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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23432/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

DICCAP ha chiesto la revocazione, ai sensi dell'art. 395 n.3 c.p.c., delle ordinanze del Tribunale di Fermo che avevano annullato i licenziamenti disciplinari delle due dipendenti (rito Fornero, legge n.92/2012). La ricorrente sosteneva che documenti acquisiti successivamente (anche tramite accesso a procedimento penale) dimostravano che il vero datore di lavoro fosse Benedetto Crescenzi/SULPM Marche (distinta da SULPL nazionale/DICCAP) e che i licenziamenti fossero giustificati; in subordine contestava la legittimazione passiva delle lavoratrici e la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati vari motivi relativi alla legittimazione del datore di lavoro e alla decisività dei documenti prodotti dopo le ordinanze del 2015, confermando che non risultano i presupposti della revocazione (mancata prova che i documenti fossero decisivi e che la loro mancata produzione fosse non dipendente da colpa della ricorrente). Ha inoltre respinto il rilievo sulla liquidazione delle spese e sulle nullità processuali per violazione del contraddittorio. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di cassazione (liquidate in € 6.000 compensi, € 200 esborsi più spese forfettarie e accessori) e al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c. (n. 3)

    Regola la revocazione straordinaria per sopravvenienza di documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa non imputabile alla parte; la Corte ha applicato la regola richiedendo prova che l'ignoranza dei documenti non dipendesse da colpa della ricorrente e che i documenti fossero decisivi per la decisione impugnata.

  • art. 396 c.p.c.

    Disposizioni procedurali connesse alla revocazione; richiamata insieme all'art.395 per delimitare l'ammissibilità e gli effetti del rimedio revocatorio.

  • legge n. 92/2012 (art. 1, commi 48 ss., cd. rito Fornero)

    Disciplina il rito sommario per le impugnazioni dei licenziamenti; le ordinanze di annullamento impugnate erano state emesse in tale rito e costituivano il titolo della domanda revocatoria.

  • art. 2909 c.c.

    Norma citata dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla legittimazione; la Corte non ha ritenuto che mutasse l'esito, avendo già accertato in precedenza la documentazione sul rapporto di lavoro e la firma dei provvedimenti disciplinari.

  • artt. 132, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nelle doglianze sulla motivazione e nullità; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello esauriente e logica, rigettando la censura di omessa motivazione sulla non decisività dei documenti.

  • art. 91 c.p.c. e art. 4, comma 3, D.M. 55/2014

    Richiamati in relazione alla liquidazione delle spese per cause riunite e all'aumento del compenso per più parti: la Corte ha confermato che, pur trattandosi di riunione, le posizioni restano autonome e la liquidazione delle spese va fatta per ciascun giudizio; il ricorso su questo punto è stato rigettato.

  • art. 24 Cost., artt. 101 ss. c.p.c. e art. 111 Cost.

    Richiamati nelle censure sulle nullità per mancata notifica e violazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze, non essendo provata la violazione del diritto di difesa.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002

    Riferimento alle conseguenze sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n.3 c.p.c. è rimedio eccezionale: occorre provare che i documenti sopravvenuti siano realmente decisivi e che la loro mancata produzione nel giudizio di merito non sia dovuta a colpa della parte che agisce in revocazione.
  • Non è ammissibile utilizzare la revocazione per rimettere in discussione, senza i presupposti di legge, questioni di fatto e di legittimazione già definite in precedenti pronunce; il rimedio non sostituisce gli ordini ordinari di impugnazione quando questi sono stati tempestivamente esercitati.
  • La decidibilità della revocazione può essere esclusa se i documenti prodotti riguardano fatti diversi dalle contestazioni disciplinari originarie (principio di immutabilità della contestazione dell'addebito), perché non risultano decisivi per la pronuncia impugnata.
  • La riunione di cause non annulla l'autonomia dei singoli giudizi: la liquidazione delle spese deve essere effettuata in relazione a ciascun procedimento, con possibili liquidazioni separate anche quando le posizioni siano analoghe.
  • Le doglianze su nullità processuali e violazioni del contraddittorio devono essere provate nel merito; l'omessa notifica del ricorso o difetto di contraddittorio non può essere dedotto generically senza elementi probatori.
  • La Corte di Cassazione sindaca l'apprezzamento dei fatti della Corte d'appello solo nei limiti della legge: valutazioni di merito sulla decisività della prova sono in genere insindacabili se fondate su adeguata motivazione.

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