Cassazione Penale, Sentenza n. 6317/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, in appello, della condanna per il reato di minaccia (art. 612 c.p., comma 2). Il ricorrente contestava il travisamento della prova e la motivazione della Corte territoriale, sostenendo che i due testi oculari avevano riferito frasi divergenti (uno "vieni fuori ti ammazzo", l'altro "ti faccio un culo così") e che, preso il contesto e l'atteggiamento della persona offesa, la condotta rilevava al più come minaccia semplice e non come minaccia grave/reato aggravato; inoltre si denunciava la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvessero in una mera richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio, materia non sindacabile in sede di legittimità, e ha condiviso la valutazione della Corte d'Appello che aveva ricondotto le dichiarazioni dei testi a un nucleo coerente, valutando altresì il contesto (comportamento prepotente dell'imputato, forzatura della sbarra, negazione d'accesso al controllore e conseguente allerta delle forze dell'ordine) come elemento idoneo a integrare la gravità della minaccia. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
La norma sul reato di minaccia è stata interpretata considerando non solo il tenore letterale delle espressioni ma il contesto e la condotta complessiva: una minaccia può assumere gravità anche se espressa con termini non esplicitamente di morte, se oggettivamente idonea a turbare la libertà morale della vittima.
art. 192 c.p.p.
Richiamata nella censura del ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non fosse stata violata perché la questione attiene alla valutazione di merito non sindacabile in Cassazione.
art. 530 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione e alla sussistenza degli elementi del reato; la Corte lo ha considerato inapplicabile alle censure che chiedevano mera riconsiderazione delle risultanze probatorie.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Disposizione procedurale richiamata per il trattamento del ricorso senza udienza con le parti, decidendo sulla base degli atti e delle conclusioni scritte.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del materiale probatorio; le doglianze che si riducono a una diversa lettura dei fatti sono, di regola, inammissibili.
- La gravità della minaccia va valutata con riguardo alle parole usate e, soprattutto, al contesto in cui sono state pronunciate: comportamento prepotente, condotta fisica o costrizione di accesso possono aumentare la percezione di pericolo anche se la formula verbale non esplicita la minaccia di morte.
- Dichiarazioni di testimoni che appaiono divergenti nella forma possono essere ricondotte a un medesimo nucleo se, nella valutazione complessiva, risultano reciprocamente riscontrabili.
- Per impugnare efficacemente una condanna per minaccia è necessario individuare vizi di diritto o palese contraddittorietà/illogicità della motivazione, non limitarsi a chiedere una riconsiderazione dei fatti.
- Appelli o ricorsi manifestamente volti solo alla rinnovazione della prova possono comportare, oltre al rigetto, l'addebito delle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se l'inammissibilità deriva da profili di colpa nell'impugnazione.
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