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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24218/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con sentenze del 6/11/2014 (reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9/10/1990, n. 309) e del 18/12/2014 (reati in materia di armi), proponendo istanza ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p. Il pubblico ministero non aveva dato consenso e il GIP di Locri ha respinto la richiesta ritenendo non sufficiente, ai fini della continuazione, la mera coincidenza dell'accertamento nella stessa data e il rinvenimento di armi e stupefacente nello stesso sito, non ravvisando affinità strutturale tra i reati né prova che fossero espressione di un piano volto al controllo del territorio. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione (artt. 81, 111 Cost., 125, 671 c.p.p.), sostenendo che fosse sufficiente la presenza di alcuni indici della medesimazza del disegno criminoso e che il giudice non avesse adeguatamente valutato le sentenze di merito che descrivevano l'operatività della famiglia Giorgi nel territorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la valutazione del Tribunale di Locri che aveva motivato adeguatamente il rigetto della continuazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede di esecuzione, una verifica di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione dei reati). Ha ritenuto che il ricorso chiedesse una non consentita rinnovata valutazione dei fatti e delle prove e, perciò, lo ha dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in favore della cassa delle ammende, la somma equitativamente fissata in euro 3.000, con richiamo alla sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti per cui era stata emessa una precedente sentenza; utilizzata per identificare il tipo di reato oggetto della possibile continuazione

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata come base dell'istanza per il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Norma sul concorso di reati e sulla determinazione della pena che è richiamata rispetto alla nozione di continuazione e ai criteri di unificazione delle pene

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Principio costituzionale relativo al giusto processo e al diritto a una motivazione adeguata delle decisioni giurisdizionali, invocato dal ricorrente per censurare il provvedimento impugnato

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato come parte delle norme processuali pertinenti all'impugnazione e alla motivazione, nel contesto delle censure mosse

  • art. 671, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma relativa al ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di esecuzione; indicata come norma procedurale rilevante per il giudizio di legittimità

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata che specifica i criteri probatori per il riconoscimento della continuazione: omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e programmazione dei reati

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (F.)

    Giurisprudenza che afferma il divieto per la Corte di Cassazione di rinnovare la valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al criterio per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la presenza di molteplici indicatori concreti (omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità e sistematicità della condotta, programmazione dei reati) e non può fondarsi solo su una coincidenza temporale o sul fatto che più reati siano stati accertati nella stessa perquisizione
  • La mera detenzione di una piccola quantità di stupefacente, anche se rinvenuta insieme ad armi nello stesso luogo, non è automaticamente prova che i reati siano espressione di un unico disegno criminoso volto al controllo del territorio
  • In sede di cassazione è preclusa la rinnovata valutazione del merito e dei fatti: le censure devono concernere vizi di diritto o carenze motivazionali specifiche, non la diversa interpretazione degli stessi elementi di fatto
  • Chi impugna deve indicare con precisione quali elementi il giudice non avrebbe valutato o avrebbe valutato erroneamente; argomentazioni generiche o ripetute senza specificità sono destinate a risultare insufficienti
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a titolo di ammenda, salvo dimostrazione di assenza di colpa nella scelta di proporre il ricorso

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