Cassazione Civile, Ordinanza n. 28849/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso IRPEF presentata da un pensionato ex dipendente di banca, iscritto a un fondo pensioni integrativo del personale. Il contribuente sosteneva che, in sede di tassazione delle somme percepite dal fondo, dovessero operare: a) la deduzione del 4% sulla retribuzione annua, invocando l’art. 17, comma 2, TUIR e l’art. 18 dello statuto del fondo; b) l’applicazione dell’aliquota del 12,50% sull’intero ammontare erogato. La CTR aveva respinto la tesi del contribuente e accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo non spettante la riduzione dell’imponibile e non applicabile l’aliquota agevolata. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul fatto che il peso economico dei contributi di previdenza complementare sarebbe stato imputato alla contabilità del datore di lavoro; 2) nullità della motivazione per contraddittorietà o perplessità; 3) censura sulla qualificazione della somma come erogazione una tantum; 4) censura sulla ritenuta mancata prova, lamentando che la documentazione prodotta dimostrasse la fondatezza della propria tesi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, qualificandolo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse comunque deciso in senso incompatibile con la pretesa del contribuente e avesse reso una motivazione sufficiente. Ha poi ritenuto non sussistente alcuna nullità della motivazione, perché la sentenza impugnata esponeva in modo intellegibile la ratio decidendi. Quanto ai motivi centrali sul regime fiscale delle somme erogate dal fondo pensione, la Corte ha confermato l’orientamento secondo cui, per le prestazioni della previdenza complementare dei dipendenti bancari, la base imponibile comprende anche i contributi versati dal lavoratore, trattandosi di contributi facoltativi e non obbligatori; esenti sono soltanto i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge. La Corte ha inoltre ritenuto non decisivo il riferimento della CTR alla natura una tantum della prestazione e ha aggiunto che la censura era comunque priva di autosufficienza per mancata trascrizione dei documenti richiamati. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ricorre quando la decisione adottata sia incompatibile con la pretesa e implichi un rigetto, anche senza una specifica confutazione espressa.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito; il vizio rilevante è solo quello che integra una vera mancanza di motivazione, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o perplessità incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza si configura solo in presenza di assenza o radicale inidoneità della motivazione, non per semplice imprecisione o non condivisibilità della stessa.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione rileva nei casi estremi che determinano nullità della sentenza, non per meri difetti argomentativi ordinari.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di riduzione dell’imponibile, ma la Corte non ne accoglie la lettura nel caso di specie.
art. 18 dello statuto del fondo
Invocato dal contribuente a sostegno della pretesa fiscale; la Corte non ne trae un diverso regime rispetto a quello affermato dalla giurisprudenza consolidata.
vigente ratione temporis (oggi art. 51)
Sono fiscalmente esenti solo i contributi previdenziali obbligatori, versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi facoltativi versati a fondi complementari concorrono a formare il reddito o la base imponibile della prestazione.
È la disposizione attuale corrispondente al previgente art. 48 TUIR, nel medesimo senso quanto all’esenzione dei soli contributi obbligatori.
d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Rilevato ai fini del presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia richiede la totale pretermissione di una domanda o eccezione indispensabile alla decisione; non ricorre quando la pronuncia adottata sia logicamente incompatibile con la pretesa e ne comporti il rigetto implicito.
- La motivazione della sentenza è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente, o presenta contraddizioni tali da renderla incomprensibile; non basta che sia sintetica, imprecisa o non condivisibile.
- In materia di previdenza complementare dei dipendenti bancari, le prestazioni erogate dal fondo includono nella base imponibile anche i contributi versati dal lavoratore quando tali contributi siano facoltativi e derivino da accordi negoziali, non da un obbligo di legge.
- L’esenzione fiscale prevista per i contributi previdenziali riguarda soltanto quelli obbligatori, versati in adempimento di una previsione normativa; i contributi facoltativi a fondi integrativi non godono della medesima esclusione dall’imponibile.
- In cassazione, le censure fondate su documenti asseritamente trascurati sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale nel ricorso, impedendo il controllo di decisività.
- La qualificazione della prestazione come erogazione una tantum non incide, nel caso esaminato, sul principio di fondo relativo all’imponibilità integrale delle somme corrisposte dal fondo complementare quando la contribuzione del lavoratore sia facoltativa.
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