Cassazione Penale, Sentenza n. 106/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che confermava, in parte, le condanne di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva della Centro Vanità s.r.l. - Manto deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per non aver riconosciuto il suo ruolo di mero prestanome e per non aver valutato le attenuanti; contestava inoltre la mancanza di prova della sua consapevolezza delle condotte illecite. Castrenze Bonanno lamentava omissione di motivazione circa la provenienza dei beni distratti, l'erronea quantificazione delle distrazioni e la mancata concessione delle attenuanti. Giuseppe Bonanno contestava il nesso di causalità tra le distrazioni indicate e il fallimento e la scarsa prova del suo coinvolgimento, sostenendo di essere terzo acquirente che aveva pagato in contanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato principi consolidati: la responsabilità dell'amministratore formale può fondarsi sulla generica consapevolezza delle condotte illecite dell'amministratore di fatto, ma non è automatica la colpevolezza per il solo titolo formale; occorre valutare caso per caso l'elemento soggettivo. Nel caso di Manto la Corte ha ritenuto stabile la valutazione di merito secondo cui la consegna tardiva/occultamento delle scritture e la mancata collaborazione dimostravano la sua consapevolezza e omissione volontaria, giustificando la condanna per bancarotta documentale e distrattiva. I motivi avanzati da Castrenze e Giuseppe Bonanno sono stati ritenuti ricostruzioni alternative dei fatti già approfondite in giudizio e non idonee a superare il sindacato di legittimità. Per i ricorrenti è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro.
Norme richiamate
art. 40, comma secondo, cod. pen.
E' la norma di riferimento per il concorso dell'amministratore di diritto nelle illecite condotte dell'amministratore di fatto: la Corte ha ribadito che per integrare il dolo dell'amministratore formale è sufficiente la generica consapevolezza delle condotte penalmente rilevanti, valutata nel contesto concreto, ma non si può deriverne responsabilità automatica dalla sola carica formale
Norma che enuncia le condotte rilevanti per la bancarotta: la Corte la utilizza quale riferimento oggettivo per individuare la fattispecie, richiedendo però prova dell'elemento soggettivo in capo agli amministratori
Richiamata nel quadro delle aggravanti/attenuanti correlate alla bancarotta; la Corte valuta la concessione di attenuanti e il confronto tra circostanze come valutazione discrezionale di merito
Richiamata come parte della disciplina delle fattispecie fallimentari coinvolte; usata come riferimento oggettivo per le condotte contestate
art. 12-quinquies d.l. 306/1992
Norma sulla fittizia intestazione/interposizione: la Corte ha confermato che, se adeguatamente provata, integra responsabilità penale per gli imputati coinvolti
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: la Corte ne applica i principi per valutare la partecipazione degli amministratori
Norma sul giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte ricorda che la valutazione è discrezionale di merito e non sindacabile in cassazione se motivata e non arbitraria
Norma civilistica sui doveri di vigilanza dell'amministratore: la Corte sottolinea che gli obblighi civilistici non sono di per sé sufficienti a fondare responsabilità penale senza prova del dolo richiesto
Norma procedurale che prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per disporre il pagamento delle spese e dell'importo a carico dei ricorrenti
art. 27 Cost.
Principio di personalità della responsabilità penale richiamato per affermare la necessità di prova adeguata dell'elemento soggettivo per ciascun imputato
Massime di principio
- La titolarità formale della carica di amministratore non determina automaticamente responsabilità penale: occorre valutare caso per caso l'elemento soggettivo
- La generica consapevolezza delle condotte illecite dell'amministratore di fatto può integrare il dolo dell'amministratore formale, se provata con elementi concreti e collegati
- Ostacolare o ritardare la consegna delle scritture contabili e non collaborare con il curatore sono indici rilevanti di consapevolezza e partecipazione alle distrazioni
- Gli obblighi civilistici di vigilanza non bastano da soli a fondare responsabilità penale senza prova del necessario stato mentale (dolo)
- La valutazione sulle attenuanti generiche e sul confronto tra circostanze è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o arbitraria
- In ricorsi per cassazione bisogna non limitarsi a ricostruzioni alternative dei fatti già valutati in sede di merito: è necessario dedurre profili di diritto o vizi motivazionali specifici per superare il filtro di ammissibilità
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