito può essere privo di interesse ad impugnare ulteriormente (ricorso incidentale in Cassazione può risultare inammissibile per carenza di interesse)
- Per la prededuzione, è determinante stabilire il nesso funzionale tra il credito e la prosecuzione dell'attività aziendale; la natura retributiva o indennitaria del credito non è decisiva ai fini della prededucibilità
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