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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11512/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il destinatario di un verbale per violazione dell’art. 193 c.d.s. ha impugnato la sanzione sostenendo che il veicolo fotografato dal sistema di rilevamento automatico non corrispondeva alla propria auto e che, al momento del fatto, la sua Toyota Yaris era inutilizzabile perché non funzionante. In primo grado e in appello l’opposizione è stata respinta: i giudici di merito hanno ritenuto che il mezzo accertato fosse proprio quello del ricorrente, valorizzando la coincidenza di modello, colore, conformazione e soprattutto targa, e hanno giudicato inconcludenti o generici i capitoli di prova testimoniale articolati dall’opponente per dimostrare la pretesa clonazione della targa o la mancata circolazione del veicolo. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, contestando il ragionamento del Tribunale e la mancata ammissione delle prove richieste.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso. Ha osservato, anzitutto, che si versava in ipotesi di doppia conforme, poiché i giudici di merito avevano respinto le domande sulla base dei medesimi accertamenti fattuali. Inoltre ha ribadito che il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo e non la mera critica delle valutazioni istruttorie o la richiesta di una nuova valutazione del merito. Ha quindi ritenuto corretta la motivazione del Tribunale, che aveva spiegato la genericità o irrilevanza dei capitoli di prova, e ha aggiunto che, comunque, la prova testimoniale invocata non sarebbe stata idonea, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a sovvertire il quadro probatorio fondato sul rilevamento automatico del veicolo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese, applicazione dell’art. 96 c.p.c. e ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 193 c.d.s.

    È la norma violata nel verbale, relativa alla circolazione del veicolo senza copertura assicurativa r.c. verso terzi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di rivalutare le prove o contestare l’apprezzamento di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    terzo comma, ultima parte

    Poiché la decisione è conforme alla proposta del consigliere delegato, si applicano le conseguenze previste dalla norma, compresa la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione del ricorrente.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte, ritenendo il ricorso conforme alla proposta del consigliere, ha condannato il ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per censurare la lettura complessiva del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
  • Quando vi è doppia conforme di merito fondata sui medesimi fatti decisivi, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. incontra un ulteriore limite di ammissibilità.
  • La prova testimoniale dedotta in cassazione per contestare l’accertamento di merito è rilevante solo se, in concreto, sarebbe idonea a sovvertire con certezza e non con mera probabilità le risultanze istruttorie già poste a base della decisione.
  • Il giudice di merito può dichiarare non ammissibili o inconcludenti capitoli di prova generici, irrilevanti o formulati in modo indeterminato; tale valutazione, se logicamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
  • La parte che contesta un accertamento fondato su rilevazioni oggettive deve allegare e dimostrare circostanze specifiche e decisive, non mere ipotesi alternative o critiche generiche al ragionamento del giudice.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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