Cassazione Penale, Sentenza n. 6320/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, in riforma della pronuncia del Giudice di pace che aveva assolto la ricorrente dal reato di minaccia perché il fatto non sussiste, ha condannato Alecci alla rifusione dei danni in favore della parte civile. Il ricorso articolava due motivi: (1) censura dell'erronea applicazione delle norme processuali in materia di appello della parte civile (deducendo che l'appello doveva riguardare solo gli aspetti civili e che l'appello aveva illegittimamente investito la responsabilità penale; si lamentava inoltre che il giudice di appello era giunto a responsabilità valutando diversamente l'attendibilità della prova dichiarativa senza procedere alla rinnovazione istruttoria); (2) carenza di specificità e determinatezza dell'atto di appello ai sensi degli artt. 591, 576 e 581 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo (l'appello era sufficientemente specifico) e ha confermato l'ammissibilità dell'appello della parte civile anche quando investa, pur erroneamente, profili di responsabilità penale. Tuttavia ha ritenuto fondata la censura relativa all'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: quando il giudice di appello riformi la sentenza assolutoria basandosi su un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale (anche se l'appello è della sola parte civile). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rimessa al giudice civile competente per valore in grado d'appello per il nuovo giudizio.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamato in relazione alla richiesta del difensore di discussione orale; utilizzato come norma procedurale che disciplina la discussione in udienza.
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di trasmissione alla sezione civile: il Collegio precisa che per individuare il regime applicabile al rinvio occorre fare riferimento al momento di deliberazione della sentenza impugnata (principio tempus regit actum).
art. 185 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorso come presunta erronea applicazione; la Corte non entra nel merito sostanziale della norma ma valuta le censure processuali connesse all'appello della parte civile.
art. 576 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto ai requisiti dell'atto di appello; la Corte ha ritenuto che l'atto contestato soddisfacesse i requisiti di specificità richiesti.
art. 581 cod. proc. pen.
Citato in relazione alla determinazione e specificità dell'impugnazione; la Corte lo tiene presente nel valutare l'idoneità dell'atto di appello a indicare i motivi critici contro la decisione di primo grado.
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento normativo collegato alle impugnazioni civili; contestualmente valutato con gli altri articoli sull'ammissibilità dell'appello della parte civile.
art. 591 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare la carenza di specificità dell'appello; la Corte ha ritenuto infondata tale censura trattandosi di un atto sufficientemente motivato.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La Corte chiarisce che l'introduzione del comma 3-bis (rinnovazione istruttoria su impugnazione del PM) non esclude l'obbligo del giudice d'appello di rinnovare l'istruzione anche quando la riforma sia disposta sulla base di diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative su impulso della parte civile.
art. 574, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui l'impugnazione diretta alla responsabilità estende i suoi effetti agli altri punti connessi della sentenza (es. risarcimento danni).
art. 37 del d.lgs. n. 274/2000
Citato nel coordinamento con l'art. 574 c.p.p.; utile a spiegare la legittimazione e l'effetto estensivo dell'impugnazione in materia di sanzioni pecuniarie e rifusione danni.
Massime di principio
- L'appello proposto dalla parte civile avverso una sentenza di proscioglimento è ammissibile anche se investe, anche erroneamente, profili relativi alla responsabilità penale; non è necessario che l'appello sia espressamente circoscritto "ai soli effetti civili".
- Se il giudice d'appello riforma una sentenza assolutoria basandosi su diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale (anche d'ufficio), anche quando l'appello sia stato proposto dalla sola parte civile.
- La mancata rinnovazione dell'istruzione, quando richiesta dal mutato apprezzamento dell'attendibilità testimoniale, costituisce vizio che determina l'annullamento della decisione agli effetti civili e il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
- L'atto di appello deve contenere una disamina critica della ratio decidendi della sentenza impugnata; una motivazione che evidenzi il contrasto argomentativo rispetto alle valutazioni del giudice di primo grado è in genere sufficiente a soddisfare i requisiti di specificità.
- Quando la decisione civile (risarcitoria) dipende necessariamente dall'affermazione della responsabilità penale, le impugnazioni sulla responsabilità estendono i loro effetti alle statuizioni civili connesse.
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