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Sentenza

Sentenza del 15/09/2016 n. 3207 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

testo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento di euro 7.492,78 relativa a IRPEF, addizionali regionale e comunale, sanzioni e interessi, emessa a seguito del controllo formale sui redditi 2003. Contestava, tra l'altro, l'omessa comunicazione del controllo prevista dall'art. 36-ter, comma 4, del DPR 600/1973, la violazione degli obblighi di informazione e motivazione previsti dalla legge 212/2000, la decadenza dell'Amministrazione e l'illegittimità della cartella. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo che la mancata comunicazione comportasse la nullità del ruolo. L'Agenzia delle Entrate ha appellato sostenendo che il contraddittorio preventivo non fosse sempre obbligatorio e che la legge non prevedesse la nullità della cartella in caso di mancato invio dell'avviso.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformato la sentenza di primo grado e dichiarato valida ed efficace la cartella impugnata. Ha ritenuto che il contraddittorio preventivo non sia obbligatorio in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso concreto il controllo si fondava sui dati direttamente indicati nella dichiarazione e non comportava valutazioni interpretative tali da imporre un preventivo confronto con il contribuente. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 200,00 per il primo grado ed euro 1.400,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge se dovuti. Nulla è stato disposto nei confronti di Riscossione Sicilia, rimasta non costituita.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter, comma 4, DPR 600/1973

    omessa comunicazione del controllo formale

    La mancata comunicazione dell'esito o dell'avvio del controllo formale non determina automaticamente la nullità del ruolo o della cartella, soprattutto quando il controllo si fonda sui dati documentali e contabili già indicati nella dichiarazione.

  • Art. 6, comma 5, legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

    L'obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo non opera in modo generalizzato per tutte le iscrizioni a ruolo derivanti dalla dichiarazione. È richiesto solo quando emergano incertezze rilevanti che richiedano chiarimenti del contribuente; non è invece necessario per controlli meramente documentali o automatizzati.

  • Art. 7, comma 2, legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Non è stato ritenuto applicabile per fondare ulteriori obblighi di motivazione, poiché la pretesa fiscale era basata direttamente sui dati contenuti nella dichiarazione del contribuente.

  • Art. 36-bis, DPR 600/1973

    La liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione può avvenire mediante controllo dei dati dichiarati senza necessità di un preventivo invito al contribuente quando non vi siano margini di valutazione interpretativa.

  • Art. 57, D.Lgs. 546/1992

    Il contribuente ne aveva invocato la violazione sostenendo l'inammissibilità di una nuova eccezione proposta in appello, ma la decisione è stata definita principalmente sulla questione dell'obbligo di contraddittorio e della validità della cartella.

  • Cassazione, sentenza n. 8342/2012 e ordinanza n. 15584/2014

    La Commissione ha aderito all'orientamento secondo cui il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6, comma 5, della legge 212/2000 è necessario solo in presenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione e non per ogni iscrizione a ruolo.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione preventiva del controllo non comporta automaticamente l'annullamento della cartella: occorre verificare se il controllo riguardi dati oggettivi e direttamente desumibili dalla dichiarazione oppure questioni controverse che richiedano chiarimenti.
  • Per i controlli automatizzati o documentali privi di valutazioni interpretative, l'Amministrazione può procedere all'iscrizione a ruolo senza instaurare necessariamente un contraddittorio preventivo.
  • L'obbligo di confronto preventivo assume maggiore rilievo quando vi siano incertezze sostanziali, elementi non chiari o contestazioni che il contribuente potrebbe chiarire mediante documenti o spiegazioni.
  • Una contestazione fondata solo sull'assenza dell'avviso di controllo può non essere sufficiente: è opportuno dimostrare anche l'esistenza di specifiche incertezze o irregolarità procedurali che abbiano concretamente inciso sul diritto di difesa.
  • Quando la pretesa fiscale deriva direttamente dai dati dichiarati dal contribuente, la cartella può essere ritenuta valida anche senza una motivazione particolarmente estesa, purché siano comprensibili l'origine e il calcolo della somma richiesta.

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