Cassazione Civile, Sentenza n. 23425/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato all'Accinno; questioni principali: individuazione della tutela applicabile (reintegration ex art.18 comma 4 L. n.300/1970 vs indennità omnicomprensiva ex art.18 comma 5 L. n.300/1970) con riferimento alla riconducibilità della condotta al regime sanzionatorio previsto dal R.D. n.148/1931 (contrattazione collettiva recepita), e contestazione della misura dell'indennità risarcitoria (quantificazione in 14 mensilità) nonché del regolamento delle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato le censure relative alla qualificazione dei fatti e all'omessa "interpretazione estensiva" della contrattazione collettiva (primo motivo), ritenendole infondate o inammissibili. Ha però accolto il secondo motivo: la Corte d'appello, avendo applicato la tutela indennitaria ex art.18 comma 5, L. n.300/1970, non ha fornito la motivazione specifica richiesta dalla norma per la determinazione della misura dell'indennità (ossia la valutazione esplicita degli indici: anzianità del lavoratore, numero dei dipendenti, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti). Per tale motivo la sentenza impugnata è cassata in relazione alla quantificazione dell'indennità e la causa è rinviata alla Corte d'appello in diversa composizione affinché, confermata la tutela indennitaria ex art.18 comma 5, riveda e motivi specificamente la determinazione del numero di mensilità da riconoscere. Il terzo motivo sulle spese resta assorbito e la regolazione delle spese dovrà essere nuovamente eseguita in sede di rinvio.
Norme richiamate
Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 18
La Corte richiama la distinzione tra tutela reintegratoria (comma 4) e tutela indennitaria (comma 5) e sottolinea l'onere motivazionale gravante sul giudice quando applica la tutela indennitaria: deve motivare la misura dell'indennità in relazione agli indici espressi nella norma (anzianità, numero dei dipendenti, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).
Regio Decreto 30 aprile 1931 n. 148
artt. 40-45, in particolare art. 42 (n.10 e n.16) e art. 45 c.1 n.4
La Corte ha esaminato se le condotte contestate potessero rientrare in ipotesi punibili con sanzioni conservative previste dal R.D. 148/1931; ha ritenuto che la condotta fosse 'un gradino sotto' il tentato furto e che, tuttavia, nella casistica del R.D. non si individuasse una sanzione conservativa compatibile con quei fatti.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c.
commi relativi ai motivi di cassazione (n.3 e n.5 citati nel ricorso)
Richiamato per inquadrare i mezzi di censura (vizio di motivazione, error in iudicando, omesso esame di fatto decisivo); la Corte valuta l'ammissibilità e la pertinenza delle doglianze in base alle categorie previste dall'art. 360.
Codice di Procedura Civile, art. 91
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese processuali e alla soccombenza; la Corte ha ritenuto la questione assorbita in ragione del rinvio disposto per la quantificazione dell'indennità.
Massime di principio
- Quando si discute se applicare la reintegra (art.18 comma 4) o l'indennità (art.18 comma 5), il giudice deve valutare non solo la proporzionalità della sanzione ma anche se la condotta rientri in fattispecie del contratto collettivo punite con sanzione conservativa; tale valutazione può essere svolta d'ufficio dal giudice (principio iura novit curia) anche se le parti non hanno specificamente allegato la norma collettiva.
- La mera qualificazione della condotta come 'grave inadempimento' non basta: occorre confrontare i fatti con la casistica disciplinare del contratto collettivo (o del R.D. applicabile) per vedere se esistono sanzioni conservative proporzionate alla fattispecie.
- Se il giudice applica la tutela indennitaria ex art.18 comma 5, è obbligato a motivare specificamente la determinazione dell'indennità in relazione agli indici normativi (anzianità del lavoratore; numero dei dipendenti; dimensioni dell'attività economica; comportamento e condizioni delle parti). L'assenza di questa motivazione è vizio da cassazione.
- Non è sufficiente limitarsi a ribadire una misura già precedentemente pronunciata: in sede di rinvio, se rimane aperta la questione della tutela applicabile, il giudice deve riformulare e motivare espressamente la nuova decisione, soprattutto sul punto quantitativo dell'indennità.
- Le pretese interpretative estensive o analogiche delle clausole collettive devono essere argomentate nel merito: l'indicazione generica che una norma collettiva punisce una condotta con sanzione conservativa non esonera il giudice dall'esaminare la corrispondenza tra fattispecie concreta e previsione collettiva.
- Sulla regolazione delle spese, se la decisione è cassata e rinviata, la liquidazione dovrà essere riadeguata in funzione dell'esito del nuovo giudizio: questioni relative alla soccombenza possono risultare assorbite fino alla nuova pronuncia.
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