Cassazione Penale, Sentenza n. 6351/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila del 14/01/2022 che, con rito abbreviato e in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Vasto, aveva condannato la ricorrente a 2 anni di reclusione e euro 16.000 di multa per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mediante matrimoni simulati (capo A6 relativo a Margarita Munoz Cuello Yenny e capo A7 relativo a Maria Petronilla Nunez Polanco). Tre motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione e inosservanza di norme sul valore della prova, in particolare critica dell'uso di testimonianza indiretta e di intercettazioni (temporalmente successive) come prova; 2) errata applicazione di aggravanti legate al fine di profitto e al concorso di più soggetti (contestando che non sussisterebbero i presupposti per le aggravanti e la prova di dazione di denaro); 3) omissione di concessione della sospensione condizionale della pena senza motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato o inammissibile. Sul primo motivo: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria del giudice di merito, richiamando che l'art. 195 cod. proc. pen. non si applica quandola fonte è un imputato e che le intercettazioni hanno fornito riscontri utili e pertinenti anche se riferite a fatti successivi, dimostrando l'organizzazione e l'intento di procurare matrimoni fittizi. Sul secondo motivo: il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto reiterazione di censure già valutate in appello e contenenti valutazioni alternative delle prove non consentite in sede di legittimità; la Corte ha inoltre chiarito il significato di "profitto" come utilità economico-patrimoniale e ha osservato che il giudice di merito aveva comunque accertato l'esistenza di un'intenzionalità a percepire somme, anche se poi non ha applicato le aggravanti nel trattamento sanzionatorio. Sul terzo motivo: inammissibile perché la ricorrente non aveva chiesto la sospensione condizionale in appello né in sede di discussione; il giudice d'appello non è tenuto a motivare il mancato esercizio d'ufficio del potere di concessione se la parte non ha formulato la richiesta. Conseguentemente, il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), art. 12
La norma punisce il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte interpreta 'profitto' come utilità economico-patrimoniale e ammette il concetto di 'profitto indiretto' quando l'azione sia intenzionalmente diretta a procurarlo
codice di procedura penale, art. 195
La disciplina sulla testimonianza indiretta non è applicabile quando la fonte della dichiarazione sia un imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso; la chiamata de relato resta utilizzabile nel sistema del libero convincimento del giudice
codice di procedura penale, art. 494
Richiamato per spiegare che l'imputato ha la facoltà di rendere dichiarazioni in ogni stato del dibattimento, con possibilità di interloquire sulle dichiarazioni della fonte indiretta
Riferito alla sospensione condizionale della pena; la questione è stata trattata in combinato con le norme procedurali che regolano la richiesta e la motivazione
codice di procedura penale, art. 597
Il giudice d'appello non è obbligato a motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena se la parte non ha formulato alcuna richiesta concreta e motivata in tal senso
codice di procedura penale, art. 606
Richiamato per precisare i limiti del motivo di cassazione relativo alla mancata motivazione: l'omessa motivazione sul mancato esercizio d'ufficio non costituisce motivo di cassazione se la parte non ha richiesto il beneficio
Massime di principio
- Le dichiarazioni raccolte indirettamente da un imputato o provenienti da un imputato in procedimento connesso possono essere utilizzate come elementi di prova e non sono automaticamente escluse dall'art. 195 c.p.p.; il giudice deve valutare la significatività e i riscontri di tali dichiarazioni
- Le intercettazioni, anche se riferite a conversazioni posteriori ai fatti oggetto del procedimento, possono costituire riscontro utile se dimostrano pianificazione, intenti o organizzazione dell'illecito
- Per l'aggravante del 'profitto' nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è necessaria una utilità economico-patrimoniale; il profitto può essere diretto o indiretto se l'azione è intenzionalmente diretta a procurarlo
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né compie uno scrutinio probatorio alternativo: le censure che si limitano a contestare la valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito sono inammissibili o infondate
- Il giudice d'appello ha un potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ma l'obbligo di motivazione sul mancato esercizio sussiste solo se la parte abbia manifestato concretamente e motivatamente l'interesse al beneficio in sede di impugnazione o nella discussione
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