Cassazione Civile, Ordinanza n. 20971/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta del condominio per il pagamento di contributi condominiali relativi a spese straordinarie indicate nel rendiconto 2010/2011 approvato dall'assemblea. Il condomino opponeva il decreto e, soccombente in primo e secondo grado, proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sul condominio e sull'onere della prova, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare d'ufficio la validità della delibera assembleare del 15 giugno 2012 che aveva approvato il rendiconto, anche perché la precedente delibera del 7 aprile 2011 avrebbe incluso lavori su beni di proprietà esclusiva e quindi sarebbe nulla; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., perché il condominio non avrebbe provato il credito con la sola produzione del bilancio e delle delibere; (3) violazione dell'art. 1175 c.c. per asserito illegittimo frazionamento del medesimo credito in più procedure monitorie, invece di richiedere un unico decreto nei confronti di entrambi i comproprietari; (4) omessa pronuncia sulla dedotta natura parziaria dell'obbligazione dei comproprietari, che il ricorrente riteneva non solidale; (5) violazione del d.m. n. 55 del 2014 per l'eccessiva liquidazione delle spese di primo grado, nonostante l'assenza di istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla prova del credito e alla sindacabilità delle delibere condominiali, precisando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il condominio assolve l'onere probatorio producendo il verbale assembleare di approvazione delle spese e i relativi documenti; ha inoltre chiarito che il giudice può rilevare la nullità della delibera anche d'ufficio, ma tale nullità deve emergere dagli atti ritualmente acquisiti, e che nel caso di specie era comunque intervenuto un giudicato sulla non nullità della delibera del 7 aprile 2011. È stato poi escluso l'illegittimo frazionamento del credito, poiché i comproprietari dell'unità immobiliare sono tenuti in solido verso il condominio e il precedente recupero coattivo non aveva soddisfatto integralmente il credito. È stato respinto anche il motivo sull'omessa pronuncia, poiché la tesi della natura parziaria è stata ritenuta infondata alla luce della solidarietà dei comproprietari verso il condominio. Infine, è stata confermata la liquidazione delle spese di primo grado, perché inferiore ai valori medi tariffari applicabili e non specificamente censurata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la difesa personale del ricorrente, menzionata solo per la sua rappresentanza in giudizio
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
impone specificità del motivo e puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti, anche ai fini della deduzione della nullità di una delibera condominiale
richiamato in relazione al deposito di memorie nella fase camerale
richiamato per il decreto di estinzione in altro giudizio incidente sul giudicato
invocato dal ricorrente in tema di parti comuni e spese condominiali
invocato dal ricorrente in tema di attribuzioni dell'assemblea condominiale
invocato dal ricorrente in tema di validità delle deliberazioni assembleari
dalla sua vincolatività discende l'obbligo di contribuzione alle spese; l'annullabilità della delibera va dedotta con apposita domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione
invocato dal ricorrente per il rilievo officioso della nullità
richiamato per l'onere della prova del credito condominiale
invocato per sostenere il divieto di frazionamento abusivo del credito e il dovere di correttezza e buona fede
invocato per lamentare omessa pronuncia sul carattere parziario dell'obbligazione
richiamato a fondamento della solidarietà tra condebitori comproprietari verso il condominio
utilizzato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali; la somma liquidata è stata ritenuta inferiore ai valori medi e quindi non sproporzionata
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014
la fase istruttoria comprende anche attività difensive diverse dall'assunzione di prove orali o CTU, come richieste di prova e memorie
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 15696 del 2020
richiamata come precedente sul valore probatorio del verbale assembleare e dei documenti relativi alle spese condominiali
Cass. Sez. Un. n. 9839 del 2021
affermata la possibilità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo condominiale, di sindacare nullità e, quanto all'annullabilità, solo a fronte di apposita domanda riconvenzionale
Cass. n. 11981 del 1992
l'approvazione del rendiconto fa sorgere e prova l'obbligazione dei condomini di contribuire alle spese comuni
Cass. n. 5528 del 2025
richiamata per il principio di nullità della delibera che approvi spese per beni di proprietà esclusiva
Cass. n. 16760 del 2024
richiamata per il principio di nullità della delibera che approvi spese per beni di proprietà esclusiva
Cass. Sez. Un. n. 26242 del 2014
richiamata in tema di giudicato sulla non nullità della delibera condominiale
Cass. n. 33039 del 2018
richiamata per la solidarietà dei comproprietari verso il condominio
Cass. n. 14530 del 2017
richiamata per la solidarietà dei comproprietari verso il condominio
Cass. n. 21907 del 2011
richiamata per la solidarietà dei comproprietari verso il condominio
Cass. n. 4698 del 2019
richiamata in tema di attività comprese nella fase istruttoria ai fini della liquidazione dei compensi
Cass. n. 20993 del 2020
richiamata in tema di attività comprese nella fase istruttoria ai fini della liquidazione dei compensi
Cass. n. 28627 del 2023
richiamata in tema di attività comprese nella fase istruttoria ai fini della liquidazione dei compensi
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il condominio assolve l'onere probatorio producendo il verbale assembleare di approvazione delle spese e la documentazione relativa; la delibera approvativa costituisce titolo sufficiente del credito.
- Il giudice dell'opposizione può scrutinare la nullità della delibera condominiale posta a base dell'ingiunzione anche d'ufficio, ma tale vizio deve risultare dagli atti ritualmente acquisiti; per l'annullabilità è necessaria un'apposita domanda riconvenzionale proposta nell'atto di citazione in opposizione.
- È nulla la delibera assembleare che approvi opere e riparti di spese per manutenzione straordinaria o ricostruzione relativi a beni di proprietà esclusiva, perché si tratta di materia estranea alle attribuzioni dell'assemblea.
- I comproprietari di una medesima unità immobiliare in condominio rispondono in solido verso il condominio delle spese condominiali; non vi è indebita frammentazione della pretesa se il condominio agisce per l'intero o pro quota contro uno o più dei condebitori.
- La liquidazione dei compensi professionali va censurata in modo specifico: non è sufficiente dedurre genericamente sproporzione o assenza di istruttoria, occorrendo indicare le singole voci asseritamente errate; inoltre, la fase istruttoria può comprendere anche attività difensive diverse dall'assunzione di prove orali o CTU.
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