Cassazione Civile, Ordinanza n. 10144/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La lite nasce da una comunicazione preventiva di fermo amministrativo emessa in relazione al mancato pagamento di crediti iscritti a ruolo e richiamati in varie cartelle esattoriali. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva annullato la comunicazione preventiva di fermo per mancata prova della notifica delle cartelle presupposte, ma aveva rigettato la domanda di annullamento delle cartelle stesse. In appello la contribuente aveva insistito per l’annullamento anche delle cartelle, sostenendo che il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi su tale richiesta. La commissione regionale aveva respinto l’appello, ritenendo ammissibile la produzione documentale dell’agente della riscossione in secondo grado e dando per provate le notifiche delle cartelle. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno, assumendo che la statuizione di primo grado sulla mancata notifica delle cartelle non fosse stata impugnata dall’agente della riscossione; 2) nullità della sentenza per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe esaminato la ritualità delle notifiche delle cartelle non devoluta con l’appello; 3) omessa pronuncia sulla domanda di annullamento delle cartelle di pagamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la statuizione di primo grado non era coperta da giudicato interno quanto alla questione delle notifiche, perché l’appello della contribuente aveva rimesso in discussione l’effetto giuridico collegato alla mancata prova della notifica, ossia l’annullamento delle cartelle, riaprendo l’intera questione secondo la sequenza fatto-norma-effetto. Ha quindi escluso sia la violazione del giudicato sia l’ultrapetizione, osservando che la CTR poteva riesaminare anche la prova delle notifiche alla luce della documentazione prodotta in appello ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre escluso l’omessa pronuncia, rilevando che la questione dell’annullamento delle cartelle era assorbita dalla preliminare verifica della loro rituale notifica. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese, con attestazione anche dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro delle censure di nullità della sentenza, violazione del giudicato interno, ultrapetizione e omessa pronuncia.
È richiamato per individuare la formazione del giudicato interno e la nozione di parte della sentenza come statuizione minima.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la produzione documentale in appello nel processo tributario, utilizzata per ritenere ammissibile la documentazione sulle notifiche prodotta dall’agente della riscossione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del giudicato interno, la parte minima suscettibile di stabilizzarsi è la sequenza fatto-norma-effetto giuridico: se l’impugnazione investe anche uno solo di questi elementi, l’intera statuizione resta devoluta al giudice dell’impugnazione.
- Nel processo tributario l’appello può riaprire il riesame dell’intera questione, anche con riguardo ad aspetti fattuali non specificamente colpiti dal motivo, purché il gravame contesti l’effetto giuridico attribuito dal primo giudice al fatto accertato.
- La mancata notifica di una cartella di pagamento non ne determina l’invalidità, ma incide sulla sua efficacia; di conseguenza, la discussione sulla notifica non coincide automaticamente con una pronuncia sulla validità dell’atto.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice d’appello esamina un profilo che è logicamente incluso nella questione devoluta con l’impugnazione, anche se non formulato con identiche parole.
- Non ricorre omessa pronuncia se il tema dedotto è assorbito da una questione preliminare logicamente prioritaria e sufficiente, da sola, a definire il motivo di gravame.
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