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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33964/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente di corrispondenza acceso nel 2003 ed estinto nel 2009. In appello la società correntista aveva ottenuto solo una parziale riforma della sentenza di primo grado, con condanna della banca alla restituzione di una somma, ma la Corte d'appello aveva escluso il superamento del tasso soglia usura per il rapporto, ritenendo che il tasso effettivo globale fosse stato erroneamente calcolato dal c.t.u. perché aveva incluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Secondo la Corte territoriale, tale capitalizzazione era legittima in contratto e gli interessi, una volta capitalizzati, sarebbero divenuti capitale e non più costo periodico; inoltre le Istruzioni della Banca d'Italia non prevederebbero il computo dell'anatocismo nel TEG. Con l'unico motivo di ricorso, la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, L. 108/1996, dell'art. 1, comma 1, D.L. 394/2000 e dell'art. 644 c.p., sostenendo che, ai fini della verifica dell'usura, devono essere considerati tutti i costi collegati all'erogazione del credito, esclusi solo imposte e tasse, e quindi anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva escluso dal novero delle voci rilevanti ai fini del TEG la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. La Suprema Corte ha affermato che il divieto di usura ha portata onnicomprensiva e che, per verificare il superamento del tasso soglia, devono essere considerate tutte le voci di costo collegate all'operazione di credito, compresa la capitalizzazione degli interessi passivi, a prescindere dalla sua eventuale legittimità contrattuale. Ha inoltre escluso che le Istruzioni della Banca d'Italia potessero giustificare l'esclusione di tale voce dal calcolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, L. 108/1996

    La determinazione del tasso effettivo globale deve tenere conto delle voci economiche collegate all'operazione di credito, secondo un criterio onnicomprensivo.

  • art. 1, comma 1, D.L. 394/2000

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'usura, quale norma concorrente nella valutazione del superamento del tasso soglia.

  • art. 644 c.p.

    "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito"

    La norma impone di considerare tutte le componenti di costo del credito, con esclusione sola di imposte e tasse; il criterio vale sia in sede penale sia civile.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    È richiamata per la legittimità della capitalizzazione trimestrale, ma la Corte precisa che la sua eventuale legittimità non incide sulla rilevanza del costo ai fini del giudizio di usurarietà.

  • Cass. S.U. 2017 n. 8806

    È richiamata per affermare il carattere onnicomprensivo delle voci economiche rilevanti ai fini dell'usura, anche nella prospettiva civile.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dell'usurarietà di un rapporto di credito, devono essere considerate tutte le voci di costo collegate all'erogazione del denaro, salvo le sole imposte e tasse espressamente escluse dalla legge.
  • La capitalizzazione degli interessi passivi costituisce un costo del credito e deve essere inclusa nel calcolo del tasso effettivo globale, anche se contrattualmente o regolamentariamente legittima.
  • La legittimità formale di una clausola anatocistica non esclude la sua rilevanza, come costo, nel giudizio sul superamento del tasso soglia.
  • Le Istruzioni della Banca d'Italia non possono essere lette in senso da escludere dal TEG componenti economiche che la legge sull'usura impone di considerare; il parametro resta quello legale dell'art. 644 c.p. e della L. 108/1996.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteUsura bancariaAnatocismo
RamiBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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