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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14421/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla successione ereditaria di un soggetto deceduto, cui erano succeduti per legge il fratello e i discendenti dei fratelli premorti. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità di un atto di trasferimento immobiliare compiuto da un procuratore del de cuius e, in sede definitiva, aveva disposto la divisione dei beni ereditari, con conguagli e condanna degli acquirenti al pagamento delle rendite del bene oggetto dell'atto nullo. In appello alcuni coeredi avevano contestato sia la composizione dell'asse, sia la condanna alle rendite. La Corte d'appello ha riformato solo in parte, ritenendo che nell'asse rientrasse solo un vano terraneo con accesso da un certo civico e non anche l'altro vano contiguo, sulla base dell'interpretazione del testamento del comune dante causa; ha invece confermato la condanna al pagamento delle rendite del bene acquistato con atto poi dichiarato nullo, rilevando che non era stata proposta domanda di restituzione del prezzo né eccepita compensazione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 279 e 327 c.p.c., sostenendo che l'ordinanza con cui la Corte d'appello aveva disposto il richiamo del CTU avrebbe avuto valore di sentenza non definitiva e avrebbe già deciso sulla composizione della massa ereditaria; 2) violazione delle regole di ermeneutica testamentaria, assumendo che il testamento attribuisse una diversa porzione dell'immobile; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la consulenza tecnica avrebbe mostrato una diversa collocazione del tramezzo e una diversa ripartizione proporzionale del vano; 4) violazione degli artt. 1425 e 535 c.c., sostenendo che gli effetti restitutori e l'obbligo di corrispondere le rendite potessero decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza e, comunque, non potessero essere considerati autonomamente rispetto alla restituzione del prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che l'ordinanza di appello avesse natura decisoria, qualificandola come provvedimento istruttorio privo di contenuto di sentenza non definitiva. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l'interpretazione del testamento compiuta dal giudice di merito era plausibile, coerente con il testo e sottratta al sindacato di legittimità, non potendosi in cassazione proporre una lettura alternativa del negozio sotto veste di violazione dei canoni ermeneutici. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, poiché la Corte territoriale aveva esaminato e motivato sulle risultanze istruttorie, sicché non vi era omesso esame di un fatto decisivo ma solo una richiesta di rivalutazione del merito. Sul quarto motivo ha affermato che, una volta dichiarata la nullità del contratto, le restituzioni si regolano come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e sorgono ex lege, senza che sia necessario attendere il giudicato; inoltre la domanda di restituzione del prezzo non era stata proposta e la compensazione presuppone reciproche domande restitutorie, per cui la condanna alle rendite è stata confermata. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, di somme ex art. 96 c.p.c. in favore dei controricorrenti e di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione accelerata

    La proposta accelerata non ha natura decisoria e non determina incompatibilità del consigliere che l'ha formulata nel collegio giudicante.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione in camera di consiglio a seguito di istanza del ricorrente si inserisce nel medesimo giudizio di cassazione, senza costituire fase autonoma di riesame della proposta.

  • art. 279 c.p.c.

    Ai fini della distinzione tra sentenza e ordinanza rileva il contenuto decisorio del provvedimento, non la sua forma esteriore o intestazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma ritenuto non violato poiché il provvedimento impugnato non aveva natura di sentenza non definitiva.

  • art. 1425 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini della decorrenza degli effetti restitutori nel caso di nullità del contratto.

  • art. 535 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di effetti restitutori/rendite, ma la Corte ha ricondotto la disciplina all'indebito oggettivo.

  • art. 2033 c.c.

    La nullità del contratto comporta restituzioni secondo la disciplina dell'indebito oggettivo; gli effetti restitutori sorgono ex lege e non solo dal giudicato.

  • art. 2036 c.c.

    Richiamato come disposizione applicabile, in via equivalente, in tema di restituzione di frutti e interessi nelle ipotesi di prestazione non dovuta avente ad oggetto cosa determinata.

  • art. 2037 c.c.

    Per la prestazione non dovuta avente ad oggetto cosa determinata, la disciplina delle obbligazioni dell'accipiens va ricavata da questa norma.

  • art. 96 c.p.c.

    La definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata integra presupposto legale per la condanna per responsabilità aggravata in favore della controparte.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione di un provvedimento come sentenza o ordinanza, rileva il contenuto decisorio e l'effetto giuridico prodotto, non la forma o l'intestazione adottata.
  • L'interpretazione di una disposizione testamentaria è questione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione mancante, incoerente o illogica, non per la mera proposta di una lettura alternativa.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la decisione di merito abbia comunque esaminato il fatto storico e lo abbia valutato in modo non implausibile; non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio sotto tale veste.
  • Dichiarata la nullità di un contratto, le restituzioni conseguenti sono regolate dalla disciplina dell'indebito oggettivo e sorgono ex lege, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza.
  • La restituzione del prezzo e la restituzione dei frutti o delle rendite sono pretese distinte ma collegate: il giudice non può disporre d'ufficio restituzioni non domandate e la compensazione richiede la deduzione delle reciproche domande restitutorie.
  • Nel giudizio di cassazione definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la manifesta infondatezza del ricorso può giustificare la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoCompensatio lucri cum damno

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