Cassazione Civile, Ordinanza n. 19684/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionaria pubblica)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a una cartella di pagamento emessa per il recupero, da parte della concessionaria pubblica, delle somme erogate a titolo di mutuo a favore di una vittima di usura. La ricorrente aveva contestato la legittimità del recupero mediante iscrizione a ruolo, sostenendo che, in base alla finalità protettiva della legge n. 108 del 1996, tale forma di riscossione sarebbe utilizzabile solo nei confronti dei responsabili del reato e non anche nei confronti della vittima, perché incompatibile con il sostegno alla ripresa dell’attività economica lesa dal delitto. Il motivo di ricorso in cassazione denunciava violazione e falsa applicazione della legge n. 108 del 1996, censurando la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il recupero esattoriale da parte della concessionaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per palese genericità. Ha ritenuto che la censura non spiegasse in che modo il sistema di riscossione esattoriale pregiudicasse le finalità della legge di tutela delle vittime dell’usura, osservando inoltre che tali finalità risultano soddisfatte a monte mediante le elargizioni e i mutui senza interessi, mentre la fase di recupero delle somme in caso di mancata restituzione delle rate è autonoma rispetto alla protezione accordata dalla legge. È stata inoltre ritenuta condivisibile, e non specificamente censurata, la motivazione della sentenza impugnata secondo cui il ricorso alla riscossione mediante ruolo trovava fondamento nell’espressa previsione dell’atto di concessione stipulato dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 60 del 2014, che demanda a tale atto la definizione delle modalità di riscossione e recupero delle rate di ammortamento in caso di mancata restituzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La ricorrente ne invocava la ratio protettiva per sostenere l’illegittimità della riscossione esattoriale nei confronti della vittima; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a dimostrare che il meccanismo di recupero pregiudicasse tale finalità.
L’atto di concessione stipulato dal Ministero dell’Interno, in base a tale disposizione, può prevedere le modalità di riscossione e recupero delle rate di ammortamento delle somme erogate a titolo di mutuo.
La proposta del relatore è stata resa ai sensi della procedura camerale semplificata prevista da questa norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per individuare l’importo base del contributo unificato rispetto al quale opera l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si risolve in un’affermazione generica e non spiega in modo specifico perché la disciplina applicata dal giudice di merito contrasterebbe con la finalità della norma invocata.
- La tutela predisposta per le vittime di usura opera nella fase di concessione delle elargizioni e dei mutui agevolati; la successiva fase di recupero delle somme in caso di inadempimento può essere regolata autonomamente, anche mediante riscossione esattoriale, se previsto dall’atto di concessione.
- Quando la decisione di merito fonda la legittimità del recupero su una specifica previsione dell’atto concessorio, il ricorrente deve censurare in modo puntuale anche tale autonoma ratio, altrimenti la doglianza non può essere accolta.
- In sede di legittimità, la mera invocazione della ratio sociale di una disciplina non basta a escludere l’applicazione delle regole ordinarie di recupero del credito, se non viene dimostrata una concreta incompatibilità normativa tra i due piani.
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