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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23490/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana, rinvenuti nella propria autovettura insieme a denaro contante occultato. Con un unico motivo ha denunciato violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sulla prova della responsabilità concorsuale, sostenendo di non aver fornito alcun contributo alla realizzazione del reato contestato anche ad altro soggetto indicato nel processo. Ha inoltre lamentato la mancata applicazione dell'art. 114 c.p., sostenendo che l'eventuale apporto da lui fornito fosse di minima importanza e del tutto marginale. Ha depositato memoria difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse congruamente valorizzato gli elementi probatori già posti a base della decisione di primo grado, in particolare i contatti telefonici tra l'imputato e altro soggetto in uso all'utenza dell'imputato, avvenuti nelle ore immediatamente precedenti ai fatti, nonché le captazioni ambientali e le conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura in cui era occultata la droga. Da tali elementi è stato desunto il pieno coinvolgimento dell'imputato nell'operazione di occultamento e nel trasporto della sostanza stupefacente, con conseguente esclusione sia dell'assenza di contributo causale sia della minima importanza del ruolo invocata ai sensi dell'art. 114 c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    disposizione incriminatrice in materia di stupefacenti applicata alla detenzione di cocaina e marijuana in quantità idonee a un rilevante numero di dosi singole.

  • art. 192 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per contestare la valutazione degli indizi e la prova della responsabilità; la Corte non ha ravvisato vizi nella motivazione della decisione di merito.

  • art. 114 c.p.

    norma sulla diminuzione di pena per il concorso di minima importanza; la Corte ha escluso che il ruolo dell'imputato fosse marginale, qualificandolo come committente del trasporto in concorso con terzi.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente, in quanto soccombente in un ricorso dichiarato inammissibile, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, circostanza non ravvisata nel caso concreto.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione contro una condanna per detenzione di stupefacenti, la censura sulla valutazione della prova è inammissibile quando mira in sostanza a una diversa lettura del compendio probatorio, se la motivazione di merito risulta logica e coerente nel valorizzare plurimi elementi convergenti, come contatti telefonici, captazioni ambientali e contenuto delle conversazioni.
  • La responsabilità concorsuale può essere desunta anche da elementi indiretti e dal contenuto delle comunicazioni tra i soggetti coinvolti, purché essi consentano di inferire un ruolo attivo nell'operazione illecita e non una mera presenza occasionale.
  • La causa di diminuzione per il contributo di minima importanza nel concorso di persone non è applicabile quando il soggetto risulti partecipe in modo significativo alla realizzazione del fatto, ad esempio come promotore o committente di un'attività di trasporto o occultamento di sostanza stupefacente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniElemento soggettivo
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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