Cassazione Civile, Ordinanza n. 26040/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Il ricorrente aveva promosso domanda di equa riparazione ex legge Pinto per la durata di un procedimento penale iniziato con il sequestro di conti correnti, somme, quote societarie e autoveicoli, disposto nell'ambito di indagini per vari reati e concluso con archiviazione e dissequestro. Dopo un primo diniego fondato sull'asserita mancata istanza di accelerazione, la Cassazione aveva già cassato con rinvio quel decreto, affermando che la fase delle indagini preliminari rileva ai fini dell'equa riparazione dal momento in cui l'indagato abbia avuto concreta conoscenza del procedimento. Nel giudizio di rinvio, tuttavia, la Corte d'appello aveva nuovamente rigettato la domanda, ritenendo tardiva l'istanza di equa riparazione per mancata prova della data di conoscenza del decreto di archiviazione e ipotizzando una conoscenza anteriore in base ad atti di dissequestro e ad altre circostanze. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 116, 277 e 737 c.p.c., 3 e 4 l. n. 89/2001 e art. 6 CEDU, sostenendo che la Corte territoriale aveva rilevato d'ufficio una tardività/decadenza ormai coperta da giudicato interno e, comunque, aveva invertito l'onere della prova e fondato la decisione su mere congetture, senza un'eccezione del Ministero e senza adeguato supporto documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello avesse violato i limiti del giudicato interno e del principio di intangibilità della sentenza di cassazione, perché aveva riaperto d'ufficio la questione della tardività della domanda di equa riparazione, già superata dalla precedente pronuncia di legittimità e non dedotta dal Ministero. Per questo ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato nuovamente alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'istanza di accelerazione; nel caso era stato già escluso che se ne imponesse la presentazione in relazione al procedimento presupposto.
richiamato per il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione; la Corte d'appello di rinvio lo ha applicato per rilevare la tardività, ma la Cassazione ha ritenuto tale questione preclusa dal giudicato interno.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto a un processo di durata ragionevole e della necessità che la decisione sia fondata su prove, non su congetture.
richiamato per censurare l'asserita inversione dell'onere della prova sulla data di conoscenza del provvedimento conclusivo del procedimento.
richiamato per contestare la valutazione delle prove e il ricorso a presunzioni non sorrette da elementi documentali.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella decisione di rinvio.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella decisione di rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai limiti segnati dalla sentenza di cassazione e non può riesaminare questioni che costituiscano il presupposto logico-giuridico della decisione annullata, quando su di esse si sia formato giudicato interno o implicito.
- Anche una questione astrattamente rilevabile d'ufficio non può essere riaperta nel giudizio di rinvio se è ormai incompatibile con il decisum della Corte di cassazione e non è stata oggetto del motivo accolto.
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento penale, la fase delle indagini preliminari è rilevante dal momento in cui l'indagato abbia avuto concreta conoscenza del procedimento a suo carico fino alla sua definizione con archiviazione o con provvedimento definitivo.
- La decadenza dalla domanda di equa riparazione non può essere affermata sulla base di mere congetture sulla data di conoscenza del provvedimento conclusivo, occorrendo un accertamento coerente con gli elementi risultanti dagli atti e con il corretto riparto dell'onere della prova.
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