Cassazione Civile, Ordinanza n. 34988/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto la società telefonica chiedendo, per una sospensione della linea telefonica dello studio durata 55 giorni, sia l'indennizzo contrattualmente previsto per euro 1.375 sia il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti. Il tribunale aveva riconosciuto solo un risarcimento equitativo di euro 8.000. In appello principale l'attore chiedeva anche l'indennizzo contrattuale; la società proponeva appello incidentale contro la condanna risarcitoria. La corte d'appello ha accolto l'appello principale riconoscendo l'indennizzo e, accogliendo l'incidentale, ha invece escluso il risarcimento. In cassazione il ricorrente ha censurato, con due motivi, la decisione di secondo grado: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c. e 3 l. 335/1995, oltre a vizio di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost., assumendo che la corte territoriale avesse omesso di valutare le risultanze istruttorie e di spiegare il rigetto delle domande risarcitorie, sia per il danno non patrimoniale sia per quello patrimoniale; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1218, 1226 e 2697 c.c., sostenendo che, una volta riconosciuto l'indennizzo, il giudice d'appello avrebbe dovuto valorizzare meglio l'inadempimento della società e il pregiudizio patito, anche alla luce dell'ironia dei clienti dello studio durante la sospensione della linea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, fattuale e in parte non pertinente, perché la sentenza impugnata aveva in realtà esaminato sia i capitoli di prova sia le testimonianze richiamate, escludendo però la prova del pregiudizio risarcibile; ha inoltre osservato che la doglianza sulla liquidazione equitativa era eccentrica, poiché la corte d'appello si era arrestata a monte, negando la sussistenza stessa del danno risarcibile. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché riproponeva questioni di merito sulla valutazione delle prove e sull'incidenza concreta della sospensione della linea, non scrutinabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
la Corte ha rilevato che i motivi, pur formalmente incardinati nei vizi di legge o motivazione, in realtà investivano in modo generico e fattuale la rivalutazione del merito.
richiamato dal ricorrente come parametro di censura, ma la doglianza è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la sentenza di appello aveva comunque esaminato le prove e le domande rilevanti.
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma senza che dalla decisione emerga una specifica autonomia decisoria su tale norma; la censura è stata comunque considerata inammissibile.
art. 111 Cost.
richiamato per lamentare carenza di motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e specifica sulle prove.
richiamati per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ribadito che tali doglianze, se dirette a sollecitare una diversa lettura delle prove, attengono al merito e sono inammissibili.
richiamato nel secondo motivo come norma sulla responsabilità da inadempimento; la Corte ha ritenuto la censura meramente fattuale, non potendo in cassazione rivalutarsi la gravità dell'inadempimento e del danno.
richiamato quanto alla liquidazione del danno; la Corte ha osservato che il giudice d'appello non aveva liquidato il danno ma lo aveva escluso alla radice.
richiamato in materia di onere della prova; la Corte ha valorizzato il difetto di prova del pregiudizio risarcibile come ragione della decisione di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
richiamato in combinazione con il comma 1 quater per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto le spoglie della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- La motivazione è adeguata quando il giudice di merito esamina i capitoli di prova e le testimonianze rilevanti, anche sinteticamente, spiegando perché non ritiene raggiunta la prova del danno.
- La doglianza sulla liquidazione equitativa è inconferente se il giudice di merito non è giunto alla quantificazione del danno, ma ha escluso in radice la sua stessa sussistenza o risarcibilità.
- Per configurare la responsabilità da inadempimento non basta allegare l'esistenza di un disservizio contrattuale; occorre provare anche il concreto pregiudizio risarcibile, restando il relativo onere a carico di chi lo deduce.
- Le deduzioni basate su singoli episodi o impressioni emerse in testimonianza non possono essere rivalutate in cassazione se il giudice di merito le ha già considerate e ne ha tratto un apprezzamento di fatto non sindacabile.
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