Cassazione Civile, Sentenza n. 23264/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda la presunta condotta antisindacale di FCA per il rifiuto di dare esecuzione a cessioni di credito comunicate dalla F.L.M.U. (trattenute salariali per quote associative). FCA ha impugnato la legittimazione della F.L.M.U. ad agire (mancanza del requisito di "nazionalità"), la validità e gli effetti delle cessioni di credito e ha contestato l'onere organizzativo e i costi connessi al versamento mensile delle quote (sostenendo la illegittima frammentazione dell'obbligazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di FCA, confermando le decisioni del Tribunale e della Corte d'appello di Torino che avevano ritenuto antisindacale il comportamento dell'azienda e avevano ordinato il versamento mensile delle somme oggetto delle cessioni in favore della F.L.M.U. (con esclusione dei lavoratori cessati dal servizio). La Corte ha ritenuto valida la legittimazione della F.L.M.U. sulla base della sua effettiva azione sindacale su gran parte del territorio nazionale, ha confermato la legittimità della cessione del credito per contributi sindacali e ha sancito che l'eventuale gravosità dell'adempimento doveva essere provata da FCA. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese (rimborso spese ed onorari liquidati nel dispositivo).
Norme richiamate
art. 28 Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970)
Consente all'organizzazione sindacale, se dotata del requisito della "nazionalità" (intesa come effettiva diffusione su gran parte del territorio nazionale), di proporre l'azione per condotte antisindacali; il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro a dare esecuzione a cessioni di credito può integrare condotta antisindacale.
Richiama l'onere della prova: spetta alla parte che deduce fatti costitutivi dimostrarli; la Corte territoriale ha valutato e ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dalla F.L.M.U. circa la sua diffusione e attività.
La cessione del credito è possibile anche per parti di credito e per crediti futuri; la giurisprudenza e la Corte confermano che le cessioni di quote associative ai sindacati sono configurabili come cessioni di credito ai sensi di tale norma.
Rilevata nei principi: il datore di lavoro che si dichiara inadempiente per eccessiva gravosità dell'adempimento deve provare l'impossibilità o l'insostenibilità dell'obbligazione; tale valutazione spetta al giudice di merito.
Richiama il principio che le spese del pagamento sono di norma a carico del debitore; però la Corte ha ritenuto che l'onere organizzativo vada valutato con il principio di proporzionalità con la struttura aziendale.
Richiama obbligo di comportamento secondo correttezza: il datore di lavoro deve cooperare e agire secondo correttezza nell'adempimento; non può rifiutare senza provare l'insostenibilità della prestazione.
La Corte di merito ha fornito motivazione sufficiente sulle ragioni per cui ha ritenuto insussistente l'allegata gravosità; non sussiste quindi vizio per omessa motivazione.
D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, artt. 1, 5 e 52
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle associazioni/sindacati; la Corte non ha ritenuto tali norme ostative alla legittimazione della F.L.M.U. quando sia provata l'effettiva diffusione nazionale dell'attività.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis
Norma procedurale richiamata solo per registrare il deposito di conclusioni scritte del P.M.; non incide sul merito della decisione.
Massime di principio
- Per avere legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 28 St. lav. non è necessario che il sindacato abbia contratti collettivi estesi a livello nazionale: è sufficiente che dimostri una effettiva attività sindacale diffusa su gran parte del territorio nazionale.
- Le cessioni di credito riguardanti trattenute salariali per quote associative sono in linea di principio valide (cfr. art. 1260 c.c. e giurisprudenza consolidata); non occorre il consenso del datore di lavoro in linea generale.
- Il datore di lavoro che contesta l'esecuzione delle cessioni perché gravose deve fornire prova concreta e specifica dell'insostenibilità organizzativa e del costo effettivo (valutazione di proporzionalità rispetto alla struttura aziendale).
- La frammentazione del pagamento (es. versamenti mensili anziché unico versamento annuale) non annulla la cessione del credito: può solo costituire motivo di giustificato inadempimento se provata la gravosità insostenibile dell'adempimento.
- Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di effettuare le trattenute può integrare condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28, con conseguente obbligo di versamento e responsabilità per le spese processuali.
- Sulle questioni probatorie e di valutazione dell'onere organizzativo il giudice di merito ha ampia discrezionalità; le sue valutazioni saranno sindacabili in Cassazione solo per vizi di motivazione o violazioni di legge evidenti.
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