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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19634/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, nell'ambito della procedura fallimentare personale del ricorrente e della società di cui era socio accomandatario, di un immobile di sua proprietà. Il fallito aveva chiesto di contestare il contratto di compravendita intervenuto tra la curatela e gli aggiudicatari, deducendo in origine domande di annullamento, rescissione e arricchimento senza causa. In appello aveva anche sostenuto che l'immobile fosse stato erroneamente individuato o stimato, perché il consulente avrebbe periziato un bene diverso e attiguo, e aveva poi prospettato la nullità della vendita per difetto di consenso del curatore. Con il ricorso per cassazione ha denunciato: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 1418, 1325, 1326 e 1421 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto nuova la deduzione sull'errore nell'individuazione del bene e avesse omesso di rilevare d'ufficio la nullità del contratto; 2) violazione degli artt. 42 e 43 l.f. e degli artt. 24 Cost. e 6 e 14 CEDU, sostenendo che la curatela si fosse sottratta al controllo giudiziale limitandosi a resistere e che ciò legittimasse l'azione del fallito, anche considerando che il prezzo ricavato non sarebbe stato di mercato e che sarebbe stato venduto un bene diverso da quello stimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando il principio per cui il fallito conserva eccezionalmente legittimazione e capacità processuale solo in caso di totale inerzia degli organi fallimentari, non quando il curatore scelga consapevolmente di non aderire alle iniziative del fallito per una valutazione di convenienza. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione nel mezzo proposto, che il curatore non era rimasto inerte ma aveva ritenuto congruo il prezzo di vendita in relazione alle condizioni dell'immobile e alla pubblicità dell'incanto. Quanto al primo motivo, la censura sulla nuova allegazione in appello è stata dichiarata assorbita dal rigetto del motivo sulla legittimazione; la doglianza sulla pretesa nullità è stata invece respinta perché, una volta esclusa la legittimazione del fallito ad agire, non era possibile esaminare il merito né rilevare d'ufficio nullità, e comunque i vizi prospettati attengono, al più, ad annullabilità per vizi del consenso, non a nullità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    non è consentita in appello la proposizione di nuove allegazioni fattuali che introducano un diverso tema di indagine rispetto a quello coltivato in primo grado

  • art. 1418 c.c.

    i vizi dedotti in relazione alla compravendita non integrano nullità del contratto, ma semmai ipotesi di annullabilità per vizi del consenso

  • artt. 1325 e 1326 c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere un difetto di consenso negoziale, ma la Corte osserva che ciò non conduce alla nullità

  • art. 1421 c.c.

    il rilievo officioso della nullità presuppone che il giudice possa esaminare il merito della domanda, circostanza esclusa per difetto di legittimazione del fallito

  • artt. 42 e 43 l.f.

    il fallimento comporta l'attribuzione esclusiva al curatore della capacità processuale e la perdita di quella del fallito, salvo legittimazione suppletiva eccezionale

  • art. 104 l.f.

    la vendita era stata eseguita in esecuzione del programma di liquidazione approvato nell'ambito della procedura fallimentare

  • art. 41 l.f.

    richiamato in relazione all'approvazione del programma di liquidazione

  • art. 108 l.f.

    costituisce rimedio preventivo da attivare davanti al giudice delegato per sospendere o impedire la vendita in caso di prezzo notevolmente inferiore al giusto

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, ma ritenuto non idoneo a superare i limiti alla legittimazione del fallito

  • artt. 6 e 14 CEDU

    invocati dal ricorrente, senza che la Corte ne ricavi una diversa regola sulla legittimazione processuale

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    è il vizio formalmente dedotto nei due motivi di ricorso

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    il sindacato sul giudizio di fatto sarebbe stato possibile solo nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto in modo utile

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    richiamato per escludere l'ammissibilità del controllo sul fatto nei limiti previsti per la c.d. doppia conforme, ratione temporis applicabile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel fallimento, la legittimazione processuale del fallito è eccezionale e suppletiva: sussiste solo quando il curatore e gli organi della procedura versino in un'inerzia totale, non quando abbiano semplicemente valutato non conveniente intraprendere o coltivare l'azione.
  • La scelta del curatore di non aderire alle iniziative del fallito, se fondata su una valutazione di convenienza della procedura, esclude il presupposto dell'inerzia e impedisce al fallito di sostituirsi stabilmente alla curatela.
  • Il diritto di accesso alla giustizia del fallito non elide i limiti derivanti dalla struttura della procedura concorsuale, che mira a evitare giudizi incontrollati e sovrapposizioni di ruoli tra fallito e curatore.
  • Le censure che presuppongono un diverso apprezzamento di fatto della convenienza della vendita, della congruità del prezzo o delle condizioni del bene non sono scrutinabili in cassazione se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • I vizi relativi all'erronea individuazione del bene o al difetto di volontà negoziale del venditore, quando attengono alla formazione del consenso, integrano in linea di principio annullabilità del contratto e non nullità ex art. 1418 c.c.; la nullità non può essere invocata per aggirare i limiti processuali alla legittimazione all'azione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniCompravendita
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàGiudicato

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