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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23425/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato all'Accinno; questioni principali: individuazione della tutela applicabile (reintegration ex art.18 comma 4 L. n.300/1970 vs indennità omnicomprensiva ex art.18 comma 5 L. n.300/1970) con riferimento alla riconducibilità della condotta al regime sanzionatorio previsto dal R.D. n.148/1931 (contrattazione collettiva recepita), e contestazione della misura dell'indennità risarcitoria (quantificazione in 14 mensilità) nonché del regolamento delle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato le censure relative alla qualificazione dei fatti e all'omessa "interpretazione estensiva" della contrattazione collettiva (primo motivo), ritenendole infondate o inammissibili. Ha però accolto il secondo motivo: la Corte d'appello, avendo applicato la tutela indennitaria ex art.18 comma 5, L. n.300/1970, non ha fornito la motivazione specifica richiesta dalla norma per la determinazione della misura dell'indennità (ossia la valutazione esplicita degli indici: anzianità del lavoratore, numero dei dipendenti, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti). Per tale motivo la sentenza impugnata è cassata in relazione alla quantificazione dell'indennità e la causa è rinviata alla Corte d'appello in diversa composizione affinché, confermata la tutela indennitaria ex art.18 comma 5, riveda e motivi specificamente la determinazione del numero di mensilità da riconoscere. Il terzo motivo sulle spese resta assorbito e la regolazione delle spese dovrà essere nuovamente eseguita in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 18

    La Corte richiama la distinzione tra tutela reintegratoria (comma 4) e tutela indennitaria (comma 5) e sottolinea l'onere motivazionale gravante sul giudice quando applica la tutela indennitaria: deve motivare la misura dell'indennità in relazione agli indici espressi nella norma (anzianità, numero dei dipendenti, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).

  • Regio Decreto 30 aprile 1931 n. 148

    artt. 40-45, in particolare art. 42 (n.10 e n.16) e art. 45 c.1 n.4

    La Corte ha esaminato se le condotte contestate potessero rientrare in ipotesi punibili con sanzioni conservative previste dal R.D. 148/1931; ha ritenuto che la condotta fosse 'un gradino sotto' il tentato furto e che, tuttavia, nella casistica del R.D. non si individuasse una sanzione conservativa compatibile con quei fatti.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c.

    commi relativi ai motivi di cassazione (n.3 e n.5 citati nel ricorso)

    Richiamato per inquadrare i mezzi di censura (vizio di motivazione, error in iudicando, omesso esame di fatto decisivo); la Corte valuta l'ammissibilità e la pertinenza delle doglianze in base alle categorie previste dall'art. 360.

  • Codice di Procedura Civile, art. 91

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese processuali e alla soccombenza; la Corte ha ritenuto la questione assorbita in ragione del rinvio disposto per la quantificazione dell'indennità.

Massime di principio

  • Quando si discute se applicare la reintegra (art.18 comma 4) o l'indennità (art.18 comma 5), il giudice deve valutare non solo la proporzionalità della sanzione ma anche se la condotta rientri in fattispecie del contratto collettivo punite con sanzione conservativa; tale valutazione può essere svolta d'ufficio dal giudice (principio iura novit curia) anche se le parti non hanno specificamente allegato la norma collettiva.
  • La mera qualificazione della condotta come 'grave inadempimento' non basta: occorre confrontare i fatti con la casistica disciplinare del contratto collettivo (o del R.D. applicabile) per vedere se esistono sanzioni conservative proporzionate alla fattispecie.
  • Se il giudice applica la tutela indennitaria ex art.18 comma 5, è obbligato a motivare specificamente la determinazione dell'indennità in relazione agli indici normativi (anzianità del lavoratore; numero dei dipendenti; dimensioni dell'attività economica; comportamento e condizioni delle parti). L'assenza di questa motivazione è vizio da cassazione.
  • Non è sufficiente limitarsi a ribadire una misura già precedentemente pronunciata: in sede di rinvio, se rimane aperta la questione della tutela applicabile, il giudice deve riformulare e motivare espressamente la nuova decisione, soprattutto sul punto quantitativo dell'indennità.
  • Le pretese interpretative estensive o analogiche delle clausole collettive devono essere argomentate nel merito: l'indicazione generica che una norma collettiva punisce una condotta con sanzione conservativa non esonera il giudice dall'esaminare la corrispondenza tra fattispecie concreta e previsione collettiva.
  • Sulla regolazione delle spese, se la decisione è cassata e rinviata, la liquidazione dovrà essere riadeguata in funzione dell'esito del nuovo giudizio: questioni relative alla soccombenza possono risultare assorbite fino alla nuova pronuncia.

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