Cassazione Penale, Sentenza n. 6313/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione un capo e dichiarato colpevole Saetti per bancarotta per distrazione (artt. 216, 223, 218, 225 legge fall.). Il ricorrente deduce: errata applicazione dell'art. 223 in relazione all'art. 216 l.f., sostenendo che le operazioni erano trasferimenti infragruppo leciti (servizi amministrativi e commerciali rese da Link Formazione a GPP Studi), l'assenza di un vantaggio personale, la mancanza di prova del dolo (intenzionalità di distrarre senza contropartita), e la contraddittorietà della valutazione rispetto ad altre operazioni ritenute lecite; inoltre lamenta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui le operazioni infragruppo contestate non sono state adeguatamente giustificate da vantaggi compensativi chiari e determinati e che il saldo negativo complessivo (rilevato in sentenza di merito) e le anomalie documentali (fatture sintetiche, identità degli organi amministrativi, conflitti di interesse) connotavano le movimentazioni come distrattive. La Cassazione ha inoltre ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, richiamando il principio secondo cui il ricorrente non può dolersi in Cassazione della mancata concessione se non ne ha fatto richiesta nel giudizio di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese e agli oneri previsti dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 223 legge fallimentare
Norma richiamata per la fattispecie di bancarotta per distrazione; la Cassazione conferma che l'appartenenza a un gruppo non esclude automaticamente la natura distrattiva delle operazioni intra-gruppo.
art. 216 legge fallimentare
Richiamato in rapporto all'art. 223; disciplina rilevante nel quadro della bancarotta fraudolenta per distrazione, parte dell'impianto normativo considerato dai giudici di merito.
artt. 218 e 225 legge fallimentare
Ulteriori norme del titolo fallimentare connesse alle contestazioni; la Corte ha confermato la valutazione complessiva delle condotte alla luce di tali disposizioni.
art. 2634 cod. civ.
Richiamato per il principio che i trasferimenti devono poter essere giustificati da vantaggi compensativi concreti per la società apparentemente danneggiata; la mancanza di prova di tali vantaggi rende l'operazione sospetta.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale applicata per le statuizioni conseguenti al rigetto del ricorso (condanna alle spese per il ricorrente).
art. 597 comma 5 c.p. e art. 53 L. 689/81
Norme richiamate nella doglianza relativa alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ricordato i limiti di censurabilità in Cassazione se la richiesta non è stata formulata in sede di merito.
Sez. Un., n. 22533 del 25/10/2018 (giurisprudenza)
Principio consolidato citato dalla Corte: il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare il mancato esercizio del potere-dovere di applicare la sospensione condizionale, ma il ricorrente non può censurarne la mancata concessione in Cassazione se non ne ha fatto richiesta in sede di merito.
Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019 (giurisprudenza)
Richiamata come orientamento sulla rilevanza del concetto di gruppo e sulla necessità di prove specifiche per escludere la natura distrattiva delle operazioni infragruppo.
Sez. 1, Sent. n. 1553 del 19/11/2018 (giurisprudenza)
Richiamata sul valore probatorio dei verbali e sulla impossibilità di far valere deduzioni non verbalizzate nel processo di impugnazione.
Massime di principio
- La mera appartenenza a un gruppo di società non legittima automaticamente trasferimenti di risorse: per escludere la natura distrattiva è necessario dimostrare specifici e concreti vantaggi compensativi per la società apparentemente svantaggiata o un saldo finale positivo delle operazioni.
- La mancanza di locupletazione personale dell'amministratore non esclude il reato di bancarotta per distrazione: rilevano la destinazione delle risorse e l'assenza di giustificazioni economiche corrispondenti ai trasferimenti.
- Anomalie documentali (fatture sintetiche o fittizie) e la coincidenza degli organi amministrativi tra società collegano fattori che, se presenti, rafforzano l'interpretazione di condotte distrattive e la consapevolezza illecita.
- Nel giudizio di Cassazione non è ammissibile censurare la mancata concessione di benefici (es. sospensione condizionale) se tale beneficio non è stato richiesto espressamente nel giudizio di merito; il principio è rafforzato dalla giurisprudenza di legittimità.
- Il criterio discrimen adottato dai giudici è spesso il saldo complessivo degli scambi infragruppo: saldi negativi persistenti costituiscono indizio a favore della natura distrattiva, saldi positivi o adeguate evidenze di compensazione possono invece giustificare le operazioni.
- Le valutazioni di merito che individuano elementi concreti di criticità documentale ed economica sono difficilmente riformabili in Cassazione se adeguatamente motivate; il rimedio della legittimità verifica principalmente la corretta applicazione del diritto e la motivazione.
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