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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20971/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta del condominio per il pagamento di contributi condominiali relativi a spese straordinarie indicate nel rendiconto 2010/2011 approvato dall'assemblea. Il condomino opponeva il decreto e, soccombente in primo e secondo grado, proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sul condominio e sull'onere della prova, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare d'ufficio la validità della delibera assembleare del 15 giugno 2012 che aveva approvato il rendiconto, anche perché la precedente delibera del 7 aprile 2011 avrebbe incluso lavori su beni di proprietà esclusiva e quindi sarebbe nulla; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., perché il condominio non avrebbe provato il credito con la sola produzione del bilancio e delle delibere; (3) violazione dell'art. 1175 c.c. per asserito illegittimo frazionamento del medesimo credito in più procedure monitorie, invece di richiedere un unico decreto nei confronti di entrambi i comproprietari; (4) omessa pronuncia sulla dedotta natura parziaria dell'obbligazione dei comproprietari, che il ricorrente riteneva non solidale; (5) violazione del d.m. n. 55 del 2014 per l'eccessiva liquidazione delle spese di primo grado, nonostante l'assenza di istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla prova del credito e alla sindacabilità delle delibere condominiali, precisando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il condominio assolve l'onere probatorio producendo il verbale assembleare di approvazione delle spese e i relativi documenti; ha inoltre chiarito che il giudice può rilevare la nullità della delibera anche d'ufficio, ma tale nullità deve emergere dagli atti ritualmente acquisiti, e che nel caso di specie era comunque intervenuto un giudicato sulla non nullità della delibera del 7 aprile 2011. È stato poi escluso l'illegittimo frazionamento del credito, poiché i comproprietari dell'unità immobiliare sono tenuti in solido verso il condominio e il precedente recupero coattivo non aveva soddisfatto integralmente il credito. È stato respinto anche il motivo sull'omessa pronuncia, poiché la tesi della natura parziaria è stata ritenuta infondata alla luce della solidarietà dei comproprietari verso il condominio. Infine, è stata confermata la liquidazione delle spese di primo grado, perché inferiore ai valori medi tariffari applicabili e non specificamente censurata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale del ricorrente, menzionata solo per la sua rappresentanza in giudizio

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    impone specificità del motivo e puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti, anche ai fini della deduzione della nullità di una delibera condominiale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito di memorie nella fase camerale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il decreto di estinzione in altro giudizio incidente sul giudicato

  • art. 1117 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di parti comuni e spese condominiali

  • art. 1135 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di attribuzioni dell'assemblea condominiale

  • art. 1136 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di validità delle deliberazioni assembleari

  • art. 1137 c.c.

    dalla sua vincolatività discende l'obbligo di contribuzione alle spese; l'annullabilità della delibera va dedotta con apposita domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione

  • art. 1421 c.c.

    invocato dal ricorrente per il rilievo officioso della nullità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'onere della prova del credito condominiale

  • art. 1175 c.c.

    invocato per sostenere il divieto di frazionamento abusivo del credito e il dovere di correttezza e buona fede

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia sul carattere parziario dell'obbligazione

  • art. 1294 c.c.

    richiamato a fondamento della solidarietà tra condebitori comproprietari verso il condominio

  • d.m. n. 55 del 2014

    utilizzato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali; la somma liquidata è stata ritenuta inferiore ai valori medi e quindi non sproporzionata

  • art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014

    la fase istruttoria comprende anche attività difensive diverse dall'assunzione di prove orali o CTU, come richieste di prova e memorie

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 15696 del 2020

    richiamata come precedente sul valore probatorio del verbale assembleare e dei documenti relativi alle spese condominiali

  • Cass. Sez. Un. n. 9839 del 2021

    affermata la possibilità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo condominiale, di sindacare nullità e, quanto all'annullabilità, solo a fronte di apposita domanda riconvenzionale

  • Cass. n. 11981 del 1992

    l'approvazione del rendiconto fa sorgere e prova l'obbligazione dei condomini di contribuire alle spese comuni

  • Cass. n. 5528 del 2025

    richiamata per il principio di nullità della delibera che approvi spese per beni di proprietà esclusiva

  • Cass. n. 16760 del 2024

    richiamata per il principio di nullità della delibera che approvi spese per beni di proprietà esclusiva

  • Cass. Sez. Un. n. 26242 del 2014

    richiamata in tema di giudicato sulla non nullità della delibera condominiale

  • Cass. n. 33039 del 2018

    richiamata per la solidarietà dei comproprietari verso il condominio

  • Cass. n. 14530 del 2017

    richiamata per la solidarietà dei comproprietari verso il condominio

  • Cass. n. 21907 del 2011

    richiamata per la solidarietà dei comproprietari verso il condominio

  • Cass. n. 4698 del 2019

    richiamata in tema di attività comprese nella fase istruttoria ai fini della liquidazione dei compensi

  • Cass. n. 20993 del 2020

    richiamata in tema di attività comprese nella fase istruttoria ai fini della liquidazione dei compensi

  • Cass. n. 28627 del 2023

    richiamata in tema di attività comprese nella fase istruttoria ai fini della liquidazione dei compensi

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il condominio assolve l'onere probatorio producendo il verbale assembleare di approvazione delle spese e la documentazione relativa; la delibera approvativa costituisce titolo sufficiente del credito.
  • Il giudice dell'opposizione può scrutinare la nullità della delibera condominiale posta a base dell'ingiunzione anche d'ufficio, ma tale vizio deve risultare dagli atti ritualmente acquisiti; per l'annullabilità è necessaria un'apposita domanda riconvenzionale proposta nell'atto di citazione in opposizione.
  • È nulla la delibera assembleare che approvi opere e riparti di spese per manutenzione straordinaria o ricostruzione relativi a beni di proprietà esclusiva, perché si tratta di materia estranea alle attribuzioni dell'assemblea.
  • I comproprietari di una medesima unità immobiliare in condominio rispondono in solido verso il condominio delle spese condominiali; non vi è indebita frammentazione della pretesa se il condominio agisce per l'intero o pro quota contro uno o più dei condebitori.
  • La liquidazione dei compensi professionali va censurata in modo specifico: non è sufficiente dedurre genericamente sproporzione o assenza di istruttoria, occorrendo indicare le singole voci asseritamente errate; inoltre, la fase istruttoria può comprendere anche attività difensive diverse dall'assunzione di prove orali o CTU.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiOpposizioni esecutiveProveSpese di liteObbligazioni solidali
RamiCondominioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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