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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6314/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I due difensori erano stati assolti dal Giudice di Pace di Campobasso perché il fatto non costituiva reato in relazione al presunto reato di diffamazione aggravata (art. 595 c.p.), essendosi limitati a deduzioni sulla situazione patrimoniale e reddituale di Morelli inserite in memorie difensive. Il Pubblico Ministero ha impugnato l'assoluzione sostenendo: (i) errata applicazione della legge penale per non aver contestualizzato le frasi contestate nel contesto processuale (giudizio di cessazione degli effetti civili) e per non aver tenuto conto di un'indagine patrimoniale disposta nel frattempo; (ii) che la riproposizione delle affermazioni nelle due memorie dimostrerebbe dolo (anche eventuale) e che non può operare la scriminante invocata (art. 598 c.p.); (iii) contraddittorietà e insufficienti motivazioni in relazione alla valutazione della testimonianza del tecnico Colavita sulla disponibilità da parte di Morelli degli utili societari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valutato le prove e motivato l'assoluzione sulla base dell'art. 595 c.p.: le espressioni contestate (in particolare l'affermazione "può contare su entrate non fiscalizzate") erano inserite in un contesto tecnico-processuale e non avevano valore offensivo, né eccedevano il limite della continenza. La Corte ha quindi escluso la rilevante censura di diritto sollevata dal pubblico ministero, osservando che il ricorso si limitava a una rivalutazione del materiale probatorio non sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 530 c.p.p.

    sentenza di assoluzione ex art. 530 codice di rito

    norma procedurale che consente la pronuncia di assoluzione perche' il fatto non costituisce reato; utilizzata dal giudice di pace per motivare l'assoluzione

  • art. 595 c.p.

    reato di cui all'art. 595 comma 1 e 2 cod. pen.

    norma sulla diffamazione; la Corte di merito ha applicato i parametri di offensività e continenza per escludere la tipicità del fatto nel contesto delle memorie difensive

  • art. 598 c.p.

    invocata come scriminante

    richiamata dal pubblico ministero come possibile scriminante/giustificazione, ma la Corte di merito non ha ritenuto applicabile tale scriminante alla fattispecie poiché ha escluso che le frasi avessero valenza diffamatoria

  • art. 43 c.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione al tema del dolo e della responsabilità degli imputati (coefficienti di dolo generico ed eventuale); dalla lettura emerge che il PM ha cercato di collegare la ripetizione delle affermazioni a un elemento psicologico colpevole

  • art. 606 comma 1 lett. b) e e) c.p.p.

    norme processuali che individuano i motivi di cassazione (b = inosservanza o erronea applicazione della legge penale; e = contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha ritenuto che le censure fossero ricondotte a una rivalutazione di merito delle prove e non a corrette questioni di diritto

  • art. 192 c.p.

    citato dal ricorrente in relazione alla valutazione probatoria (in particolare alla deposizione del teste Colavita); dalla sentenza emerge che la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito sulla rilevanza della testimonianza

  • art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 (conv. L. 18/12/2020 n.176)

    norma organizzativa che ha consentito la trattazione del ricorso senza intervento delle parti (conclusioni scritte)

Massime di principio

  • Le affermazioni contenute in atti processuali (memorie difensive) vanno valutate nel contesto tecnico-giuridico in cui sono espresse: dichiarazioni che appaiono deduzioni tecniche sul profilo patrimoniale possono non avere rilevanza diffamatoria se non contengono un chiaro contenuto offensivo o gratuitamente denigratorio.
  • Per il sindacato in Cassazione è essenziale distinguere tra errori di diritto e mera rivalutazione del materiale probatorio: una motivazione di merito congrua e fondata sulle prove non è sindacabile in sede di legittimità come semplice diversa valutazione degli elementi probatori.
  • La ripetizione di affermazioni contestate può essere valutata ai fini dell'elemento psicologico (dolo), ma occorre dimostrare che gli autori fossero consapevoli della falsità o dell'offensività delle espressioni; la mera incertezza o la funzione difensiva non escludono automaticamente la valutazione di non offensività.
  • La presenza di indagini patrimoniali o di deposizioni tecniche non determina automaticamente la sussistenza del reato di diffamazione: è necessario che emerga in modo chiaro un giudizio offensivo, ingiurioso e gratuito sulla persona, non semplice deduzione sulla situazione economica.
  • Nel processo civile il giudicante può rimuovere o censurare affermazioni ritenute lesive: la possibilità di azione processuale interna (es. richiesta di espunzione) influenza la valutazione della offensività delle affermazioni rese in atti difensivi.

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