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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6321/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e vizi di motivazione con riferimento alle dichiarazioni delle persone offese. Sosteneva che la Corte di appello non avesse effettuato un puntuale confronto tra il gravame e le testimonianze, avendo dato per attendibili le persone offese mediante formule di stile non sufficienti e non avendo considerato discrasie, che secondo il ricorrente renderebbero almeno dubbiosa la ricostruzione dei fatti e impongono l'applicazione del principio del «oltre ogni ragionevole dubbio».

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse valutato puntualmente le testimonianze delle due persone offese, evidenziandone linearità, assenza di rilevanti contraddizioni, reciproco riscontro e coerenza con la denuncia. Le discrepanze rilevate dal ricorrente sono state giudicate marginali e dovute a una lettura parcellizzata. La Corte di cassazione ha inoltre affermato l'inammissibilità del tentativo di rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità, richiamando orientamenti secondo cui il giudice di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle testimonianze. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    art. 23, comma 8 del d.l. 28/10/2020, n.137

    Norma richiamata per la procedura di discussione/requisitoria scritta (misure emergenziali Covid): ha consentito la presentazione di requisitoria scritta e la mancata richiesta di discussione orale

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti formali e temporali del ricorso per cassazione e alla declaratoria degli aspetti ammissibili del gravame

  • art. 192 cod. proc. pen.

    L'articolo è stato evocato dal ricorrente in ordine alla motivazione e alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto che non vi fosse inosservanza della norma e che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012 (Aprovitola, Rv. 253774)

    Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774

    Precedente richiamato per il principio secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a una rivalutazione delle prove testimoniali: il giudice di legittimità controlla le modalità di raccolta e la coerenza logica della motivazione, non la rinnovata valutazione del merito probatorio

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle testimonianze: le critiche che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
  • Per essere ammissibile un ricorso per cassazione che censuri la motivazione occorre dimostrare vizi specifici, logici o normativi, nella motivazione della sentenza impugnata (contraddizione, omessa valutazione di elementi rilevanti, illogicità manifesta), non limitarsi a presentare discrepanze o frammenti probatori
  • Discrepanze marginali tra dichiarazioni non sono di per sé idonee a travolgere un compendio probatorio ritenuto coerente e corroborato: bisogna dimostrare che le incongruenze incidono sul nucleo probatorio
  • Nelle impugnazioni è utile indicare in modo strutturato e argomentato le parti della motivazione che si ritengono viziate e spiegare perché dette carenze impediscono una valutazione logica e univoca dei fatti, per superare il limite dell'inammissibilità
  • Attenzione al rischio di condanna alle spese e, se configurabile colpa nella determinazione dell'inammissibilità, all'ammenda: evitare ricorsi basati su mere divergenze di valutazione probatoria

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