Cassazione Civile, Ordinanza n. 37656/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine dall'azione revocatoria proposta dalla procedura fallimentare per ottenere l'inefficacia delle rimesse eseguite, nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, su vari conti correnti intrattenuti presso la banca, per un importo complessivo di euro 505.176,11. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha respinto la revocatoria. In cassazione il fallimento ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme processuali sulle preclusioni istruttorie e dell'art. 67, comma 2, l.fall. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la produzione dell'estratto della Centrale Rischi della Banca d'Italia non dovesse considerarsi tardiva e che il giudice di merito avrebbe potuto/in dovuto valorizzare poteri istruttori officiosi per accertare la scientia decoctionis. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando il modo in cui la Corte territoriale aveva valutato gli indizi relativi alla conoscenza dello stato d'insolvenza, ritenendo che gli elementi presuntivi fossero stati esaminati in modo frammentario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la produzione documentale effettuata oltre il termine istruttorio era effettivamente tardiva, secondo il meccanismo delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. nel testo applicabile. Ha inoltre osservato che le valutazioni del giudice di merito circa l'eventuale esercizio dei poteri istruttori ex artt. 210 e 213 c.p.c. appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate. Quanto alle presunzioni semplici, ha ribadito che spetta al giudice di merito scegliere se farvi ricorso, individuare i fatti-base e valutarne la concordanza e gravità; la censura in cassazione deve evidenziare un'assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento decisorio e non può risolversi nella mera prospettazione di una diversa lettura degli indizi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 184 c.p.c. per affermare che il deposito documentale oltre i termini istruttori è soggetto a preclusione processuale.
Nel testo vigente ratione temporis, disciplina le preclusioni istruttorie; la produzione dell'estratto Centrale Rischi oltre il termine è stata ritenuta tardiva.
Invocato nel primo motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio della decisione.
I poteri di acquisizione di informazioni/atti sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito e la scelta di non esercitarli non è sindacabile in cassazione se motivata.
Come per l'art. 213 c.p.c., l'eventuale ricorso all'ordine di esibizione rientra nella valutazione di merito.
art. 67, comma 2, R.D. 267/1942
Norma sostanziale richiamata nel motivo di ricorso in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie e della scientia decoctionis.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova, ma il ricorso non supera il vaglio di legittimità sulle valutazioni di merito.
In tema di presunzioni semplici, il giudice di merito decide se farvi ricorso, quali fatti-base considerare e se gli indizi soddisfino i requisiti di legge; in cassazione occorre denunciare un vizio logico estremo, non una diversa ricostruzione degli indizi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come base per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio civile, la produzione documentale effettuata oltre i termini di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. è inutilizzabile ai fini dell'accertamento dei fatti rilevanti, salvo specifiche deroghe non evincibili dal caso esaminato.
- La scelta del giudice di merito di avvalersi o meno dei poteri istruttori officiosi ex artt. 210 e 213 c.p.c. appartiene alla discrezionalità valutativa del merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti di un vizio motivazionale radicale o di violazione di legge effettiva.
- In tema di presunzioni semplici, spetta al giudice di merito stabilire se ricorrervi, individuare i fatti noti e apprezzare la gravità, precisione e concordanza degli indizi; il sindacato di legittimità non può sostituire una diversa lettura del materiale indiziario se la motivazione è logicamente coerente.
- La censura per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. non può consistere nella mera contrapposizione di un diverso convincimento, ma deve evidenziare un'effettiva illogicità o contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
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