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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2356/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di sostituzione della pena detentiva (3 anni e 9 mesi) con lavoro di pubblica utilità o, alternativamente, con detenzione domiciliare. Due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto ostativo l'unico precedente penale (pena sospesa del 2007) senza svolgere l'istruttoria prevista dall'art. 56 L. 689/1981 e senza considerare il cambiamento delle condizioni personali; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver considerato, ai fini dei limiti di accesso alle pene sostitutive, la pena inflitta in sentenza anziché la pena residua da espiare (tenendo conto del presofferto in custodia cautelare), chiedendo l'applicazione analogica dei criteri favorevoli previsti per le misure alternative alla detenzione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha sancito che, ai fini dell'applicabilità delle pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (art. 20-bis), i limiti di pena vanno riferiti alla pena inflitta con la sentenza di condanna e non alla sola residua da espiare; questa regola vale anche quando l'istanza è proposta al giudice dell'esecuzione in base alla disciplina transitoria (art.95 d.lgs.150/2022): il giudice dell'esecuzione deve verificare retrospettivamente se il condannato, in base alla pena inflitta in sentenza, avrebbe potuto accedere alla pena sostitutiva. Quanto al merito della detenzione domiciliare, la Corte ha ritenuto non ammissibile la censura perché si trattava di questioni di fatto e di valutazione del giudice del merito (gravità del fatto, misura della pena, capacità a delinquere e rischio di prosecuzione dell'attività illecita); pertanto l'ordinanza impugnata è stata confermata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95

    Disciplina transitoria che consente, in favore del reo, l'applicazione retroattiva delle nuove pene sostitutive anche nei procedimenti pendenti; permette al condannato di proporre istanza al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità.

  • art. 20-bis (richiamato nella sentenza come criterio per i limiti delle pene sostitutive)

    I limiti di pena per l'accesso alle diverse pene sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità fino a 3 anni) si riferiscono alla pena inflitta in sentenza dal giudice della cognizione e non alla pena residua da espiare.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 56, 59

    Art. 53 (limiti per lavoro di pubblica utilità) e artt. 56/59 (istruttoria e criteri applicativi): le norme del Capo III sono richiamate come compatibili in sede di esecuzione, ma l'accesso va valutato sul titolo definitivo (pena inflitta). L'art.56 impone attività istruttoria che il ricorrente lamenta non sia stata svolta, ma la Corte ha ritenuto le censure di merito inammissibili.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di applicazione della pena (gravità del fatto, capacità a delinquere) utilizzati dal giudice dell'esecuzione per escludere la detenzione domiciliare come inadeguata.

  • art. 656, comma 5, c.p.p.

    Norma sul differimento/sospensione dell'esecuzione; la Corte evidenzia che, diversamente da tale norma, non esiste una disposizione che riconduca i limiti delle pene sostitutive alla sola pena residua, giustificando perciò il riferimento alla pena inflitta.

  • art. 657 c.p.p.

    In sede esecutiva il periodo di custodia cautelare deve essere scomputato dalla pena sostitutiva a contenuto detentivo, ma ciò non incide sui limiti di accesso valutati sulla pena inflitta.

  • art. 47 comma 3-bis Ord. pen. (richiamato dalla difesa)

    La difesa invocava criteri favorevoli delle misure alternative (affidamento in prova) se la pena residua rientra nei limiti; la Corte ha escluso l'estensione analogica ai limiti delle pene sostitutive, precisando che l'art. 67 L. 689/1981 esclude l'applicabilità delle misure alternative quando è già applicata una pena sostitutiva.

  • art. 67 legge n. 689/1981

    Esclude l'applicabilità delle misure alternative alla detenzione in favore del condannato cui sia applicata una pena sostitutiva, salvo eccezioni espressamente previste.

Massime di principio

  • Per valutare l'ammissibilità delle pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (art. 20-bis) il parametro rilevante è la pena inflitta nella sentenza di condanna e non la sola pena residua da espiare.
  • Quando un giudice dell'esecuzione riceve un'istanza di sostituzione in base alla disciplina transitoria, deve retrospettivamente verificare se, in base alla pena inflitta in sentenza, il condannato avrebbe potuto accedere alla pena sostitutiva; solo in caso affermativo può procedere all'esame degli altri presupposti.
  • Il periodo di custodia cautelare presofferto viene scomputato nella fase esecutiva dalla pena da eseguire, ma lo scomputo non modifica i limiti di pena rilevanti per l'ammissione alle pene sostitutive valutati sulla sentenza.
  • Le valutazioni sulla gravità del fatto, sulla misura della pena rispetto ai parametri editti e sulla capacità a delinquere sono valutazioni discrezionali del giudice del merito; censure che impongano rivalutazioni di merito possono essere inammissibili in sede di legittimità se si riducono a contestazioni di fatto.
  • I precedenti penali, anche se remoti o di natura diversa, possono essere ritenuti ostativi all'applicazione di una pena sostitutiva qualora, nel complesso, rilevino sulla pericolosità o sull'idoneità della misura sostitutiva a impedire la prosecuzione dell'attività illecita.

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