Cassazione Penale, Sentenza n. 33311/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della decisione per inosservanza di norme e travisamento delle emergenze probatorie: si sostiene che la "quietanza" dell'8 aprile 2016 sottoscritta dalla persona offesa (Fabrizio Francesco) e contenente la dichiarazione di aver ricevuto €9.100,00 costituisca prova privilegiata ai sensi dell'art. 2702 c.c. e equivalga a confessione, irrefragabile se non per errore o violenza; 2) contestazione della valutazione probatoria della sentenza d'appello: si contesta che la Corte abbia erroneamente ritenuto che l'imputata si sia appropriata degli arretrati pensionistici, sostenendo invece che vi fosse disponibilità di denaro per pagare debiti (verso la signora Cerini) e quindi mancasse l'elemento materiale dell'appropriazione; 3) doglianza sulla determinazione della pena eccessiva e sulla mancata considerazione del carattere meramente indiziario delle prove, con richiamo al principio rieducativo della pena (art.133 c.p.).
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto: (i) fondamentalmente errato il presupposto che la quietanza civile abbia valore probatorio legale nel processo penale; il sistema penale prevede il libero convincimento del giudice e il principio della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, quindi non è ammesso un automatismo probatorio derivante dall'art. 2702 c.c.; (ii) la critica alla valutazione delle prove in sede di legittimità era in gran parte un tentativo di rinnovare la valutazione di merito, cosa non consentita in cassazione; (iii) i motivi sul punto sanzionatorio erano generici e non idonei a ottenere la riduzione della pena. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma civile sulla prova della quietanza: la Corte osserva che il valore probatorio riconosciuto in ambito civilistico non può determinare un automatismo probatorio nel processo penale; la quietanza non costituisce prova legale nel giudizio penale.
Principio del libero convincimento del giudice: il giudice penale valuta liberamente le prove e non è vincolato dalle categorie probatorie extrapenali.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Principio della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio: la condanna deve basarsi su prove che escludano ragionevoli dubbi, limitando l'effetto di presunzioni o elementi probatori presi da altre aree del diritto.
Eccezione che indica limiti di prova circa stato di famiglia e cittadinanza: la Corte ricorda che, al di là di tali eccezioni, il processo penale non subisce i limiti probatori stabiliti dalle leggi extrapenali.
art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi della motivazione): la Corte valuta questi motivi ma esclude la possibilità di rimettere in discussione la valutazione di merito.
Norma richiamata nella censura sulla valutazione della prova documentale; la Corte segnala che l'applicazione di norme processuali civili non trasferisce automaticamente valore probatorio nel penale.
art. 546 lett. e cod. proc. pen.
Richiamata in relazione a vizi motivazionali e nullità: la censura deve essere specifica e non generica per essere valutabile in cassazione.
Principio sulla funzione della pena (rieducativa e proporzionalità): citato dalla difesa per chiedere mitigazione della pena, ma la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non idonea a fondare riduzione.
Norma che dispone le spese e le sanzioni per i ricorsi inammissibili: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda di €3.000,00.
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla struttura del ricorso per cassazione e sulla necessitaà di motivazione dei motivi: il ricorso è stato redatto richiamando tale disposizione tra le formalità espositive.
Massime di principio
- In sede penale una quietanza o documento previsto come "prova privilegiata" in ambito civile non produce automaticamente prova legale: il giudice penale esercita il libero convincimento e valuta complessivamente le prove.
- La Corte di Cassazione non è luogo per rinnovare la valutazione del fatto o per chiedere una diversa ponderazione delle prove: le critiche meramente di merito sono inammissibili se non fondate su un errore di diritto chiaramente configurabile.
- Le doglianze generiche sulla motivazione o sulla "scarsità" di prove non sono sufficienti: il ricorso deve indicare specifici vizi di diritto o di motivazione per essere ammesso.
- Se si ritiene che una scrittura privata sia falsa o inesatta, è necessario produrre elementi di fatto o di prova che dimostrino l'errore, la falsità o l'inesistenza della consegna; altrimenti la valutazione spetta al giudice del merito.
- Il difensore che proponga ricorso per cassazione deve evitare argomentazioni ripetitive o prive di specificità; l'inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e possibilità di ammende ex art. 616 c.p.p.
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