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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23420/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato in data 1.8.2016 per un ammanco di merce inventariata (circa €70.000 più IVA). Il ricorrente denunciava vizi procedurali (sospensione cautelare durante il termine di 5 giorni per le giustificazioni e impossibilità di accedere al magazzino per verifiche), violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sanzione, mancata affissione del codice disciplinare, insufficienza della prova aziendale e produzione, in appello, di una sentenza penale di assoluzione sopravvenuta che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto incidere sulla decisione civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dedotti: mancata indicazione puntuale di come la sospensione avesse inciso sul diritto di difesa; il termine di cinque giorni previsto dall'art. 7 L. n. 300/1970 è stato considerato congruo e il ricorrente non ha chiesto proroga né ha dimostrato l'impossibilità di esercitare la difesa (fu ascoltato in sede disciplinare); non vi è travisamento delle motivazioni del licenziamento, posto che la consegna di merce a terzi senza scarico ed emissione di scontrino e senza esazione del prezzo è stata ritenuta, anche alla luce delle ammissioni del lavoratore, comportamento riconducibile a una forma di appropriazione incompatibile con il rapporto fiduciario; l'assenza di affissione del codice disciplinare non è rilevante quando la condotta costituisce violazione di doveri fondamentali percepibili senza una specifica previsione; la sopravvenuta sentenza penale di assoluzione prodotta in appello non è automaticamente decisiva nel processo civile, soprattutto se non divenuta irrevocabile o non adeguatamente discussa tra le parti, e la valutazione probatoria resta rimessa ai giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 7, legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori)

    "termine di cinque giorni per le giustificazioni"

    Il termine di cinque giorni per le giustificazioni è ritenuto in generale congruo; l'eventuale richiesta di proroga o supplemento di difesa deve essere avanzata dal lavoratore e motivata: la mancata richiesta rende ininfluenti le doglianze sulla brevità del termine. Se il lavoratore esercita pienamente la difesa entro il termine il datore può procedere anche prima della scadenza

  • art. 2, legge 15 luglio 1966 n. 604 (norme sui licenziamenti individuali)

    "1) il datore di lavoro … deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro; 2) La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato; 3) il licenziamento intimato senza l'osservanza dei commi 1 e 2 è inefficace"

    La Corte ha richiamato la necessità di corrispondenza tra contestazione e licenziamento, ma ha ritenuto che nella fattispecie la motivazione aziendale era sufficientemente riconducibile a violazioni dei doveri di diligenza e fiduciari, senza che il rilievo quantitativo dell'ammanco fosse decisivo per l'insussistenza della giusta causa

  • art. 2697 c.c.

    Principio dell'onere della prova: la censura è fondata solo se il giudice ha invertito l'onere probatorio. Nel caso, la Corte ha ritenuto che non vi fosse inversione e che la valutazione delle prove sia riservata ai giudici di merito

  • art. 5, legge 15 luglio 1966 n. 604

    Richiamato in relazione all'onere probatorio e alla possibilità di contestare le risultanze; la Corte ha sottolineato che l'eventuale produzione di prove 'contrarie' in appello non travolge automaticamente la valutazione probatoria dei giudici di merito

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5) e art. 348-ter c.p.c.

    Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione: il vizio per omesso esame di fatto decisivo richiede indicazioni puntuali; la 'doppia conforme' tra primo e secondo grado limita la sindacabilità in cassazione se le ragioni di fatto e di diritto sono le medesime

  • art. 13 comma 1‑quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma richiamata per gli effetti sul contributo unificato; la Corte dà atto di quanto previsto dalla norma in ordine al contributo

Massime di principio

  • Il termine di 5 giorni per le giustificazioni previsto dall'art. 7 L. n. 300/1970 è generalmente considerato congruo: il lavoratore deve tempestivamente chiedere proroga o supplemento di difesa se ritiene insufficiente il termine, altrimenti la mancata richiesta può rendere ininfluenti le doglianze procedurali
  • La sospensione cautelare dal lavoro durante il periodo di difesa non determina automaticamente l'illegittimità del procedimento disciplinare: occorre dimostrare in modo specifico come tale sospensione abbia impedito l'esercizio effettivo del diritto di difesa
  • La corrispondenza tra contestazione e sanzione va valutata concretamente; non è necessario che la contestazione riporti tutti i dettagli quantitativi se la condotta addebitata è riconoscibile nella sua gravità e incide sul rapporto fiduciario
  • Non è obbligatoria l'affissione del codice disciplinare quando la condotta del lavoratore costituisce violazione di doveri fondamentali o del "minimo etico" percepibili senza una specifica previsione aziendale
  • Una sentenza penale di assoluzione, se sopravvenuta, non travolge automaticamente la decisione civile: la sua efficacia dipende dalla irrevocabilità, dalla natura del giudicato e dal fatto che la circostanza sia stata oggetto di discussione fra le parti; la valutazione finale resta comunque rimessa ai giudici civili
  • In cassazione i motivi per omesso esame di fatto decisivo richiedono indicazioni puntuali e non possono basarsi su deduzioni generiche; la 'doppia conforme' tra primo e secondo grado limita il sindacato di legittimità
  • L'onere della prova spetta, in linea di principio, al datore che contesta la condotta: tuttavia, la verifica della credibilità e del valore probatorio delle prove è rimessa ai giudici di merito e difficilmente rivedibile in sede di legittimità

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